Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5064 del 02/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 02/03/2011), n.5064
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ITALCEMENTI s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 51/20/05, depositata il 17 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13
dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato riconosciuto alla Italcementi s.p.a., quale incorporante della Cementerie Siciliane s.p.a., il diritto al rimborso dell’IVA per l’anno 1993, asseritamente versata in eccesso in relazione ad acquisti di beni e prestazioni di servizi afferenti ad operazioni esenti, quale, nella specie, la locazione di immobili a propri dipendenti.
In particolare, il giudice di merito ha ritenuto che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nella versione anteriore alle modifiche apportate con il D.Lgs. n. 313 del 1997, consentiva la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti – nei limiti della percentuale ammessa dal calcolo del c.d. “pro rata” -, senza che rilevasse il criterio della destinazione del bene o del servizio acquistato.
2. La Italcementi s.p.a. non si è costituita.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l’unico motivo formulato, l’Agenzia ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, nel testo anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 313 del 1997, censura la suddetta ratio decidendi, sostenendo la tesi secondo cui le operazioni esenti non proprie dell’attività d’impresa (e perciò ad essa non inerenti) sono escluse dal volume d’affari e dal calcolo del “pro rata” perchè le relative attività sono irrilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, con la conseguenza che degli acquisti ad esse relative non si può tenere conto ai fini della determinazione delle detrazioni spettanti e quindi non è detraibile l’imposta assolta – come nella specie – per interventi di manutenzione di immobili concessi in locazione al di fuori dell’attività d’impresa.
2. Il ricorso è fondato.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale, in tema di imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 1 e dal D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, art. 9 ed anteriormente alla sostituzione operata con il D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, non è detraibile l’imposta assolta per interventi di manutenzione relativa ad immobili concessi in locazione a terzi (e quindi anche a propri dipendenti) al di fuori dell’attività di impresa; pur trattandosi, infatti, di operazioni esenti, ai sensi del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8, l’IVA non è detraibile poichè gli acquisti, che non possono considerarsi oggetto dell’attività “propria” dell’impresa, ma solo indirettamente connessi ad essa (come è pacifico nella fattispecie), sono privi del requisito della inerenza all’esercizio dell’attività imprenditoriale, requisito richiesto, in via generale, per la detrazione dell’IVA assolta a monte, dal comma 1 del menzionato art. 19 (ex plurimis, Cass. nn. 422 e 1521 del 1996, 4517 e 5555 del 2000, 5793 e 7925 del 2001, nonchè, fra le stesse parti e in relazione a fattispecie analoga, n. 16118 del 2004; da ultimo, cfr. Cass. nn. 23856 del 2009 e 3706 del 2010).
3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.
4. Le spese relative all’intero giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.
Condanna l’intimata alle spese, liquidate in Euro 300,00 per diritti ed in Euro 500,00 per onorari per ciascuno dei gradi di merito, nonchè in Euro 1200,00 per onorari per il giudizio di cassazione, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011