Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5064 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28268-2012 proposto da:

L.S.L., (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 16, presso l’avvocato MASSIMO CARAVETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO TALARICO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO, L.S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1059/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato TALARICO che si riporta alla

memoria;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza depositata il 24 ottobre 2011 la Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo parzialmente l’appello proposto dal Comune di Belvedere Marittimo, ha accolto solo in parte la domanda formulata da L.S.L. e L.S.F. e, per l’effetto, ha condannato il Comune al pagamento, in favore degli attori, della somma di Euro 414,41, oltre rivalutazione dal 21 novembre 1981 al 19 dicembre 2001 e agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, a titolo di risarcimento del danno per l’occupazione usurpativa di 520 metri quadrati della particella (OMISSIS) e di 235 metri quadrati delle particelle (OMISSIS), oltre che per l’asservimento delle particelle (OMISSIS).

2. La Corte territoriale ha ritenuto, alla stregua della consulenza tecnica d’ufficio rinnovata in appello e dei successivi chiarimenti forniti: a) che il Comune di Belvedere aveva occupato, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di atto autorizzativo, un’area dell’estensione di 520 metri quadrati della particella (OMISSIS), con trasformazione irreversibile provocata dalla realizzazione di impianti fissi in gran parte di calcestruzzo; b) che nelle particelle (OMISSIS) erano state interrate condutture collegate al depuratore, determinando l’asservimento delle aree; c) che le particelle (OMISSIS) erano state occupate, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di atto autorizzativo, per la realizzazione di una strada, con conseguente irreversibile destinazione delle aree al soddisfacimento di un interesse pubblico; d) che le particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) non erano state occupate dal Comune di Belvedere Marittimo; e) che la ritenuta interclusione delle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS), per effetto della realizzazione dell’opera pubblica, non trovava riscontro nella documentazione in atti.

3. Avverso tale sentenza, L.S.L. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Belvedere Marittimo e L.S.F. non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., rilevando che la sentenza di primo grado non aveva ritenuto esistente l’occupazione delle particelle (OMISSIS), ma la loro interclusione, con statuizione non oggetto di appello da parte del Comune che aveva piuttosto censurato il fatto che il Tribunale, confondendo tale situazione con l’irreversibile trasformazione, aveva ritenuto di ristorare la perdita definitiva dei terreni.

Con ulteriore articolazione del medesimo motivo si lamenta vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale acriticamente recepito le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, quanto alla mancata interclusione delle aree, senza considerare le argomentazioni difensive degli appellati e le tesi difensive dello stesso Comune, che non aveva mai contestato l’avvenuta interclusione, al punto da fare riferimento all’art. 1051 c.c..Aggiunge il ricorrente: a) che il consulente non aveva accertato l’epoca della scomparsa delle due stradelle che consentivano l’accesso al fondo; b) che non erano state esaminate le considerazioni svolte dal consulente di parte, il quale aveva sottolineato come le due stradelle non consentivano alcun accesso al fondo e che anche il sottopasso ferroviario, in quanto interrato al momento del raddoppio della linea negli anni ‘60, non era più esistente al momento di occupazione dei terreni; c) che, del resto, anche il verbale di occupazione del terreno del 6 giugno 1981, come pure l’atto di cessione bonaria del 21 novembre 1987, davano atto della interclusione; d) che ancora la consulenza di parte aveva sottolineato come nella stessa perizia giurata dell’undici settembre 2002, a firma del tecnico comunale, si era riconosciuto che le particelle erano intercluse; e) che la Corte territoriale, dopo avere affermato che l’interclusione discendeva dall’urbanizzazione delle aree circostanti, era giunta a sostenere che essa fosse il risultato dell’opera realizzata dalle Ferrovie dello Stato.

La prima articolazione è inammissibile in quanto smentita proprio dal brano dell’atto di appello del Comune riportato dal ricorrente, nel quale l’interclusione è qualificata come “presunta”, talchè non si coglie quale sia l’oggettivo fondamento della deduzione del passaggio in giudicato dell’accertamento relativo a siffatta interclusione.

Quanto alla seconda articolazione, si rileva che il ricorrente si sottrae ad un puntuale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo la quale proprio la posizione del depuratore, in un angolo periferico della proprietà, adagiato sulla ferrovia e sul fiume (OMISSIS), ossia su due barriere che già impedivano l’accesso alla proprietà del complesso, elimina in radice ogni possibilità di ricondurre l’interclusione delle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) alla realizzazione dell’opera pubblica.

Del resto, la data in cui vennero meno le due stradelle è del tutto irrilevante, giacchè se ciò è accaduto prima della realizzazione dell’opera, il fondo era già intercluso, se è accaduto dopo, comunque non è un evento ricollegabile a tale vicenda. Per questa ragione, del tutto ragionevolmente la Corte territoriale ha attribuito piuttosto rilievo alla causa che condusse alla sparizione delle due strade d’accesso, ossia il fenomeno di urbanizzazione intervenuto nell’area. Ed è appena il caso di notare che tutte le considerazioni del consulente di parte sopra ricordate, ove pure rispondenti al vero, non fanno che confermare che il fondo era intercluso già prima della realizzazione dell’opera.

Quanto poi al verbale di occupazione, all’atto di cessione e alla perizia giurata del 2002, si osserva che la parziale riproduzione del loro contenuto non consente neppure di apprezzare il significato delle espressioni adoperate all’interno del contesto espositivo. E ciò senza dire che, ancora una volta, le critiche non incidono sul dato di rilievo ai fini del decidere, ossia la dipendenza della interclusione dalla realizzazione dell’opera comunale.

2. Con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione con riferimento alla determinazione del valore del terreno occupato, operata senza alcun riferimento a criteri di stima offerti dalla tecnica o desunti da compravendite per terreni similari. La doglianza è inammissibile, in quanto, in tema di ricorso per cassazione, per infirmare, sotto il profilo della insufficienza argomentativa, la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo, e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità (Cass. 3 giugno 2016, n. 11482).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, dal momento che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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