Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5063 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 28/02/2017, (ud. 14/12/2016, dep.28/02/2017),  n. 5063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12713-2014 proposto da:

L’EDILIZIA DI CARLO VIRELLI S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso il dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata

difesa dall’avvocato CAMILLO LERIO MIANI, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.I., M.S., M.M. e MO.MA., nella

qualità di eredi di M.A.; MA.RA.,

D.E., T.R., B.G., m.a. e

ma.ge., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA CANCELLERIA

85, presso l’avvocato CAROLINA MIGLIORINI, rappresentati e difesi

dagli avvocati GIORGIO BERTOLANI, GIOVANNI BERTOLANI, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI REGGIO EMILIA;

– intimato –

Nonchè da:

COMUNE DI REGGIO EMILIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO V. EMANUELE II 18, presso

lo STUDIO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato SANTO GNONI,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale – contro

I.I., M.S., M.M., MO.MA.,

MA.RA., D.E., T.R., B.G.,

m.a., ma.ge., L’EDILIZIA DI C.V. S.N.C. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato TROSA SERGIO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato PAOLETTI BARBARA, con

delega, che si riporta al controricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale COMUNE di

REGGIO EMILIA, l’Avvocato MIGLIACCIO PAOLO, con delega, che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La S.n.c. L’Edilizia di C.V. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia l’omonimo Comune per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito a seguito dell’annullamento di concessioni edilizie, pronunciato dal giudice amministrativo su ricorso dei proprietari confinanti, e del ritardo che ne era derivato al programma costruttivo. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l’Ente convenuto e con i predetti confinanti, dallo stesso chiamati in garanzia, in parziale accoglimento della domanda, ritenne sussistente la responsabilità del Comune e ravvisò il concorso di colpa dell’attrice nella misura del 50%, condannando il Comune al pagamento della residua metà, liquidata in via equitativa. Tale sentenza, che rigettò la domanda di rivalsa proposta dell’Ente, fu confermata dalla Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, che, dopo aver dato atto della mancata impugnazione del capo relativo ai chiamati, ritenne, per quanto d’interesse che: a) il comportamento della Società era censurabile al pari di quello del Comune, sicchè era corretta la ripartizione di responsabilità in ragione del 50%, in quanto, da una parte, la stessa avrebbe dovuto esser consapevole dei limiti imposti dagli strumenti urbanistici che imponevano, per le strade interne a servizio del sistema insediativo l’adozione di due corsie di marcia di specifiche dimensione che, nella specie, non esistevano, e dall’altra aveva tentato di aggirare di aggirare l’ostacolo mediante la c.d. monetizzazione dei parcheggi, in ciò agevolata dal Comune; b) la determinazione del quantum era corretta, non potendo esser recepito in toto il conteggio predisposto dalla Società, che conteneva una mera elencazione di spese non verificabili, e dovendo il ritardo ascriversi anche alla stessa, che aveva insistito nel progetto non conforme alle previsioni urbanistiche; non potendo, poi, riconoscersi il minore utile d’impresa, perchè fondato su dati opinabili e su un calcolo di parte, laddove l’espletamento di una CTU era poco opportuno, tenuto conto del decorso del tempo.

Per la cassazione della sentenza, la Società Edilizia ha proposto ricorso, con sette mezzi, ai quali il Comune di Reggio Emilia nonchè Ivana lotti e consorti hanno resistito con controricorso. P.A. non ha svolto difese. La ricorrente e i confinanti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione di nullità della notifica del ricorso va rigettata, essendo stata ogni dedotta invalidità sanata con la costituzione in giudizio dei chiamati, in riferimento ai quali, peraltro, è ormai definitiva la statuizione di assoluzione dalla chiamata in garanzia e dovendo il ricorso ritenersi notificato, solo, ai fini formali del contraddittorio processuale.

2. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., art. 116 c.p.c., “in relazione alla L. n. 1150 del 1942, art. 31 e 10 del 1977 sul rilascio dei titoli per costruire in conformità al certificato di destinazione urbanistica previsto dalla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 3”. La Corte territoriale, lamenta la ricorrente, ha affermato la sua responsabilità, senza considerare la natura oppositiva della sua pretesa, desumibile dall’esistenza del titolo edilizio, che era stato annullato dal giudice amministrativo per errori a lei non imputabili, essendo la concessione edilizia coerente alle caratteristiche del lotto.

3. Col secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2043 in relazione all’art. 1227 ed alla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 3, per avere la Corte territoriale riconosciuto la rilevanza causale del comportamento della danneggiata, che aveva costruito in attuazione del certificato di destinazione urbanistica, mentre spettava al Comune di dotare la zona con adeguata rete stradale e subordinare eventualmente l’edificabilità in funzione di tale pianificazione.

4. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c., art. 50 c.p., artt. 1326, 1338 e 1227 c.c., ed afferma che la richiesta di rilascio di concessione edilizia – che non integra una proposta contrattuale sicchè ad essa non sono applicabili i relativi principi – è conforme al certificato di destinazione urbanistica, sicchè l’eventuale successivo annullamento è imputabile solo al Comune.

5. Col quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1337 e 1175 c.c., in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 1 e 6 e lamenta esservi stata la lesione dell’affidamento generato dal rilascio di un provvedimento apparentemente legittimo, che la aveva indotta a sostenere spese nel ragionevole convincimento di poter edificare tempestivamente.

6. Col quinto motivo, si lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 6 e della L. n. 493 del 1993, art. 4 per essere stato affermato il suo concorso nella produzione del danno, in assenza di responsabilità del progettista dell’impresa, competendo ai tecnici comunali di valutare la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistico-edilizie.

7. Col sesto motivo, si deduce la violazione degli artt. 1223, 1226, 1227, 2043, 2056, 2697 e 2728 c.c., artt. 115 e 115 c.p.c., per errata valutazione della percentuale di colpa e delle voci risarcibili. La somma a carico del Comune avrebbe dovuto esser determinata in ragione della differenza tra le spese sostenute alla ripresa dei lavori rispetto a quelle che sarebbero state sopportate se le costruzioni fossero state completate “senza l’ostacolo (per 42 mesi) rappresentato dall’annullamento (illegittimo) della licenza”, oltre che dell’utile non tempestivamente percepito. La Corte d’appello, prosegue la ricorrente, ha liquidato il danno senza spiegare perchè non lo ha determinato secondo le documentate affermazioni del consulente che riproducevano le dovute voci, laddove avrebbe potuto negare il risarcimento solo nella misura in cui si fosse ritenuto che la perdita avrebbe potuto essere evitata con l’uso dell’ordinaria diligenza.

8. Col settimo motivo, si lamenta la violazione degli artt. 1226, 2056, 1223 e 1226 c.c.. Il ricorso alla valutazione equitativa non esonera il giudice dal dovere di dar conto dei criteri tenuti in considerazione per la concreta determinazione del danno, ed, al riguardo, la motivazione della sentenza era apodittica e contraddittoria.

9. I primi sei motivi, da valutare congiuntamente perchè relativi alla medesima statuizione, riassunta al punto a) di parte narrativa, sono infondati.

10. Premesso che la responsabilità dell’Amministrazione Comunale è ormai irrevocabile per averla affermata la sentenza d’appello e non averla contestata l’Ente soccombente, occorre osservare che la circostanza che la ricorrente godesse di un interesse oppositivo nei confronti della pA (essendo portatrice, quale titolare di due concessioni edilizie, di una situazione di vantaggio entrata a fare parte della sua sfera giuridica, cfr. Cass. n. 2705 del 2005; n. 21170 del 2011) non comporta tout court che i danni prodotti all’interesse alla conservazione di siffatta situazione giuridica siano da addebitare a responsabilità esclusiva dell’Amministrazione. Ed, infatti, quando, come in ogni altra ipotesi risarcitoria, venga accertato che i danni stessi siano collegati causalmente anche al fatto dello stesso danneggiato ricorre l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso e va applicata la disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, (in tema d’inadempimento delle obbligazioni), richiamata dall’art. 2056 c.c. (in materia di responsabilità aquiliana), che impone la diminuzione del risarcimento, secondo la gravità della colpa ascrivibile al creditore o al danneggiato.

11. L’accertamento in tal senso compiuto da giudice del merito non viola affatto la norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 18, comma 3, (vigente all’epoca – 1988 e 1993 – delle concessioni, poi annullate dal giudice amministrativo), a cui si riducono in sostanza le censure della ricorrente sopra riassunte, tenuto conto che tale certificato attesta, bensì, l’inclusione di un suolo in una determinata zona del territorio comunale e ne certifica il carattere edificatorio o meno, ma non esaurisce le condizioni previste dall’ordinamento per il rilascio della concessione edilizia, che devono tener conto dell’incidenza degli spazi riservati ad infrastrutture e servizi di interesse generale, secondo le prescrizioni dello strumento urbanistico attuativo, prescrizioni che, a sua volta, proprio come affermato dalla Corte del merito, il proprietario non può non rispettare nel formulare istanza di concessione edilizia, nè può aggirare presentando varianti, diversamente esponendosi al rischio di vederla annullata, come poi è avvenuto.

12. A tanto, va aggiunto che la percentuale del concorso di colpa della Società, accertata in egual misura tra le parti (e non in termini contrattualistici di proposta-accettazione), costituisce una tipica valutazione di merito, incensurabile in questa sede di legittimità.

13. Il settimo motivo, che pur formulato come violazione delle disposizione in tema di risarcimento del danno, maschera, in realtà, una censura avverso la motivazione della sentenza, è inammissibile. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis (la sentenza stata pubblicata il 19.6.2013), ha, infatti, ridotto il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale (mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico; motivazione apparente; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile), a prescindere, beninteso, dal confronto con le risultanze processuali, non integrando l’omesso esame di elementi istruttori di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (come nella specie) ancorchè la sentenza non abbia, in tesi, dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014).

14. Il ricorso va rigettato, e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese sopportate dal Comune, che si liquidano come da dispositivo, mentre le spese sostenute da Ivana lotti e consorti vanno poste a carico del Comune, la cui pretesa è stata dichiarata ingiustificata (cfr. Cass. n. 7401 del 2016 e sentenze ivi citate) e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori; condanna il Comune al pagamento di quelle sostenute Ivana lotti e consorti, che si liquidano in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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