Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5062 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 03/03/2010), n.5062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LORENZO IL MAGNIFICO 80, presso lo studio dell’avvocato

QUATTRINO CARLO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

e sul ricorso n. 11992/2005 proposto da:

S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TUSCOLANA 809, difensore di se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 677/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

SEZIONE PRIMA CIVILE, emessa il 18/11/2004, depositata il 14/02/2005,

R.G.N. 3874/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. TALEVI Alberto;

udito l’Avvocato S.G.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per la inammissibilita’ dei

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo e’ esposto come segue.

Con atto di citazione notificato il 25 giugno 1999 l’avvocato S.G. conveniva dinanzi al Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Albano Laziale, R.G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e morali per L. 400.000.000, subiti a seguito di un comportamento concretizzatosi in tre episodi e cioe’:

a) in un atto di impugnativa di una delibera dell’assemblea dei soci del Consorzio Monte Gentile di (OMISSIS), nel testo del quale il S. – Presidente del Consorzio – veniva accusato di vari falsi;

b) in un volantinaggio nell’ambito consortile, con offese esplicite ed accuse gratuite sulla gestione del Consorzio;

c) in una denuncia per estorsione a seguito della richiesta del S. di un risarcimento danni per cento milioni a carico di ciascuno dei diffamatori, oltre alle spese del giudizio.

Si costituiva il convenuto, che chiedeva il rigetto della domanda per vari motivi.

Con sentenza depositata il 10 settembre 2001 il Tribunale adito rigettava la domanda e condannava il S. alle spese del giudizio.

Avverso detta sentenza proponeva appello per vari motivi l’avvocato S.G. con citazione notificata al R. l’11 aprile 2002, chiedendone la modifica in suo favore con accoglimento della domanda e con vittoria delle spese.

Si costituiva l’appellato, che chiedeva rigettarsi l’appello con vittoria delle spese…�.

Con sentenza 18.11.04 – 14.2.05 la Corte di Appello, definitivamente pronunciando, decideva come segue:

“1) Accoglie per quanto di ragione l’appello proposto da S. G. avverso la sentenza del Tribunale di Velletri – sede distaccata di Albano Laziale – depositata il 10 settembre 2001 con atto di citazione notificato a R.G. l’11 aprile 2002 e per l’effetto condanna il R. al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore del S., che liquida ad oggi in Euro 10.000,00 oltre agli interessi legali da oggi al saldo.

2) Condanna il R. alla rifusione in favore del S. delle spese de giudizio, che liquida per il primo grado in Euro 2.000,00 di cui Euro 750,00 per diritti ed Euro 1.100,00 per onorari e per il presente grado in Euro 3.000,00 di cui Euro 700,00 per diritti ed Euro 2.100,00 per onorari, oltre alle spese forfetari e ed a quant’altro previsto per legge”.

Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione R. G..

Ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale S.G.. Quest’ultimo ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.

Il ricorrente principale R.G., con il primo e secondo motivo (congiuntamente esposti), denuncia ex “…1) art. 360 c.p.c, punto 3, violazione o falsa applicazione di norme di diritto; 2) art. 360 c.p.c., comma 5, motivazione insufficiente e contraddittoria…:

esponendo doglianze da riassumere come segue 11 Giudice di secondo grado afferma che: A)- il Tribunale erroneamente non ha ritenuto diffamatorie le affermazioni contenute nell’atto di citazione per l’annullamento n.b. es. delle delibera di approvazione dei bilancio consuntivo 1996, poiche’, da una attenta lettura della citazione emerge la presenza dell’inciso “iscrizioni non veridiche” certamente offensivo e denigratorio per il Presidente del Consorzio che viene disinvoltamente accusato di avere esposto in bilancio partite non rispondenti al vero e quindi sostanzialmente di avere sottoposto all’esame assembleare un bilancio falso; -B) la responsabilita’ del R. non puo’ essere sminuita dal fatto che il Giudice competente di quel giudizio, con ordinanza, non ritenne di far cancellare la frase incriminata, poiche’ tale ultima decisione non e’ definitiva ne’ suscettibile di passare in giudicato e pertanto la Corte di Appello ben puo’ esaminare la fattispecie per elevarne la illiceita’;

-C) i “diffamatori ben avrebbero potuto evitare l’esito negativo del presente giudizio dimostrando la veridicita’ di quanto sostenuto in citazione quale citazione, quella della impugnativa della delibera assembleare o quella introduttiva del giudizio che ci occupa? ma il R. nulla ha al riguardo dedotto… per cui resta l’accertata ingiustizia della accusa formulata in quella citazione, cui consegue il diritto del S. ad ottenere il risarcimento dei danni subiti”. Invece il Tribunale, oltre ad escludere la valenza offensiva in se’ della frase piu’ volte citata, aveva chiarito che, anche qualora la frase fosse stata ritenuta offensiva, ai sensi e per l’effetto dell’art. 598 c.p., comma 2 cui andrebbe aggiunto l’art. 89 c.p.c. rientrava semmai nei poteri del Giudice di quella causa provvedere eventualmente anche con una condanna al risarcimento dei danni La Corte di Appello non ha neppure ritenuto degne di considerazione le esatte valutazioni in tema di art. 598 cit. del primo Giudice.

Il ricorso principale va accolto in quanto l’impugnata decisione presenta i vizi (essenzialmente giuridici) denunciati.

Anzitutto e’ fondata la doglianza (preliminare dal punto di vista logico – giuridico) concernente l’art. 89 cit. Va infatti confermato il seguente principio di diritto: “Competente ad accertare e liquidare il danno derivante dall’uso di espressioni offensive contenute negli atti del processo, ai sensi dell’art. 89 c.p.c., e’ di norma lo stesso giudice dinanzi al quale si svolge il giudizio nel quale sono state usate le suddette espressioni. A tale competenza, tuttavia, e’ necessario derogare quando il giudice non possa, o non possa piu’, provvedere con sentenza sulla domanda di risarcimento, il che accade, in particolare, nei seguenti casi: A) quando le espressioni offensive siano contenute in atti del processo di esecuzione, che per tale sua natura non puo’ avere per oggetto un’azione di cognizione e quindi destinata ad essere decisa con sentenza; B) quando siano contenute in atti di un processo di cognizione che pero’, per qualsiasi motivo, non si concluda con sentenza (come nel caso di estinzione del processo); C) quando i danni si manifestino in uno stadio processuale in cui non sia piu’ possibile farli valere tempestivamente davanti al giudice di merito (come nel caso in cui le frasi offensive siano contenute nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado); D) quando la domanda di risarcimento sia proposta nei confronti non della parte ma del suo difensore”. (Cass. Sentenza n. 16121 del 09/07/2009; v.

inoltre Cass. N. 1 1617 del 1992, e Cass. N. 10916 del 2001).

Sulla base di tale principio di diritto ritiene il collegio che, non sussistendo (a quanto appare pacifico) nella fattispecie alcuno dei casi di deroga ora indicati (punti da A a D), una siffatta domanda poteva essere proposta solo al Giudice innanzi al quale si era svolto il giudizio nel quale erano state usate le suddette espressioni.

La domanda non poteva dunque essere proposta ne presente autonomo giudizio.

Cio’ e’ certamente decisivo.

Per completezza, appare peraltro opportuno aggiungere che anche la doglianza fondata sull’art. 598 cit. (anch’essa decisiva pure da sola) deve ritenersi fondata.

Va infatti affermato il seguente principio di diritto (esplicitamente od implicitamente sostenuto da una giurisprudenza da considerare ormai sostanzialmente consolidata): “In tema di offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi all’autorita’ giudiziaria, la speciale esimente contemplata dall’art. 598 c.p., che costituisce attuazione del piu’ generale principio posto dall’art. 51 c.p. (individuante la scriminante dell’esercizio di un diritto o adempimento di un dovere), essendo stata disposta dal legislatore per garantire alle parti del processo la massima liberta’ nell’esercizio del diritto di difesa, trova applicazione, nell’ambito del giudizio civile, con riguardo a tutti gli atti difensivi, a cominciare dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, purche’ le offese riguardino in modo diretto ed immediato l’oggetto della controversia; e la sua sussistenza comporta la non configurabilita’ dell’atto illecito (ex art. 2043 c.c e segg.) per l’insussistenza dell’antigiuridicita’, che e’ uno degli elementi costitutivi di tale istituto giuridico.” (cfr tra le altre Cass. Sentenza n. 1757 del 26/01/2007; Cass Sentenza n. 18207 del 28/08/2007; e Cass. sentenza n. 10423 del 18/05/2005).

Nella specie, dalle sentenze di merito nonche’ dagli atti difensivi della parte ricorrente e della parte controricorrente, si evince (come dato pacifico) che l’inciso “Iscrizioni non veridiche” riguardava in modo diretto ed immediato l’oggetto di quella controversia. Quindi non era configurabile la responsabilita’ da atto illecito in questione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte deve decidere la causa nel merito, rigettando la domanda proposta da S.G. con riferimento all’atto di impugnativa della suddetta delibera dell’assemblea dei soci del Consorzio Monte Gentile di (OMISSIS).

Va ora esaminato il ricorso incidentale.

I primi due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi.

S.G., con il primo motivo, denuncia “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO art. 360 c.p.c., n 3 – MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA, art. 360 c.p.c., n. 5 ” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente.

Nel volantino, elencate le (presunte) illegittime iniziative intraprese dal Consiglio direttivo del Consorzio, o meglio dal suo presidente (omettendo la circostanza che ogni iniziativa giudiziaria puo’ essere intrapresa, per statuto del Consorzio di Monte Gentile, solo dall’assemblea dei soci – 550 – mentre il consiglio si limita a dare esecuzione ai deliberati dell’assemblea dei soci) si passa all’attacco diretto di questi con epiteti certamente offensivi, circa la sua correttezza e serieta’ professionale, accusandolo di espropriare di fatto aree private, per eseguire sulle stesse opere innovative onde ostacolarne il libero uso, esercitando con i suoi vigilantes funzioni di polizia, e cioe’ usurpazione illecita di pubbliche funzioni. Le critiche avrebbero dovuto essere proposte nel luogo a cio’ espressamente deputato cioe’ nel corso dell’assemblea consortile. L’episodio doveva essere valutato, come richiesto, unitariamente con gli altri, tra loro unificati da vincolo teleologia).

Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia “VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO; MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E CONTRADDITTORIA art. 360 c.p.c., n. 3; art. 360 c.p.c., n. 5” esponendo doglianze da riassumere nel modo seguente. Nella sentenza di secondo grado e’ stata rigettata la richiesta di risarcimento danni per la denunzia di estorsione “in quanto la genericita’ del suo contenuto e la semplice richiesta di accertamento di eventuali responsabilita’ nulla di illecito o diffamatorio contiene”. E’ incontestabile che la denuncia di un grave reato come quello di tentativo di estorsione, fatta con dolo o colpa grave e’ fonte della responsabilita’ in questione. Con i tre episodi in questione, unificati da vincolo teleologico, una sparuta minoranza di consorziati, tra cui il R. intendevano costringere alle dimissioni l’Avv. S. da Presidente del Consorzio Monte Gentile.

I primi due motivi vanno respinti in quanto l’impugnata decisione contiene, sui punti in questione, una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimita’ in quanto sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (cfr. tra le altre Cass. n. 9234 del 20/04/2006: disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico – formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione data dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, in proposito, valutarne le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, senza che lo stesso giudice del merito incontri alcun limite al riguardo, salvo che quello di indicare le ragioni dei proprio convincimento, non essendo peraltro tenuto a vagliare ogni singolo elemento o a confidare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata.'”, cfr. tra le piu’ recenti, anche Cass. Sentenza n. 42 del 07/01/2009).

Con il terzo motivo di ricorso incidentale si denuncia “OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE A PUNTI PROSPETTATI DALLA PARTE Art 360 c.p.c., n. 5 ” esponendo censure da riassumere nel modo seguente. Aveva richiesto l’appellante avv. S. che il R., in conseguenza dell’accoglimento dell’appello, venisse condannato alla restituzione delle somme che gli aveva corrisposto a titolo di spese ed onorari a seguito di condanna contenuta nella sentenza che aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenuta esecutiva per legge. Tale domanda e’ stata del tutto ignorata dalla Corte e da qui la richiesta di annullamento della sentenza sul punto. La sentenza va annullata in ordine al quantum stabilito, erroneamente, in Euro 10.000,00 “stante il limitato ambito di diffusione delle affermazioni lesive della onorabilita’ del S.” per “fatti accaduti in un consorzio di proprietari’ di immobili”, mentre i proprietari di immobili sono oltre 550 famiglie; ed inoltre in detto Consorzio l’avv S. svolge il proprio lavoro professionale e rapporti interpersonali di amicizia.

Tale motivo deve ritenersi assorbito dall’accoglimento del ricorso principale (v. sopra). Il rigetto della domanda del S. ex art. 384 c.p.c. toglie infatti ogni base alla richiesta di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese ed onorari a seguito della condanna del S. alla rifusione delle spese (condanna che questa Corte Suprema conferma) contenuta nella sentenza di primo grado; e priva di rilevanza ogni questione circa la quantificazione del danno asseritamente subito dal S..

Sulla base di quanto sopra esposto, questa Corte deve provvedere sulle spese anche dei gradi di merito.

La decisione del primo Giudice circa dette spese, come gia’ esposto, va confermata. Sussistono invece giusti motivi (in relazione alle peculiarita’ della fattispecie) per compensare integralmente le spese del giudizio di secondo grado e quelle del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, quanto al ricorso incidentale, rigetta i motivi primo e secondo e dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnata decisione in relazione all’accoglimento del ricorso principale e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da S.G. con riferimento all’atto di impugnazione della delibera dell’assemblea dei soci del Consorzio Monte Gentile di (OMISSIS); conferma la condanna del S. alla rifusione alla controparte delle spese del giudizio di primo grado;

compensa le spese del giudizio di secondo grado e del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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