Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5065 del 05/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 05/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5065

Fatto

L.V. proponeva opposizione ad un verbale ispettivo con cui l’Inps aveva accertato che la sua impresa aveva superato i limiti dimensionali artigianali previsti dalla L. n. 443 del 1985, art. 4, con conseguente perdita del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che rigettata l’opposizione e proposto appello dal L., la Corte d’appello di Venezia (sentenza del 24.8.2011) rigettava l’impugnazione interpretando detto art. 4 nel senso che nel numero dei lavoratori occupati dovessero ricomprendersi tutti i lavoratori a domicilio impiegati, ove gli stessi per numero avessero superato la proporzione di un terzo dei dipendenti occupati nell’impresa artigiana;

che per la cassazione della sentenza ricorre L.V. con cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.;

che l’Inps resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che col primo motivo, proposto per violazione e/o falsa applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 4, il ricorrente deduce l’errore di interpretazione di tale norma da parte della Corte d’appello di Venezia, assumendo che quest’ultima, nell’accogliere la tesi difensiva dell’Inps, non aveva considerato che ai fini del requisito dimensionale, necessario per i benefici di cui trattasi, doveva essere computato solo il numero dei dipendenti a domicilio eccedente il terzo, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che il computo del numero dei dipendenti doveva riferirsi all’intero numero dei lavoratori a domicilio ove essi eccedevano il terzo degli altri occupati;

che, pertanto, avrebbero dovuto essere computati solo i lavoratori a domicilio eccedenti il terzo, senza ulteriori raffronti col numero dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa;

che il motivo è infondato, atteso che l’interpretazione letterale e logica della norma in esame conferma l’esattezza della soluzione adottata dalla Corte di merito circa la necessità di eseguire il computo di cui trattasi sulla scorta del raffronto col numero dei dipendenti non apprendisti impiegati nell’azienda;

che, infatti, la norma di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 4, dopo aver precisato che l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d’opera di personale dipendente diretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i limiti di ordine numerico dei dipendenti come stabiliti alle successive lettere a), b), c), d, e) della stessa disposizione, contemplanti i vari tipi di attività svolta dall’impresa artigiana (non in serie, in serie, settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura, trasporto, costruzioni edili), individua quali sono le categorie di persone che devono essere computate o meno ai fini del calcolo dei predetti limiti e tra queste prevede al n. 2 del successivo comma i lavoratori a domicilio di cui alla L. 18 dicembre 1973, n. 877, prescrivendo che gli stessi non sono computati, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;

che, pertanto, il limite massimo di un terzo che non deve essere superato ai fini dimensionali che qui rilevano è quello di un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana, per cui è errata la tesi difensiva del ricorrente che vorrebbe tale computo riferito ai soli lavoratori a domicilio estrapolati dal composito contesto aziendale;

che in effetti, ai fini del rispetto del limite dimensionale dell’impresa artigiana fissato dalla L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 4, non possono essere esclusi dal computo i lavoratori impegnati nel processo produttivo quali i dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana, così come espressamente previsto dalla summenzionata norma;

che col secondo motivo, dedotto per violazione e/o falsa applicazione della L. 8 agosto 1985, n. 443, art. 7, il ricorrente assume che erroneamente la Corte d’appello di Venezia ha ritenuto che l’Inps non avesse l’obbligo di impugnare tempestivamente la decisione della Commissione Provinciale per l’artigianato con la quale era stata respinta la richiesta di cancellazione dell’impresa L., provvedimento, questo, che invece non poteva essere considerato irrilevante una volta che lo stesso non era stato opposto dall’Inps; che tale motivo è infondato in quanto la norma invocata di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 7, che contempla la possibilità di ricorrere in via amministrativa innanzi alla Commissione regionale per l’artigianato avverso le decisioni della Commissione provinciale e innanzi al tribunale competente per territorio contro le decisioni della Commissione regionale, non prevede che un tale rimedio impugnatorio rappresenti una condizione di procedibilità per il recupero, in sede di giudizio ordinario, dei contributi da parte dell’ente di previdenza in conseguenza del riscontrato superamento dei limiti dimensionali, la cui osservanza abbia garantito in precedenza all’impresa la fiscalizzazione degli oneri sociali;

che trattasi, invero, di accertamento di un diritto di credito dell’istituto di previdenza che è connesso esclusivamente alla comprovata insussistenza, in relazione al periodo di riferimento, di una condizione, quale la permanenza di un determinato limite dimensionale previsto dalla legge, che da sola poteva giustificare la fruizione dello specifico beneficio contributivo di cui trattasi;

che al riguardo si è già avuto modo di precisare (Cass. Sez. Lav. n. 13216 del 22.5.2008) che “l’iscrizione di un’impresa nell’albo delle imprese artigiane è il risultato di un complesso procedimento amministrativo, diretto all’accertamento dei soggetti aventi diritto alla qualifica di imprenditori o imprese artigiane, accertamento che, fin dall’entrata in vigore della L. n. 443, del 1985, ha efficacia costitutiva per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane (art. 5, comma 4), mentre dall’entrata in vigore della L. n. 63 del 1993 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 6 del 1993) ha efficacia vincolante anche ai fini previdenziali ed assistenziali ed è impugnabile attraverso le procedure previste dalla L. n. 443 del 1985, art. 7 (ricorso alla Commissione Regionale; impugnazione del relativo provvedimento davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero), senza che ciò impedisca al giudice del merito, a fronte della contestazione formulata in giudizio dal convenuto e della prova offerta dal medesimo, di verificare se sussistono tutti i requisiti di legge per la qualifica artigiana e di disapplicare, in caso di insussistenza dei requisiti medesimi, l’atto di iscrizione, ancorchè non impugnato in sede amministrativa e poi giudiziaria con la procedura di cui della L. n. 443 del 1985, citato art. 7”;

che col terzo motivo, formulato per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente lamenta che non era stata adeguatamente valutata la complessità della vicenda nascente dal fatto che nel caso di specie si era in presenza di due accertamenti dell’Inps, a distanza di un anno l’uno dall’altro, con esiti opposti quanto all’accertamento della regolarità dello svolgimento dell’attività delle imprese artigiane, così come non era stata tenuta in debita considerazione la contraddittorietà delle deposizioni delle ispettrici dell’Inps; che col quarto motivo il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in ordine alla nullità/illegittimità del provvedimento del 3.6.1996 adottato dall’Inps, col quale era stata disposta la cancellazione della ditta L.V. dalla gestione IVS artigiani per il periodo 1.4.1993 – 31.1.1996, carenza tanto più evidente in considerazione della circostanza che la Commissione Provinciale per l’artigianato aveva confermato, attraverso la propria decisione, l’esistenza dei requisiti di “artigiano” richiesti ai fini classificatori di legge;

che col quinto motivo si contesta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto decisivo della controversia rappresentato dal diniego di ammissione dello strumento istruttorio della consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe consentito di verificare che l’azienda del L. aveva puntualmente rispettato le prescrizioni di cui alla L. n. 443 del 1985, art. 4;

che gli ultimi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati; in quanto attraverso gli stessi si tenta una rivisitazione del materiale istruttorio e delle scelte giudiziali della fase istruttoria, operazione, questa, che non è consentita nel giudizio di legittimità allorquando, come nella fattispecie, le contestate valutazioni di merito riposano su una motivazione adeguata ed immune da vizi di ordine logico-giuridico e allorchè le circostanze di fatto, del cui apprezzamento giudiziale ci si duole, non si rilevano decisive ai fini di causa;

che, infatti, la Corte territoriale ha adeguatamente rilevato che l’esame dei verbali dell’Inps consentiva di verificare in modo esauriente le ragioni che avevano condotto l’istituto a ritenere non corretto l’inquadramento dell’impresa e che rispetto a tali rilievi la controparte aveva avuto modo di prendere specifica posizione;

che a tal riguardo era stata considerata infondata l’eccezione attraverso la quale l’assicurato aveva contestato l’applicazione parametrica del contratto collettivo del settore industria in ordine alla determinazione dei contributi, così come era stata giudicata priva di fondamento l’eccezione basata sulla dedotta saltuarietà delle prestazioni rese a domicilio, essendo, al contrario, irrilevante, in base alla giurisprudenza di legittimità, il criterio della effettiva presenza lavorativa ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di cui alla citata L. n. 443 del 1985;

che, inoltre, secondo il logico ragionamento della Corte di merito, la questione della consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la sussistenza dei requisiti propri dell’impresa artigiana era superata dal momento che per l’inquadramento dell’impresa dell’appellante era stato dato esclusivo rilievo ai requisiti dimensionali riferiti al computo dei lavoratori a domicilio, con esclusione di ulteriori aspetti rimessi ad una valutazione tecnico-specialistica di un perito;

che, in definitiva, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA