Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5064 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3973/2016 proposto da:

Ministero della Giustizia, nella persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato,

domiciliato ope legis in via Dei Portoghesi, n. 12, Roma;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di BOLOGNA n. 6945/2015 dell’8

luglio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27 gennaio 2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con decreto dell’8 gennaio 2015, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da A.G. nei confronti del Ministero della Giustizia ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35 deducendo che era stato detenuto presso la Casa circondariale di (OMISSIS) e che durante tali periodi aveva subito un trattamento inumano a causa delle condizioni della detenzione.

2. Il Tribunale di Bologna, in accoglimento parziale del ricorso, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 12.632,00 (8 Euro per 1.579 giorni), oltre interessi legali dal decreto al soddisfo, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento dei danni per i periodi di detenzione antecedenti il 24 marzo 2010 e ha affermato che:

– il ricorrente aveva subito una detenzione in violazione del principio stabilito dall’art. 3 della CEDU per un totale di 1.579 giorni, periodo nel quale aveva condiviso la cella con altri due detenuti, in quando la superficie della cella era di 9,36 mq, mentre quella del bagno era pari a mq 4,29;

– non poteva essere considerata l’area occupata dai servizi igienici in ragione della sua specifica destinazione, nè poteva essere presa in considerazione l’area occupata dagli armadi (due, ciascuno di m 1.04 x 0,51) e dagli armadietti (tre, ciascuno di m 0,52 x 0,51) perchè sottraeva ai detenuti spazio vivibile utilizzato per le ordinarie quotidiane attività del vivere, mentre poteva essere considerata l’area occupata dal tavolo, dallo scrittoio e dagli sgabelli;

– non poteva tenersi conto dell’area occupata dal letto a castello (pari a m. 2,03 x 0,88) per le limitazioni correlate all’uso dello stesso, non essendo praticabile una seduta agevole per gli occupanti del letto inferiore e del letto superiore e non essendo possibile la visione della televisione posta all’altezza del letto superiore e viceversa;

– il detenuto aveva avuto uno spazio inferiore a 3 mq senza possibilità di compensare la mancanza di spazio con il tempo trascorso fuori cella pari a 4 ore e 30 minuti al giorno e quindi inferiore alle otto ore; mentre lo spazio era stato adeguato nei giorni in cui il detenuto aveva occupato la cella da solo;

– alla luce delle informazioni acquisite presso la Casa circondariale di (OMISSIS), le altre doglianze relative alla ventilazione, alla luce naturale e alla luce artificiale erano infondate.

3. Il Ministero della Giustizia ricorre per la Cassazione del decreto con atto affidato a un unico motivo.

4. A.G. non ha svolto difese.

5. Il Ministero della Giustizia ha depositato memoria.

6. Con ordinanza di questa Corte, Sezione Sesta Civile – I, del 12 gennaio 2018, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza perchè presentava profili non esaminati dalla giurisprudenza.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo ed unico motivo il Ministero ricorrente deduce la violazione della L. n. 354 del 1975, art. 35 ter e dell’art. 3 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, affermando che la decisione del Tribunale di Bologna, che aveva considerato l’area occupata dal servizio igienico e quella occupata dagli arredi, era errata, così come affermato dalla giurisprudenza della Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e che non poteva condividersi l’orientamento che escludeva dal calcolo dello spazio disponibile la superficie degli arredi, in quanto si apriva la strada ad una discutibile distinzione tra “spazio disponibile” e “spazio calpestabile”, con la conseguenza che l’accertamento della violazione sarebbe dipeso da una situazione contingente, potendo l’Amministrazione penitenziaria modificare il tipo e il numero degli arredi e variare, in tal modo, lo spazio calpestabile a disposizione del detenuto; che lo spazio disponibile all’interno della cella era solo uno degli elementi della valutazione globale relativa all’accertamento della violazione dell’art. 3 della CEDU e solo quando il calcolo lordo della superficie induceva il giudicante a ritenere sussistente una incertezza sulla violazione dovevano essere presi in considerazione anche gli altri aspetti relativi alla detenzione sofferta dal ricorrente e tra questi anche lo spazio a disposizione che poteva essere ulteriormente ridotto dalla presenza dell’arredo.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2 Va premesso che questa Corte ha già affermato che, in tema di risarcimento del danno L. n. 354 del 1975, ex art. 35 ter, comma 3, lo Stato incorre nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetti detenuti o internati, stabilito dall’art. 3 CEDU (così come interpretato dalla conforme giurisprudenza della Corte EDU con la sentenza dell’8 gennaio 2013, Torreggiani c. Italia), quando, in una cella collettiva, il detenuto non possa disporre singolarmente di almeno 3 mq. di superficie, calcolati detraendo l’area destinata ai servizi igienici e agli armadi appoggiati, o infissi, stabilmente alle pareti o al suolo ed anche lo spazio occupato dai letti (sia a castello che singoli), che riducono lo spazio libero necessario per il movimento, senza che, invece, abbiano rilievo gli altri arredi facilmente amovibili, come sgabelli o tavolini e che, una volta accertato che lo spazio individuale sia stato inferiore ai 3 mq, l’onere di dimostrare la sussistenza di tali fattori nel caso concreto grava sullo Stato convenuto in giudizio (Cass., 20 febbraio 2018, n. 4096).

E’ stato, altresì, precisato che qualora la superficie utilizzabile sia inferiore ai 3 mq. sussiste la “forte presunzione” della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, tuttavia vincibile, alla luce della giurisprudenza della Corte Edu (sentenza del 20 ottobre 2016, Grande Camera, Mursic c. Croazia), attraverso la valutazione dell’esistenza di adeguati fattori compensativi che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell’offerta di attività da svolgere in spazi ampi all’esterno della cella, nell’assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione (Cass. pen., 10 marzo 2017, n. 11980).

1.3 In particolare, questa Corte ha evidenziato che “nella determinazione dello spazio minimo individuale in cella detentiva collettiva occorre far riferimento alla superficie della camera detentiva fruibile dal singolo detenuto ed idonea al movimento e, pertanto, occorre detrarre dalla complessiva superficie della cella non solo lo spazio destinato ai servizi igienici e quello occupato dagli arredi fissi ma anche lo spazio occupato dal letto a castello, costituendo quest’ultimo una struttura tendenzialmente fissa e comunque non facilmente amovibile” (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29323; Cass., 10 ottobre 2019, n. 25408; Cass., 26 giugno 2019, n. 17048; 25 giugno 2019, n. 16896).

Con specifico riferimento ai letti, questa Corte, anche di recente, ha affermato che dal calcolo della superficie va espunto lo spazio del letto sia “a castello”, che “singolo”, essendo in entrambi i casi compromesso il movimento del detenuto nella cella (Cass., 21 gennaio 2020, n. 1170).

Infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è usufruibile per il riposo e l’attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal “movimento”, il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente “libero” (Cass., 7 dicembre 2017, n. 29323, citata).

1.4 A tali principi di diritto si è attenuto il giudice di merito il quale ha escluso dal computo degli spazi i letti ed i servizi igienici.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che:

– non poteva essere considerata l’area occupata dai servizi igienici in ragione della sua specifica destinazione;

– non poteva essere presa in considerazione l’area occupata dagli armadi (due, ciascuno di m 1.04 x 0,51) e dagli armadietti (tre, ciascuno di m 0,52 x 0,51) perchè sottraeva ai detenuti spazio vivibile utilizzato per le ordinarie quotidiane attività del vivere; non poteva tenersi conto dell’area occupata dal letto a castello (pari a m. 2,03 x 0,88) per le limitazioni correlate all’uso dello stesso, non essendo praticabile una seduta agevole per gli occupanti del letto inferiore e del letto superiore e non essendo possibile la visione della televisione posta all’altezza del letto superiore e viceversa.

Il Tribunale ha, inoltre, preso in considerazione pure gli altri aspetti relativi alla detenzione sofferta dal ricorrente e specificamente il tempo trascorso fuori cella ogni giorno e così la ventilazione, la luce naturale e quella artificiale.

Le statuizioni del Tribunale di Napoli, sulla sussistenza, nel caso in esame, della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti nei confronti di soggetto detenuto, non si prestano, quindi, ad alcuna censura.

2. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla sulle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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