Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5060 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 03/03/2010), n.5060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19744/2005 proposto da:

M.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DI PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato MAZZA

RICCI Gigliola, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SCIALINO GIULIANO giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TYPE 20 SRL, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore Unico

D.V.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VIGNA

MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CARRUBBA Corrado, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SICHER FRANCESCO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 522/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Prima Civile, emessa il 16/04/2004, depositata il 31/03/2005;

R.G.N. 503/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito l’Avvocato Corrado CARRUBBI;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 20.12.2000 M.I., legale rappresentante della MZK Sportartikel di Innsbruck – società concessionaria della Brico srl per la vendita in (OMISSIS) dei prodotti “Briko” – conveniva tal’ultima società avanti al Tribunale di Verbania per sentir dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata da esso M. in data (OMISSIS) a favore della Brico. La nullità della fideiussione era ricondotta al fatto che questa non conteneva l’indicazione del limite massimo dell’obbligazione garantita e riguardava obbligazioni future.

La Brico, incorporata nelle more del giudizio dalla Type 20 srl, si costituiva contestando il fondamento della domanda.

Il Tribunale – dopo essere stata la causa sospesa in attesa della definizione della controversia iscritta al n. 1152/2000, mentre l’istanza di riunione a questa veniva respinta – con sentenza in data 7.11.2002 rigettava la domanda attrice. Il giudice di prime cure escludeva, al riguardo, la nullità della fideiussione sìa perchè non costituiva una fideiussione omnibus sia perchè l’obbligazione garantita, pur non essendo ancora sorta alla data del (OMISSIS), era tuttavia già certa nel suo ammontare.

Proposto gravame dal soccombente, esso era respinto dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 31.3.2005.

Per la cassazione di detta sentenza M.I. ha proposto ora ricorso in base a quattro motivi e depositato memoria.

Ha resistito la Type 20 srl con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nell’interpretazione della fideiussione di cui è causa, datata (OMISSIS). Premesso che nell’invocare la nullità della fideiussione aveva dedotto che questa era priva dell’indicazione del limite massimo dell’importo garantito, il ricorrente censura la sentenza impugnata di conferma del rigetto della domanda di nullità della fideiussione, sostenendo che questa dovesse venire interpretata sulla scorta della prassi contrattuale osservata in occasione del rilascio di analoghe garanzie, in cui si era avuta cura di indicare l’importo esatto della garanzia.

Il motivo non può ricevere accoglimento.

In punto la Corte d’appello di Torino ha rilevato che l’odierno ricorrente ha citato (ovvero “reperito”) un unico precedente diverso, lungo un decorso contrattuale di tre anni, e che, quindi, “è eccessivo sostenere che il M. esso ricorrente seguisse costantemente la “prassi” di rilasciare fideiussioni per un importo predeterminato in modo espresso e specifico”.

La Corte ha dall’altro v’opposto, poi, che la fideiussione non aveva un contenuto del tutto generico, dovendo essa corrispondere al “prezzo della merce, così come specificato negli ordini di MZK e nelle successive accettazioni di Brico”, e quindi determinato in base a tale documentazione contrattuale appositamente scambiata tra le parti, ciò che sostanzialmente faceva venir meno la rilevanza della dedotta prassi.

Non sussiste, pertanto, violazione dell’art. 1362 c.c., ed in particolare dell’invocato canone ermeneutico della prassi giudiziale e dell’interpretazione secondo buona fede (ex art. 1366 c.c.) che, come si desume da quanto osservato poc’anzi, sembra viceversa ben osservata.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia a sua volta violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c., ed insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ovvero relativamente al punto che l’obbligazione principale dovesse ancora sorgere quando venne rilasciata la fideiussione (cioè questa riguardava un’obbligazione futura) e che, per la validità della fideiussione, fosse necessaria la contestuale e preventiva determinazione dell’importo massimo garantito.

Anche questo motivo non può trovare accoglimento, avendo la Corte torinese esaustivamente motivato al riguardo (da pag. 8 a pag. 19, prima parte, della sentenza impugnata).

In sintesi la Corte, lungo l’iter logico-argomentativo svolto alla stregua del “contesto contrattuale in cui è stata redatta la fideiussione”, ha considerato che: a) nella specie si è avuta la sovrapposizione delle volontà delle parti attraverso la ricezione, da parte della MZK, delle fatture pro-forma inviate dalla Brico e l’invio della lettera di garanzia del M. (amministratore della MZK), dopo averne ultimata la verifica; b) non si trattava di una fideiussione omnibus, essendo stata prestata in base a documentazione commerciale e contrattuale (ordini e conferme d’ordine) già completamente definita in tutti i suoi dettagli e, quindi, fideiussione riferita ad un importo precisamente determinato; c) per chiarire, si trattava di una fideiussione rilasciata con riferimento ad una obbligazione in effetti non ancora insorta, ma già esattamente determinata nel suo ammontare al momento del rilascio; d) il requisito invero della determinabilità dell’oggetto del contratto di fideiussione, che riguardi obbligazioni future del terzo garantito nei confronti della controparte, deve ritenersi assicurato mediante un richiamo delle obbligazioni medesime idoneo a consentire l’individuazione del relativo contenuto e, pertanto, in ipotesi di fideiussione per il pagamento del prezzo di forniture di merce, mediante il riferimento alle forniture che consente di identificarne il contenuto (come da richiamato “arresto” di cui a Cass. n. 1261/1981, che, ancorchè risalente, appare comunque valido); e) con lettera 10.8.2000 l’avv. Sialino trasmetteva la fideiussione rilasciata da M., suo cliente, con cui questi si obbligava a corrispondere nei termini contrattuali alla Brico “il prezzo della merce, così come specificato negli ordini di MZK e nelle successive accettazioni di Brico”, sicchè il M. si impegnava, con tale atto, a garantire il pagamento, anche mediante versamento diretto del prezzo, delle merci per un importo preciso e determinato ed in relazione ad una obbligazione contrattuale già perfezionatasi con l’incontro della volontà negoziale delle parti, cioè tra la proposta (ordine) e la sua accettazione; f) infine l’assunto che anche per un’obbligazione futura fosse necessaria l’indicazione numerica dell’importo massimo garantito era infondato, avendo, nel caso che interessa, lo stesso garante determinato, verificato ed accettato l’esatto importo che poi avrebbe garantito: sta di fatto che M. non assunse alcun onere/rischio diverso da quello che egli stesso aveva preventivamente originato (con la spedizione degli ordini), preventivamente verificato (controllando le fatture pro- forma) e preventivamente accettato (con l’invio del testo della fideiussione).

Si tratta, dunque, a ben vedere, di esiti da valutazione di merito della Corte torinese, conseguente altresì a confutazioni da parte dell’odierno ricorrente, che, oltre ad essere congruamente esplicitata, risulta esente da vizi logici e giuridici, con riguardo alla norma denunciata.

Con il terzo motivo denuncia il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c., nonchè omessa ed li) insufficiente motivazione, avendo la Corte d’appello affermato la possibilità di determinare l’importo massimo dell’obbligazione garantita con il ricorso ad elementi estranei, poichè, ai sensi, appunto, dell’art. 1938 c.c., non è più consentito, dopo la novella n. 154/1992, determinare per relationem l’oggetto contrattuale e, con esso, anche l’importo massimo dell’obbligazione garantita.

Il motivo è parimenti da disattendere.

La Corte territoriale, con valutazione di merito, ha invero ritenuto ancora lecita la modalità di indicazione per relationem dell’importo massimo garantito, “tanto più nel presente caso in cui non si discute di una fideiussione omnibus verso un istituto bancario” (il che lascia opinare, in base a detta precisazione, che la modifica del testo dell’art. 1938 c.c., trovi applicazione soltanto in tale caso, cioè di fideiussione “omnibus” a garanzia di aperture di credito).

Nel caso in esame, dunque, ovvero in un contesto commerciale, in cui esistevano precisi indici, l’importo negoziale risulta determinato, secondo la Corte, con riferimento a documenti specifici, precisamente indicati nel testo fideiussorio medesimo, sì da consentire all’odierno ricorrente di rendersi conto dell’importo garantito con la sua fideiussione.

Nè di contro sembra poter rilevare l’assunto che “il pagamento era esigibile entro 60 giorni dalla data della fattura definitiva (non dunque dalla data di quella proforma)”, giacchè, come si deduce da parte controricorrente, tale assunto attiene alla esigibilità del prezzo dopo che la vendita si sia conclusa ed abbia avuto esecuzione.

Con il quarto motivo, infine, deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 c.c., e insufficiente e contraddittoria motivazione allorchè la Corte d’appello ha considerato rilevante il fatto che il fideiussore conoscesse o potesse conoscere l’entità dell’obbligazione garantita.

Pure tale motivo va disatteso, posto che, come osservato dal giudice di merito ed innanzi evidenziato, M. non solo conosceva l’importo garantito, ma lo aveva determinato con gli ordini, verificato con l’esame delle fatture pro-forma, accettato con le specifiche comunicazioni che sono seguite, ivi compresa la fideiussione.

La conoscenza dell’importo garantito nel suo esatto ammontare ha rilevanza, del resto, in quanto, come si adduce dalla controricorrente, “connessa al fatto che il testo della fideiussione sia comunque costruito in modo da rendere possibile per chiunque, disponendo dei documenti specifici cui questa fa riferimento, determinare sin da allora e quindi sin dal suo rilascio l’ammontare garantito”.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso va rigettato. Compensate le spese del giudizio di Cassazione per giusti motivi, correlati alla particolarità della fattispecie all’esame.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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