Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5066 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1853/2017 proposto da:

L.V.V., rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Lo

Vecchio, giusta procura speciale rilasciata il 22 dicembre 2016;

– ricorrente –

contro

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via degli

Scipioni, n. 94, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Maria Fiore,

che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 938/2016

pubblicata il 27 ottobre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 27 ottobre 2016, la Corte di appello di Bari ha dichiarato l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese del (OMISSIS), ratificata dal Tribunale Ecclesiastico Beneventano di Appello in data (OMISSIS) e resa esecutiva con decreto del (OMISSIS) del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, celebrato in (OMISSIS), tra V.G. e L.V.V., trascritto nei registri dello stato civile del Comune di (OMISSIS).

2. La Corte di appello di Bari, a sostegno della decisione impugnata, ha ritenuto che la sentenza ecclesiastica oggetto di delibazione non conteneva disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano; che la D.V. non aveva dato prova che la convivenza con il marito si era protratta in modo stabile e duratura con quella “affectio maritalis” propria di ogni rapporto coniugale; che il giudice ecclesiastico aveva dato atto, ai fini della ritenuta conoscibilità da parte della L.V. dell’esclusione prima del matrimonio della fedeltà del V., che la richiesta di aborto da parte del V. poteva essere interpretata come un segnale della sua volontà di vivere una vita libera e che tale accertamento svolto nel giudizio ecclesiastico in pieno contraddittorio (fatto su cui non vi era stata contestazione) non poteva essere disatteso dalla Corte nel giudizio di delibazione in mancanza di prove contrarie, neppure richieste.

3. La Corte di appello ha rigettato anche la domanda proposta in via subordinata e riconvenzionale dalla L.V. di indennizzo del danno subito a causa della lesione della buona fede e del legittimo affidamento ai sensi dell’art. 129 bis c.c., quantificato nella somma di Euro 39.600,00, pari al mantenimento corrisposto moltiplicato per 36 mesi, oltre alla fissazione di un assegno alimentare di Euro 500,00 al mese o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

4. L.V.V. ricorre per la cassazione della sentenza impugnata con atto affidato a tre motivi.

5. V.G. ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento al punto in cui la Corte aveva rigettato l’eccezione di violazione dell’ordine pubblico interno per la durata ultratriennale del matrimonio ritenendola non provata, avendo nella comparsa di costituzione e risposta del giudizio di delibazione formulato l’eccezione di durata ultratriennale del matrimonio, allegando la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergevano dalla sentenza delibanda e che il Tribunale ecclesiastico aveva accertato la durata del matrimonio in sei anni.

Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale in modo contraddittorio aveva dato atto da un lato dell’istruttoria espletata dalla curia straniera e che questa non era stata contestata dalle parti e dall’altro non l’aveva ritenuta sufficiente a fondare l’eccezione sollevata; inoltre, l’onere della prova del fatto che il matrimonio era durato meno di tre anni spettava a V.G. in quanto fatto posto a fondamento della domanda.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., essendo stato già accertato innanzi al Tribunale ecclesiastico con precedente giudizio e pedissequa sentenza passata in giudicato (la n. 260/2012) la validità formale del matrimonio concordatario con violazione del principio di ordine pubblico del ne bis in idem.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la sentenza della Corte di appello rigettato la domanda di risarcimento dei danni da lesione della buona fede e legittimo affidamento di concludere un matrimonio valido, poichè le motivazioni dell’aborto erano state dettate unicamente dal suo stato di salute, che le motivazioni interiori del marito non erano state portate a sua conoscenza e che il Tribunale Ecclesiastico non aveva affatto indagato sulla decisione dell’aborto.

2. Con atto del 13 gennaio 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo contratto matrimonio con rito civile il (OMISSIS), chiedendo la compensazione delle spese ex art. 390 cp.c., comma 1.

Consegue l’estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, con la condanna alle spese, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 2, non avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controinteressato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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