Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5061 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 16/02/2022), n.5061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13379/2020 R.G., proposto da:

la “Diocesi di Cerignola – (OMISSIS)”, con sede in (OMISSIS) (FG), in

persona dell’Ordinario Diocesano pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avv. Tommaso Dilorenzo, con studio in Cerignola (FG),

elettivamente domiciliata presso l’Avv. Letizia Tamburrini, con

studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo

del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

il Comune di Ascoli Satriano (FG), in persona del Sindaco pro

tempore;

– intimato –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Puglia il 2 ottobre 2019 n. 2652/27/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano” ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 2 ottobre 2019 n. 2652/27/2019, che, in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per l’ICI relativa agli anni 2009, 2010 e 2011, in relazione ad immobili asseritamente destinati al culto, ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ascoli Satriano (FG) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia il 2 febbraio 2016 n. 345/03/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado, sul presupposto che l’ente ecclesiastico non avesse provato la destinazione al culto degli immobili per usufruire dell’esenzione dall’ICI. Il Comune di Ascoli Satriano (FG) è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver tenuto conto il giudice di appello della destinazione al culto degli immobili.

Ritenuto che:

1. Il motivo – al di là della rubricazione di un’imprecisata doglianza anche per “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”, che non è stata coltivata e sviluppata nella prospettazione del ricorso, per cui se ne valuta l’assoluta ininfluenza ai fini della relativa ammissibilità – è infondato.

1.1 L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato urli esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5, 12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5, 22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5, 27 luglio 2021, n. 21431). L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5″, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5, 20 aprile 2021, n. 10285).

1.2 Nella specie, il “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame è costituito dalla effettiva destinazione al culto degli immobili appartenenti all’ente ecclesiastico (in particolare, sede del seminario vescovile). Ma si tratta di circostanza che, a ben vedere, è stata oggetto di ampia e puntuale disamina – con opposte valutazioni e conclusioni – da parte del giudice di merito, il quale ha accertato che “la Diocesi appellata, nonostante le precipue indicazioni e argomentazioni difensive svolte dal Comune di Ascoli Satriano (aventi ad oggetto la “non destinazione al culto” dei beni sottoposti a tassazione), non è riuscita a fornire alcuna prova contraria, che su di essa incombeva, e cioè che sussistessero i requisiti per godere dell’esenzione de qua (…)”.

2. Valutandosi l’infondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere rigettato.

3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

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