Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5063 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 25/02/2020), n.5063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25456-2018 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO n. 31,

presso lo studio dell’avvocato GIORGIA MINOZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MASSIMO GOTTA;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 338/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il (OMISSIS), propone ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 338/2018 pronunciata il 17 febbraio 2017 dalla Corte d’Appello di Torino.

Ba.Or. resiste con controricorso.

L’intimato B.G. non ha svolto attività difensive. La Corte d’Appello ha riformato in parte la decisione resa in primo grado dal Tribunale di Torino il 26 febbraio 2016, condannando B.G. a rifondere al (OMISSIS), l’importo di Euro 3,715,00, oltre rimborso forfetario ed accessori, per le spese del giudizio di primo grado, e revocando altresì la condanna del B. al pagamento della somma di Euro 2.000,00 ex art. 96 c.p.c., comma 3. La Corte d’Appello ha affermato che la lite, riguardante l’impugnazione della Delib. assembleare del 20 maggio 2014, relativa al rendiconto 2013 ed al preventivo 2014, in cui si accollava al condomino B. la quota di contribuzione di Euro 5.569,73, non poteva considerarsi di valore indeterminabile ai fini della liquidazione delle spese di soccombenza. Partendo da tale ultimo presupposto, il Tribunale aveva liquidato in Euro 6,050,00 le spese dovute dall’attore soccombente. Ad avviso della Corte d’Appello, la controversia rientrava invece nello scaglione compreso fra Euro 5.201,00 e Euro 26.000,00, essendo le spese contestate dal condomino B. e dedotte nella sua domanda di impugnazione pari ad Euro 5.569,73. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, la Corte d’Appello ha evidenziato come non sia in tal modo sanzionabile la scelta difensiva della parte, benchè errata o inappropriata.

Il primo motivo di ricorso del (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, sostenendosi che la causa doveva ritenersi di valore indeterminabile. Il ricorrente espone che la lite coinvolgeva la storia dei rapporti economici tra il condomino B. ed il Condominio a cominciare dagli anni 2008/2009, da ciò formandosi l’importo poi inserito nel rendiconto 2013.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., comma 3, sostenendo la fondatezza della condanna per responsabilità ex art. 96 c.p.c., comma 3, statuita dal Tribunale, stante la consapevolezza del B. di essere debitore delle spese condominiali. Si ricordano le precedenti numerose impugnazioni di deliberazioni assembleari intraprese dal 2009 in poi dal condomino B., con finalità dilatorie.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente (OMISSIS), ha tuttavia depositato in data 27 settembre 2019 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La rinuncia, giacchè effettuata prima della data stabilita per l’adunanza, deve ritenersi utilmente formulata, operando un coordinamento tra l’art. 380-bis c.p.c., (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), l’art. 390 c.p.c., comma 1, e l’art. 375 c.p.c..

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., non risultando costituito l’intimato B.G., non deve pronunciarsi sulle spese del giudizio di cassazione.

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente rinunciante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione (cfr. Cass. Sez. 6 – 1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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