Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5066 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 03/03/2010), n.5066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27900/2005 proposto da:

PROF. AVV. S.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato

SABATINI Franco, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

sul ricorso 434/2006 proposto da:

A.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANTONIO MORBINI 14, presso lo studio dell’avvocato ABATI

MANLIO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

PROF. AVV. S.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GORIZIA 14, presso lo studio dell’avvocato SABATINI FRANCO, che

lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso su

ricorso incidentale;

– controricorrenti –

e contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 279/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Prima Civile, emessa il 17/11/2003, depositata il 24/01/2005;

R.G.N. 1642/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

08/01/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLO FILADORO;

udito l’Avvocato SABATINI FRANCO; udito l’Avvocato ABATI MANLIO;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. FEDELI

Massimo, che ha concluso per rigetto del ricorso principale,

assorbito l’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 17 novembre 2003 depositata il 24 gennaio dell’anno 2005, la Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello proposto da A.G., rigettando la domanda proposta da S. A. nei confronti di A.G., direttore della agenzia giornalistica ANSA, per i danni subiti a seguito della divulgazione di un dispaccio contenente una dichiarazione resa da F. D., ritenuta dall’attore gravemente lesivo del suo onore e della sua reputazione.

In particolare, il F. – Dell’annunciare una conferenza stampa relativamente alle vicende giudiziarie da lui vissute in (OMISSIS), che lo avevano visto ristretto in carcere per un certo periodo di tempo – aveva dichiarato di voler “intanto denunciare le manovre della lobby filoturca, di cui è esponente S.A., ex magistrato espulso perchè piduista, console onorario di Cipro Nord, organizzatore di un recente viaggio di diciannove deputati italiani nella Repubblica autoproclamata, paradiso dei casinò e del riciclaggio”.

Il Tribunale aveva accolto la domanda del S., condannando entrambi i convenuti in solido al pagamento di L. 60.000.000.

La decisione era stata impugnata solo dall’ A., il quale aveva dedotto che l’ANSA non è un periodico, per cui non può ravvisarsi la ipotesi di cui all’art. 57 c.p., che il dispaccio, contenente la intervista al F., non era stato diffuso, ma inserito nel sistema informatico dell’agenzia, per essere eventualmente acquisito dagli organi di informazione, che – in ogni caso – nel caso di specie doveva considerarsi operante la scriminante del diritto di cronaca.

Il F., condannato in primo grado insieme con l’ A., non si era costituito nel giudizio di appello.

La Corte di appello accoglieva il secondo motivo di appello dell’ A., ritenendo che nel caso di specie ricorresse – per il solo appellante – l’esimente del diritto di cronaca, in forza del quale era stato diffuso il messaggio.

La notizia diffusa, costituita dal fatto che il F. avesse effettivamente reso tali dichiarazioni, era vera e doveva essere valutata indipendentemente dal suo contenuto.

Quanto al primo motivo di appello, la Corte territoriale osservava che la regolamentazione delle agenzie di stampa è in tutto identica a quella di un quotidiano: anche esse, infatti, debbono avere un direttore responsabile che, al pari di quello di un quotidiano, deve essere un giornalista professionista e deve esercitare il controllo sulle notizie che vengono diffuse.

Il fatto, poi, di porre i dispacci a disposizione dei mezzi di informazione (i quali evidentemente possono accedere a tale fonte:

qualunque sia la modalità con la quale ciò avviene) significa diffondere le notizie in esso contenute. Avverso tale decisione, il prof. S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste l’ A. con controricorso.

Il S. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve innanzi tutto disporsi la riunione dei due ricorsi, proposti contro la medesima decisione.

Con l’unico motivo il ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 21 Cost., artt. 51 e 595 c.p., L. 8 febbraio 1948, n. 7, artt. 13 e 21 (art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

I giudici di appello avevano, correttamente, valutato come diffamatorio il contenuto del dispaccio, giungendo tuttavia alla conclusione che unico responsabile, sotto il profilo civile, era il F. che aveva reso le dichiarazioni incriminate, poichè nei confronti del direttore A.G. doveva considerarsi operante la esimente del diritto di cronaca.

Nel corso dell’intero giudizio di merito, il S. aveva sottolineato la inesistenza di un pubblico interesse alla conoscenza della notizia, poichè le parti interessate non rivestivano cariche pubbliche e non potevano essere ritenute soggetti di indiscussa notorietà.

Mancava, inoltre, ogni nesso tra le dichiarazioni rese dal F. nei confronti del S. e la condanna inflittagli dal Tribunale turco.

I giudici di appello avevano disatteso questo ordine di considerazioni, considerando che il F. svolgeva “attività lato sensu politica, per la quale aveva sofferto un periodo di carcerazione in (OMISSIS), e l’appellato ( S.) è comunque un avvocato ed un professore universitario (è stato anche magistrato) ed esplica, quindi, una pubblica funzione”.

La sentenza impugnata, osserva conclusivamente il ricorrente, aveva costituito occasione, puramente estrinseca, per l’aggressione all’onore ed alla reputazione personale del ricorrente che alla emanazione di quella sentenza (e dei fatti che ad essa avevano dato causa) era rimasto del tutto estraneo.

Tra l’altro, la motivazione della decisione della Corte romana non spiegava neppure l’interesse pubblico alla pubblicazione della dichiarazione, in relazione alla qualità delle parti coinvolte.

Osserva il Collegio:

Il ricorso è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha, innanzi tutto, ricordato che l’ A. era stato assolto dal reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa nei confronti del S.. Il giudice penale aveva ritenuto la sussistenza della esimente del diritto di cronaca (sentenza n. 20357 del 2002).

Ha, quindi, esaminato la medesima condotta ascritta all’ A. (infatti, il F. non aveva proposto impugnazione avverso la sentenza di condanna) sotto il profilo civilistico della azione di risarcimento danni proposta dal S., utilizzando in parte gli elementi desumibili dal giudizio penale.

In tal modo, i giudici di appello hanno mostrato di conoscere e condividere il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale: “Poichè nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all’art. 3, comma 2, del codice abrogato, si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio dell’unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, essendo stato dal legislatore instaurato il sistema della pressochè completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso, che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall’art. 75 nuovo c.p.p., comma 3, da un lato il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall’altro, il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) con pienezza di cognizione, non essendo vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale”.

“Ciò, peraltro, non preclude al giudice civile di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale con sentenza passata in cosa giudicata e di fondare la decisione su elementi e circostanze già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, procedendo a tal fine a diretto esame del contenuto del materiale probatorio ovvero ricavandoli dalla sentenza, o se necessario, dagli atti del relativo processo in modo da accertare esattamente i fatti materiali sottoponendoli al proprio vaglio critico”.

Quanto alla azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel mantenere la distinzione tra l’esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l’uso di un linguaggio colorito e pungente, purchè non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purchè sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale – per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva – e formale, con l’esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari) (Cass. 6 agosto 2007 n. 17172).

In tema di azione civile di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando “alla lettera” il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell’altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all’informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del, giornalista (Cass. 10686 del 24 aprile 2008).

In passato, un primo indirizzo giurisprudenziale, si era attestato – decisamente – nella direzione di un’affermazione di responsabilità del giornalista, a titolo di concorso con il dichiarante, per la pubblicazione delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui.

Secondo questa giurisprudenza – puntualmente ricordata dalla difesa del ricorrente – a carico del cronista sussiste sempre il limite della verità della notizia che egli ha il dovere giuridico di controllare per evitare che la stampa si traduca in una “cassa di risonanza” delle offese alla reputazione, anche se non condivise dal giornalista.

A tale orientamento, peraltro, se ne è contrapposto altro, secondo cui l’obbligo della verità, cui deve attenersi il giornalista, avrebbe ad oggetto solo la fedeltà al testo dell’intervistato e non anche il contenuto delle dichiarazioni rilasciate, purchè di interesse pubblico.

In tal senso sarebbe configurabile l’esimente putativa dell’esercizio del diritto di cronaca in favore del giornalista tutte le volte in cui la notizia è costituita non solo dal contenuto delle dichiarazioni rese dall’intervistato, quanto dalle qualità di questo ultimo, idonee a determinare un particolare affidamento sulla veridicità delle sue affermazioni.

Così anche nel caso in cui l’intervista consista in giudizi, pure fortemente critici, espressi da personaggi pubblici su altri personaggi pubblici, nell’ambito di un dibattito che interessa la pubblica opinione, il giornalista – secondo tale diverso orientamento – avrebbe il compito di riferire con fedeltà il dibattito nei termini in cui si esprime, senza per questo incorrere nella responsabilità per quanto dichiarato dal personaggio intervistato.

Il riferito contrasto è stato – da anni – risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali di questa Corte regolatrice 30 maggio – 16 ottobre 2001, n. 37140.

Ha affermato la ricordata pronunzia che il primo degli orientamenti giurisprudenziali sopra evidenziati (e invocato ora dall’odierno ricorrente), quello cioè secondo cui la pubblicazione di un intervista, dal contenuto diffamatorio, rilasciato da un terzo al giornalista, non solleva questo ultimo dalla responsabilità per il delitto di diffamazione quando non siano stati rispettati i requisiti della verità, dell’interesse sociale della notizia e della continenza, non può ritenersi suscettibile di una generalizzata applicazione, offrendo la casistica esempi eclatanti in cui uno dei tre requisiti suddetti, e cioè l’interesse sociale della notizia, può acquistare un’importanza tale da importare anche la prevalenza – nel controllo della sussistenza della scriminante del diritto di cronaca sugli altri due.

Pretendere che il giornalista intervistatore controlli in ogni caso la verità storica del contenuto dell’intervista – hanno osservato nella specie le Sezioni Unite – potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa, atteso che le obbiettive difficoltà che costui potrebbe incontrare nel verificare la corrispondenza a verità di quanto dichiarato da un alto personaggio, magari su argomenti riservati, potrebbe indurlo, per prudenza, a rinunciare alla pubblicazione dell’intervista.

Ugualmente, pretendere che il giornalista si astenga dal pubblicare un’intervista, sempre rilasciata da un personaggio di indubbio rilievo nell’ambito della vita pubblica, perchè contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l’opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l’altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell’intervista dalle espressioni offensive, sia perchè verrebbe attribuito a questo ultimo un potere di censura che non gli compete, sia perchè la notizia,costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all’indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

Merito del diverso e contrapposto orientamento giurisprudenziale – ha ritenuto la ricordata pronunzia delle Sezioni Unite Penali – è dunque quello di avere avvertito l’evoluzione, nel corso del tempo, del diritto all’informazione, sotto il duplice aspetto del diritto ad informare e ad essere informati.

Tale orientamento, peraltro, se può essere apprezzabile per quanto sopra detto, tuttavia non può essere pienamente condivisibile, potendo l’utilizzazione della “cassa di risonanza” rappresentata dalla stampa dare adito ad abusi e a palesi violazioni del diritto all’integrità morale dei cittadini.

Da quanto detto, emerge con chiarezza che il superamento del contrasto giurisprudenziale in esame non può essere risolto sulla base di astratte formule giuridiche.

Alla scriminante del diritto di cronaca – in particolare – non può attribuirsi un natura statica e immutabile, dovendosi riconoscere ad essa una struttura dinamica e flessibile, adattabile di volta in volta a realtà diverse.

Ne consegue che la soluzione, caso per caso, della sussistenza, o meno, della responsabilità del giornalista intervistatore (o nel caso di specie del responsabile dell’agenzia di stampa) per avere pubblicato dichiarazioni diffamatorie dell’intervistato deve essere necessariamente demandata al giudice del merito, il quale dovrà tener conto, in primo luogo, dell’effettivo grado di rilevanza pubblica dell’evento dichiarazione, considerando poi – al fine di verificare se davvero il giornalista si sia limitato a riferire l’evento piuttosto che a divenire strumento della diffamazione – in quale contesto valutativo e descrittivo siano riportate le dichiarazioni altrui, quale sia la plausibilità e l’occasione di tali dichiarazioni.

Traendo le conclusioni da quanto sopra esposto, e rispondendo al quesito se sia configurabile, ed in quali limiti, la responsabilità penale del giornalista che riporti il testo di una dichiarazione nella quale l’intervistato abbia rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di terzi, occorre precisare che l’aver riportato “alla lettera” nel testo dell’intervista le dichiarazioni del soggetto intervistato, qualora esse abbiano oggettivamente contenuto ingiurioso o diffamatorio, non integra di per se la scriminante del diritto di cronaca.

Il giornalista che assuma una posizione imparziale può tuttavia essere scriminato in forza dell’esercizio del diritto di cronaca quando il fatto “in sè” dell’intervista, o delle dichiarazioni riportate, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto dell’intervista presenti profili di interesse pubblico all’informazione, tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo.

In tal caso, il giornalista potrà essere scriminato anche se riporterà espressioni offensive pronunciate dall’intervistato, o dal dichiarante, all’indirizzo di altri, quando, ad esempio, per le rilevanti cariche pubbliche ricoperte dai soggetti coinvolti nella vicenda o per la loro indiscussa notorietà in un determinato ambiente, l’intervista assuma il carattere di un evento di pubblico interesse, come tale non suscettibile di censura alcuna da parte dell’intervistatore.

L’accertamento e la valutazione di questi elementi sono riservati alla sede propria del giudizio di merito, essendo, ovviamente, riservato al giudice di legittimità controllare che le valutazioni del giudice di merito siano sorrette da adeguata e logica motivazione, nel rispetto dei criteri sopra individuati.

Tali conclusioni – come noto – sono state ribadite dalla giurisprudenza successiva.

Appunto con riferimento a una fattispecie analoga alla presente, si è precisato, in altra occasione, che la lesione dell’onore e della reputazione altrui non si realizza quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto ricorrono i seguenti presupposti:

– la verità oggettiva della notizia pubblicata;

– l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza);

– la correttezza formale dell’esposizione (cosiddetta continenza).

In altri termini, in tema di responsabilità aquiliana da diffamazione a mezzo stampa il significato di verità oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verità del fatto oggetto della notizia, ma anche come verità della notizia come fatto in se e quindi indipendentemente dalla verità del suo contenuto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10686).

In questa ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per sè un “fatto” così rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verità non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilità (Cass. 19 gennaio 2007, n. 1205, secondo cui questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedeltà dell’informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto).

Nel caso di specie, con motivazione del tutto adeguata, i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza di tutti i presupposti per l’applicazione dell’esercizio del diritto di cronaca, in considerazione dell’interesse pubblico alla notizia, poichè il F. svolgeva attività in senso ampio “politica” nelle organizzazioni pacifiste, mentre il S. era comunque avvocato e professore universitario (oltre ad essere stato magistrato).

Entrambi, dunque, secondo l’accertamento compiuto dai giudici di appello, esplicavano una pubblica funzione ed erano di indiscussa notorietà.

A fronte di tale, motivato, accertamento, si infrangono tutte le censure sollevate dal ricorrente.

Il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale, oggettivamente da qualificare come condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

L’interesse del ricorrente incidentale all’accoglimento del motivo proposto, infatti, potrebbe sorgere solo in ipotesi di accoglimento del ricorso principale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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