Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5061 del 28/02/2017

Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento di correzione di errore materiale, promosso

dall’Ufficio, della sentenza della Corte di cassazione, Sezioni

Unite civili, 16 novembre 2016, n. 23298, che ha deciso il ricorso

proposto da:

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA s.p.a., con l’Avvocato Ernesto

Mancini;

– ricorrente –

contro

D.A.A., con l’Avvocato Sara D’Onofrio;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, su iniziativa dell’Ufficio, è stato promosso il procedimento di correzione degli errori materiali occorsi nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 16 novembre 2016, n. 23298, con cui – pronunciando sul ricorso n. 4592 del 2012 proposto da RAI -Radiotelevisione Italiana s.p.a., ricorrente principale, nei confronti di D.A.A., controricorrente e ricorrente incidentale – è stato accolto il motivo del ricorso principale concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 e sono stati rigettati gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale, cassandosi, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza della Corte d’appello di Roma, con rinvio alla stessa Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;

che il decreto di fissazione dell’adunanza camerale, contenente l’indicazione degli errori materiali da correggere, è stato notificato ai difensori che avevano assistito le parti (all’Avvocato Ernesto Mancini, per la RAI-Radiotelevisione Italiana s.p.a., e all’Avvocato Sara D’Onofrio, per D.A.A.) e al Pubblico ministero;

che nessuna delle parti ha deposito memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la sentenza delle Sezioni Unite 16 novembre 2016, n. 23298, è affetta dai seguenti errori materiali:

– nel passaggio da pag. 10 a pag. 11, è stata omessa, per mero refuso, la seguente frase: “31. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda, (subordinata), di ripristino del”;

– i primi quattro righi di pag. 12 devono considerarsi non apposti, costituendo una mera ripetizione dell’ultima parte di pag. 11;

che, pertanto, deve ordinarsi la correzione di tali errori;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

PQM

La Corte ordina la correzione dei seguenti materiali occorsi nella sentenza delle Sezioni Unite 16 novembre 2016, n. 23298: nel passaggio da pag. 10 a pag. 11, deve intendersi inserita la seguente frase: “31. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla domanda, (subordinata), di ripristino del”;

i primi quattro righi di pag. 12 devono considerarsi non apposti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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