Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5064 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 03/03/2010), n.5064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11680-2005 proposto da:

N.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA F. MOROSINI 12, presso lo studio dell’avvocato MAROTTI

ROBERTO, Che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GALLUCCI MARIA CARMINA giusta procura speciale del Dott. Notaio

ALFONSO COLOMBO in MILANO 22/4/2005,

– ricorrente –

contro

CARLSBERG ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore

speciale pro tempore Avv. G.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato CAMICI

GIAMMARIA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FIUMARA NINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 13 06 0/2 004 del TRIBUNALE di MILANO, 13^

SEZIONE CIVILE, emessa il 13/11/2004, depositata il 17/11/2004,

R.G.N. 50755/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. ALBERTO TALEVI;

udito l’Avvocato ROBERTO MAROTTI;

udito l’Avvocato GIAMMARIA CAMICI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO WLADIMIRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue:

“Con citazione notificata l’11.3.02 N.A., titolare del Bar (OMISSIS), conveniva davanti al Giudice di Pace di Milano la società Carlsberg s.p.a. esponendo che:

nell’ambito della propria attività aveva sottoscritto un contratto di comodato con la convenuta per l’utilizzo di un impianto di spillatura della birra installato nel proprio locale;

successivamente all’installazione, nel corso di un controllo degli organi preposti, gli era stata contestata la violazione della normativa vigente in relazione all’impianto di spillatura installato;

durante l’ispezione aveva comunicato e precisalo la sua totale mancanza di responsabilità in quanto l’impianto era di proprietà della Carlsberg che lo aveva concesso in comodato d’uso; aveva poi informato Carlsberg dell’accaduto ricevendo un tranquillizzante riscontro in quanto aveva avuto conferma che la contestazione sarebbe stata pagata dalla Carlsberg, alle parole non erano seguiti i fatti tant’è che in seguito l’esponente aveva ricevuto la notifica dall’ESATRI della cartella di pagamento relativa alla contestazione per una somma di L. 4.220.800, di cui 3.010.000 per sanzione amministrativa e 1.207.000 per maggiorazioni da ritardato pagamento;

sussisteva il diritto dell’esponente alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in quanto Carlsberg gli aveva comodato un impianto che non era a norma di legge “non avendo rispettato la normativa in vigore per l’utilizzo delle macchine per la spillatura della birra;

Carlsberg si era resa inadempiente ai sensi dell’art. 1812 c.c..

Tanto premesso, l’attore chiedeva: accertare e dichiarare la società convenuta obbligata a versare la somma di L. 4,220.800 in suo favore;

condannare la società convenuta a versare la suddetta somma.

Ritualmente costituitasi, Carlsberg s.p.a. eccepiva la genericità della domanda, la contestava comunque nel merito osservando che l’impianto, più volte controllato dai propri tecnici, non aveva presentato anomalie di sorta, che la norma di cui all’art. 1812 c.c. invocata da controparte non era applicabile nella fattispecie vertendosi in materia di vizi palesi, che il N. avrebbe dovuto proporre opposizione all’ingiunzione notificatagli, che la somma pretesa era eccessiva ricomprendendo anche la penale da ritardato pagamento imputabile all’attore; concludeva chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, il rigetto della richiesta di rimborso della somma pagata per la mora.

Alla prima udienza del 30.4.02 davanti al Giudice di Pace compariva il solo procuratore della convenuta e il giudice, su sua richiesta, fissava per il giorno 21.5 02 l’udienza di precisazione delle conclusioni; a tale udienza comparivano entrambi i procuratori delle parti e il giudice, su richiesta del procuratore dell’attore, fissava nuova udienza per il tentativo di conciliazione; all’udienza del 4.6.02 fissata per tale incombente compariva il N. personalmente dichiarandosi disposto alla transazione mediante pagamento da parte della convenuta della somma richiesta nella misura del 50% e il giudice, dopo aver chiesto chiarimenti sui fatti dedotti, disponeva l’acquisizione di documenti; alla successiva udienza dell’1.6.02 l’attore produceva l’ordinanza di ingiunzione e il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava alla successiva udienza del 19.7.02 per la precisazione delle conclusioni.

Con sentenza n 9169/02 il Giudice di Pace, in parziale accoglimento della domanda, condannava la società convenuta al risarcimento del danno in favore dell’attore mediante versamento della somma di L. 3.010.000 pari ad Euro 1.554,04 oltre spese di lite.

Il giudice così motivava la propria decisione:

– andava rigettata l’eccezione di prescrizione come formulata dalla convenuta giacchè il dies a quo della prescrizione ex art. 2947 c.c. doveva essere individuato alla data della notifica dell’ordinanza di ingiunzione (23.7.98), giorno in cui il N. aveva avuto reale e concreta percezione del danno subito, e non alla data dell’accertamento della violazione della prescrizione;

– non poteva essere accolta la domanda di rifusione della somma di L. 1.207.000 riguardante la maggiorazione per ritardato pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione che era stata notificata al N.; costui avrebbe dovuto o pagare nel termine prescritto oppure presentare ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Pretore;

– doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno subito con il versamento della somma di L. 3.010.000 relativa alla sanzione amministrativa comminatagli per la inosservanza del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, art. 3 contenente – prescrizioni del tutto e completamente al di fuori delle sue conoscenze. I Vigili hanno rilevato e contestato la mancata applicazione all’apparecchiatura in comodato della etichettatura prescritta, e di tale omissione e responsabile la convenuta, la sola che avesse le conoscenze tecniche per potervi provvedere. Tale carenza è riconduci hi le ad un vizio della apparecchiatura concessa in comodato e conseguente mente, nel caso di specie, trova applicazione il disposto dell’art. 1812 c.c..

La società Carlsberg èdunque tenuta al risarcimento del danno subito dal sig. N., danno che deve essere risarcito.

Carlsberg con atto ritualmente notificato alla controparte ha proposto impugnazione davanti a questo Tribunale avverso la sentenza per le ragioni che saranno in seguito esaminate chiedendo: la riforma della sentenza dichiarando principalmente l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento ed in subordine che la domanda è priva di prove e comunque infondata con condanna al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi.

L’appellato N. si è costituito contestando i motivi dell’appello di cui ha chiesto il rigetto.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni, trattenendo poi la causa in decisione sulle conclusioni meglio in epigrafe riportate previa assegnazione dei termini di legge per conclusionali e repliche”.

Con sentenza 13 – 17.11.04 il Tribunale di Milano decideva come segue.

“Definitivamente pronunciando in grado di appello, in riforma dell’impugnata sentenza n. 9169/02 del Giudice di Pace di Milano, rigetta la domanda proposta da N.A. e lo condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio come sopra liquidate, per il primo grado, in Euro 716,59 e, per il secondo grado, in Euro 2.068,28 oltre IVA e CPA”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione N. A..

Ha resistito con controricorso la CARLSBERG ITALIA s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.

Con il primo motivo N.A. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1812 c.c. esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. (1 Tribunale ha accolto la tesi prospettata da Carlsberg secondo la quale il signor N. avrebbe dovuto riconoscere i vizi dell’impianto concessogli in comodato da Carlsberg, data la propria esperienza nella gestione del Bar di cui è titolare. Una siffatta interpretazione porterebbe peraltro a vanificare del tutto, ed a priori qualsiasi applicabilità della suddetta disposizione comportando un dovere di diligenza a carico del comodatario talmente oneroso ed assorbente da escludere qua si voglia ipotizzabile responsabilità configurabile nei confronti del comodante. La Carlsberg era, in effetti l’unica in grado di conoscere la specifica normativa di cui al D.Lgs. n. 109 del 1992. N. A. non avrebbe potuto immaginare, anche in virtù della propria buona fede e della fiducia riposta nel proprio fornitore, che una società seria e rinomata sul mercato come la Carlsberg gli avesse concesso in comodato un bene carente dei requisiti necessari per essere conforme alle norme di legge nel settore.

Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia “Errata interpretazione del D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3” proponendo censure da riassumere nel modo seguente. Il Tribunale, ritenendo che detto art, 3 sia destinato ai gestori di pubblici esercizi, e partendo dal presupposto che la sanzione è stata comminata direttamente all’esercente, ha desunto che lo stesso avrebbe dovuto impedire che nel proprio bar fossero installati impianti di spillatura non conformi alla normativa. Viceversa l’art. 3 cit.

obbliga anzitutto i produttori e/o confezionatori a provvedere all’etichettatura dei prodotti alimentari che poi verranno posti sul mercato. Il Giudice dell’appello ha ritenuto che sull’impianto di spillatura mancasse l’etichetta mentre l’etichetta era presente, ed in realtà ciò che mancava erano delle indicazioni la cui assenza non avrebbe potuto essere accertata da nessun esercente con l’ordinaria diligenza.

Con il terzo motivo la parte ricorrente denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” lamentando: – che il Giudice d’appello non ha considerato il contegno assunto da Carlsberg Italia al seguito dell’accertamento dell’infrazione amministrativa; – che il N. aveva dichiarato che il signor Z., ispettore di vendita della Carlsberg, informato dell’accaduto, lo aveva assicurato che la sanzione sarebbe stata pagata dalla Carlsberg Italia spa; – che il N., non appena avuto contezza del vizio del bene, si era rivolto alla società comodante, Carlsberg Italia spa, la quale avrebbe dovuto, non solo rifondere al signor N.A. quanto ingiustamente dal medesimo versato, ma anche regolarizzare l’etichettatura dell’impianto di spillatura.

Il ricorso non può essere accolto.

In particolare va rilevato quanto segue: – A) quando il Giudice di secondo grado parla di mancanza di etichettatura, chiaramente non intende riferirsi ad una totale mancanza di etichette, ma alla mancanza di etichette recanti le “…prescritte diciture di legge…

(v. tale espressione alla terzultima facciata della sentenza impugnata, ove si riporta il motivo di gravame poi accolto); dunque quando (alla pagina successiva) afferma che era “…peraltro non provata in causa..” (v. alle righe 15 e 16) la circostanza della consegna della macchina spillatrice ..priva di etichettatura…” (palesemente nel senso ora esposto e cioè priva di etichettatura a norma di legge) intende evidentemente far proprio il rilievo della parte appellante circa detta omessa specifica prova; di fronte a tale argomentazione, sufficiente anche da sola a sorreggere la decisione, la parte ricorrente espone doglianze inammissibili in quanto generiche (il che costituisce una prima ragione di inammissibilità);

ed in quanto non rispettose del principio dell’autosufficienza (il ricorrente aveva l’onere di non solo indicare precisamente gli estremi delle risultanze a sostegno della sua tesi, ma di riportare inoltre adeguatamente il contenuto delle medesime; la circostanza che non ha provveduto a ciò costituisce una ulteriore autonoma ragione di inammissibilità; cfr. tra le altre Cass. Sentenza n. 15952 del 17/07/2007, Cass. Sentenza n. 4849 del 27/02/2009; Sentenza n. 4849 del 27/02/2009); – B) è opportuno aggiungere che le ulteriori doglianze non riescono comunque ad evidenziare l’effettiva esistenza dei vizi denunciati poichè il Tribunale ha adeguatamente considerato (esplicitamente od implicitamente) tutti i punti rilevanti, esponendo una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità essendo sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come risulta nel seguente dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 800,00 (ottocento Euro) per onorario oltre Euro 200,00 (duecento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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