Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5060 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, nel giudizio (R.G. 15579 del 2015) vertente

tra:

T.B.D., e TO.En., nella qualità di genitori

del minore T.G.M., qui rappresentati e difesi

dall’Avvocato Alfonso Vincenzo Amoroso, con domicilio eletto nel suo

studio in Roma, via Arrigo Davila, n. 89;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE e ISTITUTO DI ISTRUZIONE

SUPERIORE VIA (OMISSIS);

– resistenti –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 febbraio 2017 dal Consigliere Alberto Giusti;

sentito l’Avvocato Alfonso Vincenzo Amoroso;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, che ha

concluso affinchè le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del

giudice amministrativo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che T.B.D. ed To.En., in qualità di genitori del minore T.G.M., iscritto per la prima volta al terzo anno di una scuola secondaria di secondo grado, hanno chiesto al Tribunale di Roma l’adozione di un provvedimento che disponga in favore del minore, affetto da handicap grave al 100%, l’attribuzione dell’insegnante di sostegno con rapporto 1/1 in numero di 18 ore settimanali per l’anno scolastico 2015/2016;

che l’adito Tribunale di Roma, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, sul rilievo che, non risultando ancora redatto per l’anno scolastico 2015/2016 il piano educativo individualizzato, sarebbe ancora configurabile un potere discrezionale dell’amministrazione;

che, con atto notificato in data 22 dicembre 2015 e depositato il 23 dicembre 2015, la controversia è stata quindi incardinata presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, innanzi al quale i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Istituto di istruzione superiore, l’emissione di un provvedimento idoneo a garantire al minore un apporto completo di ore di sostegno per l’anno scolastico 2015/2016 nonchè il risarcimento del danno;

che il TAR, con ordinanza depositata il 14 marzo 2016, ha sollevato conflitto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm.;

che, ad avviso del giudice confliggente, la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo, perchè il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità;

che i genitori di T.G.M. hanno depositato memoria insistendo per l’accoglimento delle conclusioni di merito;

che il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo;

che – richiamata la sentenza di queste Sezioni Unite 25 novembre 2014, n. 25011 – il pubblico ministero sottolinea che occorre distinguere la fase a valle dell’adozione del piano educativo individualizzato da quella a monte, in cui il soggetto pubblico esercita la discrezionalità che gli è propria pur nel confronto e nel contraddittorio con i destinatari del sostegno medesimo;

che, ad avviso del pubblico ministero requirente, questa distinzione, ed il pacifico appartenere della vicenda in esame alla fase precedente all’approvazione del piano educativo, fanno sì che la controversia debba rientrare tra quelle di competenza del giudice amministrativo, non essendo stato ancora formalizzato il provvedimento generatore della posizione di diritto pieno ed incomprimibile in capo al disabile.

Considerato che, in tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, queste Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 25011 del 2014, hanno statuito che il piano educativo individualizzato, definito ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, sicchè la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normo-dotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario;

che la giurisdizione del giudice ordinario scatta dunque a seguito della redazione conclusiva, da parte dei soggetti pubblici competenti, del piano educativo individualizzato, contenente l’indicazione delle ore di sostegno necessarie ai fini dell’educazione e dell’istruzione: in tal caso si è di fronte ad un diritto, ad essere seguiti da un docente specializzato, già pienamente conformato, nella sua articolazione concreta, rispetto alle specifiche necessità dell’alunno disabile, e non vi è più spazio discrezionale, per la pubblica amministrazione – autorità, per diversamente modulare da un punto di vista quantitativo, e quindi per ridurre, gli interventi in favore della salvaguardia del diritto all’istruzione dello studente disabile;

che, invece, le controversie aventi ad oggetto la declaratoria della consistenza dell’insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato, restano affidate alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.;

che in questo senso è orientata anche l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 12 aprile 2016, n. 7), secondo cui il principio in forza del quale compete al giudice ordinario la definizione delle controversie afferenti alla fase di esistenza del piano, atteso che la sua presenza priva l’amministrazione scolastica di qualsiasi potere in ordine alle ore di sostegno settimanalmente assegnabili, non è applicabile quando si tratta di vicende riguardanti la fase ad esso prodromica;

che, pertanto, la controversia in esame deve essere ascritta entro l’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, perchè – come correttamente evidenziato dal pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – nella specie non è stato ancora redatto un piano educativo individualizzato: ciò che induce a ritenere che sussista ancora in capo all’amministrazione scolastica il potere discrezionale espressione di quella autonomia organizzativa e didattica in esplicazione della quale viene individuata la misura più adeguata del sostegno;

che va dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo; che il giudice munito di competenza giurisdizionale provvederà anche sulle spese del regolamento.

PQM

La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale rimette le parti, anche per le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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