Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5066 del 05/03/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5066 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ha pronunciato la seguente:
posti impositivi.
ORDINANZA
.-€A -e-
sul ricorso proposto da:
LO CALZO DELIA residente a Milano, rappresentata e
difesa, giusta delega in calce al ricorso, dagli
Avvocati
Antonio
Trotti
e
Biagio
Bertolone,
elettivamente domiciliata nello studio del secondo, in
RICORRENTE
Roma Via Flamini a, 109,
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
Data pubblicazione: 05/03/2014
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12, domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n. 88/32/2010 della C.T.R. di Milano –
eE
Sezione n. 32 in data 17.03.2010, depositata il 30
‘i‘ 1161V0 2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 05 febbraio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.23359/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.88/32/2010, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.32, il 17.03.2010 e DEPOSITATA il 30 giugno
2010.
Con tale decisione,
la Commissione ha respinto
l’appello della contribuente e confermato quella primo
grado, dichiarando non dovuto il chiesto rimborso
dell’IRAP degli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004
e
riconoscendo la sussistenza dei presupposti impositivi
e, quindi, la legittimità della pretesa fiscale.
Parte contribuente censura l’impugnata sentenza, sulla
base di due mezzi.
2) L’Agenzia Entrate, giusto controricorso, ha chiesto
che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, infondata.
3)La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
2
Assente il P.M.
conto
del
principio,
espressione
di
un ormai
consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
“In tema di IRAP, a norma del combinato disposto degli
artt. 2, comma l, primo periodo e 3, comma l,
lett. c), del d.lgs. 15 dicembre 1997,
n.
446,
cui
204
all’art.
e’
l,
legge
9 maggio 1985,
escluso dall’applicazione
soltanto
qualora
si
tratti
n.
dell’imposta
di attivita’
non
autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma
organizzazione,
il
cui
giudice di merito ed e
accertamento spetta al
insindacabile
in sede di
legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando
il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile
quindi,
dell’organizzazione
inserito
in
e
strutture
non
sia
organizzative
riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b)
impieghi
l'”id quod
beni
strumentali
plerumque
eccedenti, secondo
accidit”,
il
indispensabile per l’esercizio dell’attivita’
minimo
in
assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo
non
occasionale
di
lavoro
altrui.
Costituisce
onere del contribuente, che chieda il rimborso
dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova
dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. SS.UU.
3
l’esercizio dell’ attivita’ di agente di commercio di
n.12108/2009, n.12109/2009, 12110/2009).
4)La decisione impugnata sembra abbia fatto malgoverno
del trascritto principio, avendo riconosciuto la
sussistenza dei presupposti impositivi,
sostanzialmente, per il fatto che la contribuente nel
alle imprese, e non già il Quadro R.E., relativo alle
attività professionali, omettendo di valutare gli
elementi, desumibili dagli atti di causa, rilevanti e
decisivi, alla stregua delle citate pronunce.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base del trascritto principio, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli
altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le
argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella
relazione;
Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati
principi, il ricorso va accolto, nei sensi indicati, e
per l’effetto va cassata la decisione impugnata;
4
Mod. Unico aveva compilato il Quadro R.G., riservato
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della CTR della Lombardia,
procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro
normativo di riferimento ed ai richiamati principi,
deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e
rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma il 05 febbraio 2014.
giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;