Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5060 del 05/03/2018

Cassazione civile, sez. lav., 05/03/2018, (ud. 14/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5060

Fatto

1. La Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri che aveva rigettato la domanda di M.F. tesa ad ottenere la condanna di Poste Italiane s.p.a. al pagamento delle differenze retributive tra lo stipendio e l’assegno alimentare percepito nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, protrattosi dal 28 gennaio 1983 al 12 marzo 1990 in relazione a reati per i quali era stato definitivamente assolto con sentenza della Cassazione n. 32 del 23.1.1996.

2. La Corte territoriale, rigettata l’eccezione di decadenza dalla prova relativamente alla produzione della sentenza della Cassazione penale, ha sottolineato che ai fini dell’applicazione del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 97, (T.U.P.I.), che regolava gli effetti della sospensione cautelare dal servizio prima della privatizzazione di Poste Italiane, era necessario il passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento che, nella specie, era intervenuto il 9 febbraio 1996. Ha poi evidenziato che, a quella data, ai dipendenti dell’Ente Poste Italiane, divenuto ente pubblico economico e poi società per azioni, trovava applicazione il C.C.N.L. 26 novembre 1994.

2.1. Ha rilevato che, diversamente dalla precedente disciplina, l’art. 33, comma 4, del contratto collettivo citato faceva conseguire il diritto alla restituito in integrum alla ripresa del servizio per effetto di sentenza di assoluzione e che tale si doveva intendere quella che esclude la responsabilità ai sensi dell’art. 530 c.p.p. e non anche quella di estinzione per intervenuta amnistia, ai sensi dell’art. 531 c.p.p..

2.2. Ha sottolineato quindi che, diversamente da quanto in precedenza previsto, ai fini del diritto alle restituzioni il procedimento disciplinare non doveva essere iniziato entro un termine prefissato, ma restava soggetto alla disciplina della L. n. 300 del 1970, art. 7, richiamato dal C.C.N.L. 1996, art. 32 comma 4.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre M.F. che articola due motivi ai quali resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Evidenzia il ricorrente di essere stato sospeso dal servizio con ordinanza n. 1452 del 5.2.1983, confermata con provvedimento amministrativo del 27.6.1983, e successivamente riammesso in servizio, sempre quale impiegato pubblico, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 19 del 1990 che aveva limitato il periodo di sospensione cautelare dal servizio per i dipendenti pubblici a cinque anni. Ritiene allora che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina collettiva sopravvenuta per effetto della privatizzazione del rapporto sebbene la sospensione cautelare e la successiva riammissione in servizio fossero state disposte in applicazione della disciplina ratione temporis vigente del testo unico del pubblico impiego (D.P.R. n. 3 del 1957).

5. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione del C.C.N.L. 26 novembre 1994, art. 33, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Sostiene il ricorrente che, ove mai si dovesse ritenere applicabile, come ritenuto dalla Corte territoriale, la citata disposizione collettiva, in ogni caso la stessa avrebbe dovuto essere interpretata, in conformità al principio di non colpevolezza contenuto all’art. 27 Cost.. Pertanto, anche al fine di scongiurare una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti pubblici (per i quali l’amnistia vale) e privati, secondo il ricorrente l’espressione assoluzione va intesa come comprensiva del caso del proscioglimento per amnistia.

6. Tanto premesso e sulle censure formulate va rilevato quanto segue.

6.1. Quanto all’individuazione del regime normativo applicabile al caso in esame va rilevato che, condivisibilmente, la Corte di appello ha ritenuto che la fattispecie sia disciplinata dal contratto collettivo di settore, vigente al momento in cui si sono verificate le condizioni per chiedere il pagamento delle retribuzioni non erogate durante la sospensione dal servizio.

6.2. Premesso che con il ricorso introduttivo non si è contestata la legittimità della sospensione dal servizio, rispetto alla quale era evidentemente intervenuta la decadenza dall’impugnazione del provvedimento, ma ci si è doluti del diniego di reintegrazione dell’anzianità e della retribuzione successivamente alla definizione del giudizio penale con una complessiva formula di proscioglimento, va rilevato allora che tale diniego è intervenuto in data 1.12.1997 quando nell’ambito del procedimento di privatizzazione dell’allora azienda autonoma delle Poste e telecomunicazioni questa era divenuta ente pubblico con conseguente privatizzazione del rapporto di lavoro ed applicazione del contratto collettivo sottoscritto il 26 novembre del 2004.

6.3. Sia nella vigenza del D.P.R. n. 3 del 1957 sia a norma della sopravvenuta disciplina collettiva il diritto alla c.d. restituito in integrum (ricostruzione della carriera in termini di anzianità di servizio e pagamento delle retribuzioni non pagate) si perfeziona nel momento in cui interviene l’assoluzione del lavoratore con sentenza passata in giudicato. E’ solo da tale momento che si può ritenere realizzata la fattispecie costitutiva della pretesa dedotta in giudizio (cfr. per un caso di riparto di giurisdizione Cass. s.u. 21/06/2010 n. 14895).

6.4. Nel caso in esame il procedimento penale è stato definito, con sentenza di assoluzione per un capo di imputazione e di non doversi procedere per intervenuta amnistia per tutti gli altri, in data 9 febbraio 1996. A quella data era già intervenuta la trasformazione in Ente pubblico e, conseguentemente, il rapporto di lavoro era assoggettato alla disciplina dettata dal contratto collettivo di settore.

6.5. Tanto premesso rileva il Collegio che, l’art. 33, comma 4, prescrive che “Nel caso in cui il dipendente riprenda servizio, per mancata proroga o per revoca del provvedimento di sospensione, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore, nell’ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione”.

6.6. Il diritto al ripristino è pieno e non soffre condizionamenti quando l’assoluzione del lavoratore non lasci spazi alla valutazione del suo comportamento in sede disciplinare. Ove pertanto si accerti che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o ancora che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima non residuano spazi per un accertamento ulteriore da parte del datore di lavoro della rilevanza disciplinare della condotta.

6.7. Diverso il caso in cui il proscioglimento consegua, come nel caso in esame, ad un provvedimento di clemenza sopravvenuto. Le sentenze di non doversi procedere perchè il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente (cfr. in motivazione Cass. s.u. 26/01/2011 n. 1768). E’ ben noto che il proscioglimento conseguente ad amnistia non è di ostacolo al promovimento del giudizio disciplinare, atteso che, in tale giudizio, il giudicato penale di assoluzione è idoneo a produrre effetti preclusivi solo quando contenga, in termini categorici, un effettivo accertamento circa l’insussistenza del fatto o la non commissione di questo da parte dell’imputato (cfr. Cass. s.u. 16 giugno 2000 n. 444).

6.8. Correttamente allora la Corte di appello ha evidenziato che il proscioglimento per intervenuta amnistia non rientra tecnicamente tra le sentenze di assoluzione che, escludendo la responsabilità penale del lavoratore precludono ulteriori accertamenti da parte del datore di lavoro facendo sorgere immediatamente il diritto alle restituzioni azionato che, diversamente, rimane comunque condizionato all’esercizio o meno dell’azione disciplinare, nello specifico preclusa dall’intervenuta cessazione del rapporto.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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