Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5061 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5061 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 6291-2013 proposto da:
SOCIETA’ ITALIANA PER AZIONI PER IL TRAFORO DEL MONTE
BIANCO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOCCA
DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ERNESTO
IRACE, che la rappresenta e difende, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

4405
contro

DARDANELLI MAURO;
– intimato –

Data pubblicazione: 05/03/2018

avverso la sentenza n. 7576/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/02/2012 R.G.N. 1475/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PAGETTA;

Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti di causa
1. Con sentenza n.7576/2011 la Corte di appello di Roma ha confermato la
decisione di primo grado con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento
del danno avanzata dalla Società Italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco
(da ora SITMB) nei confronti di Mauro Dardanelli, direttore amministrativo della
società, in relazione alla vicenda della indebita appropriazione degli assegni trasmessi

professionelle”.
1.1. Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, escluso che vi fosse stato
trasferimento in sede penale della domanda risarcitoria proposta dalla società davanti
al giudice del lavoro in quanto in quest’ultimo giudizio l’azione era intesa a far valere
la responsabilità contrattuale da inadempimento e non, come nel giudizio penale, la
responsabilità extracontrattuale del Dardanelli, ha rilevato che il ricorso di primo
grado non conteneva alcuna specifica allegazione relativa ai doveri di vigilanza e
controllo ai quali era tenuto il direttore amministrativo né era indicato il
comportamento che questi, nello specifico, avrebbe dovuto tenere ; in particolare non
risultava specificato in cosa era concretamente consistito il mancato controllo da parte
del Dardanelli, quale era il danno per la società conseguente allo stesso – danno
diverso dalla mancata percezione della somma portata dagli assegni – la relativa
entità, il nesso di causalità con la condotta inadempiente del dipendente .
2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Società Italiana per
Azioni per il Traforo del Monte Bianco sulla base di tre motivi; Mauro Dardanelli non
ha svolto attività difensiva .
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli artt. 1218 e 1453 comma primo cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.
Censura la decisione di appello perché, pur avendo correttamente qualificato la
domanda proposta come intesa a far valere la responsabilità del Dardanelli per
inadempimento contrattuale, aveva imputato ad essa SIOTB l’omesso assolvimento
del relativo onere probatorio. Ciò in violazione del principio affermato da sezioni
unite 30/10/2001 n. 13533, in tema di prova dell’inadempimento, alla stregua del
quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale e per il risarcimento del
danno (o per l’adempimento) è tenuto a provare solo la fonte negoziale o legale del

alla società dall’ufficio imposte francese a titolo di rimborso della “Taxe

suo diritto ed il relativo termine di adempimento limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell’inadempimento mentre grava sul debitore convenuto l’onere
della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo” ex art. 360 n. 5 artt. 1218, 1453 2697 cod. civ.”
Censura la decisione perché, pur qualificando la domanda come intesa a far valere la

all’omesso esercizio dell’attività di controllo da parte del Dardanelli, il pregiudizio
derivato da tale condotta, il nesso causale fra la prima ed il secondo. Si duole inoltre
della genericità con la quale il giudice di prime cure aveva affermato la carenza di
allegazioni del ricorso di primo grado, carenza che assume smentita dal contenuto
della originaria domanda che riproduce nelle parti di pertinenza.
3.Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ. in relazione agli artt. 2104, 1218, 1453 cod. civ. nonché omessa e/o
insufficiente motivazione circa un punto decisivo, censurando la decisione per avere
omesso di valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio . In questa
prospettiva richiama l’obbligo di diligenza del lavoratore ex art. 2104 cod. civ. ed
evidenzia di avere provveduto al deposito di documentazione, di valenza indiziaria,
utilizzabili dalla Corte in via di presunzione.
4. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono
infondati.
4.1. E’ innanzitutto da premettere che le censure con le quali si deduce, in sintesi,
la non corretta applicazione della regola dell’onere probatorio non sono pertinenti alle
effettive ragioni del decisum, incentrate sulla carente allegazione in domanda di
elementi idonei alla configurazione della responsabilità contrattuale del Dardanelli e
quindi su un profilo che costituisce un

prius logico- giuridico rispetto al piano

probatorio. In questa prospettiva si rivela inconferente il richiamo al principio
affermato yrzio Sezioni Unite in quanto lo stesso, nel ritenere sufficiente l’allegazione da
parte del creditore del titolo e dell’inadempimento implica che comunque tale
inadempimento venga configurato rispetto ad una specifica condotta identificata come
dovuta alla stregua del regolamento negoziale, condotta che nello specifico il giudice
di appello ha ritenuto non essere stata identificata.

responsabilità contrattuale, aveva posto a carico di essa società la prova afferente

4.2. Le censure, essenzialmente formulate con il secondo motivo, che investono la
ritenuta carenza di idonee allegazioni in domanda risultano genericamente articolate
in quanto affidate alla mera riproduzione del pertinente contenuto della domanda di
primo grado. A ciò si aggiunga che le doglianze non contrastano specificamente la
affermazione del giudice di appello, di per sé sola sufficiente a sorreggere la
statuizione di rigetto, secondo la quale il danno scaturente dalla responsabilità
contrattuale non poteva essere costituito dalla mancata percezione della somma

l’odierna ricorrente .
5. A tanto consegue il rigetto del ricorso .
6. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo Mauro Dardanelli
svolto attività difensiva.
7.

La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio

2013 impone di dar atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 cater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso a norma del comma i bis dello stesso art.13.

Roma, 14 novembre 2017

portata dagli assegni sottratti, come invece sembra prospettare nelle proprie difese

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