Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5060 del 16/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 19/10/2021, dep. 16/02/2022), n.5060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12687/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari il 3 maggio 2019 n.

277/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna – Sezione Staccata di Sassari il 3 maggio 2019 n. 277/08/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2004, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di S.G., nella qualità di socio della ” S. TRASPORTI S.r.l.”, con sede in Sassari, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Sassari il 24 giugno 2010 n. 95/05/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che l’accertamento giudiziale del reddito imponibile nei confronti della società fosse vincolante anche nel giudizio instaurato dal socio, ancorché la relativa sentenza non fosse ancora passata in giudicato. S.G. è rimasto intimato. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39, e art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il giudizio instaurato dal socio non dovesse essere sospeso in attesa della definizione del giudizio instaurato dalla società e che la decisione adottata nei confronti della società con riguardo al reddito imponibile fosse vincolante anche per il socio.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

1.1 Premesso che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria del fatto che i maggiori redditi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (tra le tante: Cass., Sez. 6-5, 27 settembre 2016, n. 19013; Cass., Sez. 5, 4 settembre 2020, n. 18383; Cass., Sez. 5, 11 settembre 2020, n. 18854; Cass., Sez. 5, 3 giugno 2021, n. 15393), giacché la ristrettezza della compagine societaria implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, che fa ritenere plausibile in tutti la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della esistenza di utili extra-bilancio, alla cui distribuzione è ragionevole ritenere che tutti i soci abbiano partecipato in misura conforme al loro apporto sociale, fatta salva l’anzidetta possibilità riconosciuta al contribuente di fornire la prova contraria (Cass., Sez. 5, 29 dicembre 2017, n. 28542; Cass., Sez. 5,:19 gennaio 2021, n. 752), l’accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati è il presupposto necessario per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi giacché, in mancanza, non sussiste la prova dello stesso fatto costitutivo della pretesa tributaria (Cass., Sez, 5, 26 novembre 2014, n. 25115; Cass., Sez. 6-5, 31 maggio 2016, n. 11208; Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2019, n. 33976; Cass., Sez. 5, 22 marzo 2021, n. 7949; Cass., Sez. 5, 24 maggio 2021, n. 14096), con l’effetto che deve essere dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari in capo al socio, quando non sia stata preventivamente accertata la posizione della società di capitali, evidenziando in capo alla stessa un maggior reddito non dichiarato (Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752).

Questa Corte ha, infatti, già affermato che l’annullamento per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società sancito con sentenza passata in giudicato, avendo carattere pregiudicante, spiega i suoi effetti a favore di tutti i soci e quindi anche nel connesso giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento notificato al singolo socio e relativo al suo reddito da partecipazione scaturente a seguito di rettifica operato nei confronti della società (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2018, n. 27895; Cass., Sez. 6-5, 1 dicembre 2020, n. 27417; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752).

1.2 Parimenti, in tema di contenzioso tributario, nel giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo al socio di una società di capitali a ristretta base sociale, deve riconoscersi l’efficacia riflessa del giudicato formatosi nel giudizio intercorso tra l’Agenzia delle Entrate e la società, con cui sia stata accertata la insussistenza di utili extracontabili della medesima, in quanto detto accertamento negativo rimuove il presupposto da cui dipende il maggior utile da partecipazione conseguito dal socio (Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2015, n. 24793; Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2021, n. 752; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14350; Cass., Sez. 6-5, 27 maggio 2021, n. 14778; Cass., Sez. 5, 22 giugno 2021, n. 17696; Cass., Sez. 5, 23 giugno 2021, n. 18045). Peraltro, sempre in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione ex art. 295 c.p.c. – applicabile al giudizio tributario in forza del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 – in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituente l’antecedente logico-giuridico non solo nelle ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma in tutti i casi di contestazione rivolti alla compagine sociale relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti (Cass. Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1574).

Con orientamento ormai consolidato questa Corte ha affermato che la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità tale che la definizione dell’uno costituisce indispensabile presupposto logico-giuridico dell’altro, nel senso che l’accertamento dell’antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto al giudicato (Cass., Sez. 6-5, 8 febbraio 2012, n. 1865; Cass., Sez. 5, 30 novembre 2012, n. 21396; Cass., Sez., 5, 20 settembre 2017, n. 21765; Cas., Sez. 5, 19 ottobre 2018, n. 26428; Cass., Sez. 5, 10 maggio 2019, n. 12521; Cass., Sez. 6-5, 25 maggio 2021, n. 14291). E poiché si è pure chiarito che l’accertamento tributario nei confronti di una società di capitali a base ristretta, in ipotesi come quelle riferibili alla contestazione di utili extracontabili, costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell’accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, si è anche affermato che non ricorrendo, come invece accade per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in ordine ai rapporti tra i rispettivi processi, quello relativo al maggior reddito accertato in capo al socio deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile nel giudizio tributario in forza del generale richiamo del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1 (Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2011, n. 2214; Cass., Sez. 6-5, 14 dicembre 2016, n. 25665; Cass., Sez. 6-5, 22 gennaio 2018, n. 1481; Cass., Sez. 5, 20 marzo 2019, n. 7764; Cass., Sez. 6-5, 11 febbraio 2020, nn. 3188 e 3190; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2020, n. 24742; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2021, n. 16103; Cass., Sez. 5″, 8 luglio 2021, n. 19442). La sospensione, pertanto, s’impone ogni qual volta vi sia pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società (Cass., Sez. 6-5, 31 ottobre 2014, n. 23323; Cass., Sez. 5″, 7 marzo 2016, n. 4485; Cass., Sez. 6-5, 30 marzo 2017, n. 8227; Cass., Sez. 6-5, 26 settembre 2018, n. 22834; Cass., Sez. 6, 226 aprile 2019, n. 11351; Cass., Sez. 6-5, 15 luglio 2020, n. 15117; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1574; Cass., Sez. 6-5, 24 giugno 2021, n. 18061). I principi dispensati riguardano dunque non solo ipotesi di controversie su contestazioni di utili extracontabili, ma più in generale tutti i casi di contestazioni rivolte alla compagine sociale, che siano relativi ai maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.

1.3 Nella specie, senza disporne la sospensione, il giudice di appello ha esteso al giudizio riguardante il singolo socio la decisione adottata nel giudizio riguardante la società, che non era ancora passata in giudicato, in tal modo contravvenendo al principio enunciato con riguardo alla relazione di pregiudizialità tra i due giudizi.

2. Dunque, alla stregua delle precedenti argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022

 

 

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