Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5062 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28904/2016 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi

n. 107, presso lo studio dell’avvocato Del Prato Enrico, che lo

rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria

difensiva e di costituzione di nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

M.S.M., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Nicolò Tartaglia n. 5, presso lo studio dell’avvocato Aromolo

Sandra, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5787/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2021 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con la sentenza depositata il (OMISSIS) la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado n. (OMISSIS) emessa dal Tribunale di Frosinone che, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra T.A. e M.S.M., aveva assegnato la casa familiare alla ex moglie, collocataria dei figli, aveva posto a carico di T. un assegno di mantenimento per i figli di Euro 1.245,00= mensili, oltre rivalutazione ISTAT, e partecipazione al 50% delle spese mediche (non coperte dal SSN) ed aveva posto sempre a carico di T. l’assegno divorzile di Euro 415,00= mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

T. ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi; M.S. ha replicato con controricorso.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e sostiene che l’assegno divorzile è stato previsto in conseguenza dell’erroneo accertamento dei redditi e delle situazioni patrimoniali delle parti; lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 e sostiene che l’assegno divorzile è stato previsto in conseguenza dell’erronea valorizzazione del tenore di vita coniugale, nonchè dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

1.3. In sede di memoria, in vista dell’adunanza del 27 gennaio 2021, il ricorrente ha invocato l’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in tema di assegno divorzile (Cass. n. 11504 del 10/5/2017 e Cass. Sez. U. n. 18287 dell’11/7/2018) intervenuta in epoca successiva al deposito della decisione impugnata, ed ha insistito per la valutazione delle sue censure al lume del rinnovato quadro giurisprudenziale.

1.4. I due motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione perchè concernono l’avvenuto riconoscimento dell’assegno divorzile e la sua quantificazione, sono inammissibili.

Il ricorrente, nel primo mezzo, sostiene che nel procedere all’accertamento delle condizioni per il riconoscimento dell’assegno divorzile e, quindi, alla sua quantificazione il giudice ha errato perchè ha comparato i redditi in maniera non omogenea, valutando quelli del T. al lordo e quelli dalla M.S. al netto, e si è basato su dati erronei, inoltre non ha tenuto conto del fatto che il reddito del ricorrente era gravato dal consistente esborso per il versamento dell’assegno di mantenimento per i figli e che – come da contratto di locazione – doveva sostenere il pagamento di un canone di locazione in (OMISSIS), come documentato e non considerato dalla Corte di appello; sostiene quindi che siano state valutate erroneamente le possidenze immobiliari, considerato che il reddito, ove percepito, risultava già incluso nella dichiarazione dei redditi, che l’immobile in (OMISSIS) – frutto della divisione che aveva attribuito analoga proprietà alla ex moglie – era in stato di fatiscenza; che della proprietà in (OMISSIS), nel corso del matrimonio era stato titolare solo della nuda proprietà, essendo l’usufrutto riservato alla madre, e che la piena proprietà in capo a lui si era ricostituita solo dopo la separazione personale, a seguito della successione ereditaria per parte di madre, di guisa che non andava considerata per la ricostruzione della situazione patrimoniale all’atto della cessazione della convivenza.

Quanto alla patrimonio della ex moglie si duole che non sia stato considerato il godimento a titolo gratuito da parte sua della casa familiare, proprietà del padre della ex moglie.

Nel secondo mezzo, sostiene che la sentenza è erronea perchè, nel determinare il diritto all’assegno divorzile e la sua quantificazione, ha valorizzato solo il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, omettendo di considerare gli altri parametri previsti dall’art. 5 cit.

Critica quindi che la durata della convivenza sia stata calcolata in undici anni, dovendo la stessa computarsi in nove anni, essendo iniziato il giudizio di separazione nel (OMISSIS); quanto al contributo dato alla famiglia dalla ex moglie e nell’accudimento dei figli, nulla era stato dedotto o provato dalla ex moglie, e la contraria affermazione della Corte romana si risolverebbe – a suo dire – in un ulteriore omesso esame di fatto decisivo; quanto al contributo alla formazione del patrimonio comune, questo si era esaurito nell’acquisto dell’immobile di (OMISSIS), oggetto di separato giudizio di divisione tra le parti.

1.5. Entrambe le censure risultano inammissibili perchè, pur prospettando in parte delle violazioni di legge, in realtà assumono l’errato esame di fatti, considerati decisivi dal ricorrente, e sollecitano la rivalutazione delle risultanze probatorie in termini conformi a quanto auspicato dal ricorrente stesso.

1.6. Al riguardo, appare opportuno premettere che, con la sentenza delle SU di questa Corte n. 11490 del 1990, era stato affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, il cui presupposto è stato individuato nell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, ed il cui ammontare da liquidare in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la menzionata sentenza n. 11504 del 2017 di questa Corte, che, muovendo anch’essa dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra il criterio attributivo e quello determinativo, ha affermato che il parametro dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell’autoresponsabilità economica di ciascun coniuge, ormai “persona singola”, ed all’esito dell’accertamento della condizione di non autosufficienza economica, da determinare in base ai criteri indicati nella prima parte della norma. Con la recente sentenza n. 18287 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte sono nuovamente intervenute, e, nell’ambito di una complessiva riconsiderazione della materia, hanno ritenuto che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi o all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

1.7. Tuttavia le due doglianze riferite alla violazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 non considerano che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, viceversa, quando, come nella specie, si alleghi un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa il vizio è esterno all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, nei limiti previsti dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che, da una parte, ha circoscritto il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza e qui non ricorrenti, e, dall’altra, ha introdotto il vizio di omesso esame di un fatto che sia decisivo ed oggetto di discussione tra le parti.

A tale stregua, le censure non considerano che i fatti in esse dedotti sono stati puntualmente oggetto di specifica disamina da parte della Corte romana, che – come si evince dalla sentenza (fol. 3/4) – ha, in specie, raffrontato i redditi lordi di entrambe le parti e tenuto conto della loro personale situazione soggettiva (proprietà, redditi, disponibilità alloggio, nuova condizione familiare dell’ex marito) valorizzando, nel riconoscimento dell’assegno divorzile in favore di M.S. non la sola sperequazione nelle condizioni patrimoniali ed economiche delle parti – già posta a fondamento del riconoscimento dell’assegno di mantenimento in sede di separazione, commisurato al tenore di vita – ed operante come ” precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno” (Cass.n. 32398 del 11/12/2019), ma anche la durata del matrimonio, il contributo dato da questa alla famiglia anche con l’accudimento dei figli al quale la madre si era dedicata in maniera prevalente, ed ha rimarcato, di contro, che il T., che nel frattempo aveva contratto nuove nozze allietate dalla nascita di un figlio con una professionista, non aveva fornito la prova del suo depauperamento in conseguenza dei sopravvenuti oneri familiari, a sostegno della domanda di riduzione, di guisa che le critiche svolte riguardano sostanzialmente la valutazione che dei molteplici fatti ha compiuto la Corte distrettuale sulla scorta dei plurimi criteri enucleabili dalla lettura della L. n. 898 del 1970, art. 5 come valorizzati nelle ultime decisioni di legittimità richiamate con la memoria dallo stesso ricorrente.

Nè può utilmente invocarsi l’art. 115 c.p.c., la cui violazione è deducibile se il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice abbia valutato tali prove in modo non condiviso da una di dette parti, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che demanda, appunto, in via esclusiva, al giudice del merito la ricostruzione in fatto della vicenda; disposizione che il motivo tende, al dunque, ad aggirare.

In generale i motivi di ricorso contengono una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della Corte di Appello, dirette a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni e le fonti del proprio convincimento. Tale richiesta di riesame non è evidentemente deducibile quale motivo di impugnazione in questa sede di legittimità, ancor più in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass. Sez. U. n. 8053 del 7/4/2014).

2.1. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 143,147,156315,315 bis e 318 bis c.c., nonchè dell’art. 2967 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la mancata rivisitazione ed il contenimento dell’assegno perequativo in favore dei figli; lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

2.2. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 147,148,337 bis e 3337 ter c.c., per la mancata rivisitazione ed il contenimento dell’assegno perequativo in favore dei figli; lamenta anche l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti.

2.3. I motivi terzo e quarto possono essere trattatati congiuntamente perchè concernono l’assegno di mantenimento previsto per la prole.

Nel terzo, il ricorrente si duole che la Corte distrettuale, pur avendo riconosciuto che i redditi del ricorrente erano rimasti invariati rispetto all’epoca della separazione e che questi aveva successivamente contratto nuovo matrimonio seguito dalla nascita di un ulteriore figlio, non abbia tenuto conto di tale circostanze, affermando che l’obbligato non aveva fornito la prova di un depauperamento a sostegno della domanda di riduzione e che tali fatti, senza che fosse stata fornita la prova dell’impossibilità del nuovo coniuge a contribuire, non potevano ridimensionare l’obbligo di T., violando così anche i principi in tema di onere della prova.

Nel quarto motivo, il ricorrente si duole che la Corte di appello non abbia tenuto conto, nel determinare l’assegno di mantenimento per i figli del sostanzioso tempo di permanenza goduto presso il padre – sulla scorta della regolamentazione stabilita dallo stesso Tribunale nel corso del quale egli procede direttamente al loro sostentamento e del fatto che la circostanza che la madre provvede in maniera prevalente alla cura ed all’accudimento dei figli con una stabile organizzazione domestica è assunto privo di riscontro probatorio.

2.4. Anche questi motivi sono inammissibili.

2.5. Le censure piuttosto che denunciare la violazione di legge, criticano la valutazione delle emergenze istruttorie compiuta dalla Corte di appello, che ha puntualmente motivato sulle ragioni per cui non ha accolto la domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli, sulla considerazione che le floride condizioni economiche del ricorrente non risultavano significativamente incise dai nuovi oneri familiari, gravanti anche sul nuovo coniuge, giacchè il ricorrente non aveva provato un suo depauperamento conseguente all’impegno economico inteso alla formazione del nuovo nucleo familiare, statuizione che non appare direttamente censurata. Inoltre, a fronte di una motivata, anche se sintetica, disamina circa gli impegni accuditivi gravanti su ciascun genitore nei tempi di rispettiva permanenza e le necessità economiche dei figli, destinate ad incrementarsi con l’innalzamento dell’età, da parte della Corte d’appello, il ricorrente non chiarisce nè evidenzia alcun fatto storico, che non sia una mera argomentazione difensiva, effettivamente decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito. Questa Corte ha chiarito che “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive ” (Cass. n. 26305 del 18/10/2018).

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 4.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA