Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 506 del 12/01/2011

Cassazione civile sez. un., 12/01/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 12/01/2011), n.506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Primo Presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), L.E., elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARTELLI ROBERTO,

per delega a margine del ricorso; – ricorrenti –

contro

P.R. (OMISSIS), T.M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI GRACCHI 130,

presso lo studio dell’avvocato MACRI’ TERESINA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CANIGLIA PIETRO, per deleghe in calce alle copie notificate

del ricorso; – controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1335/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata

il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 16/11/2010

dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale

Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 2 marzo 2005 P.R. e T.M.P. citarono davanti al Tribunale di Torino C.F. ed L.E., esponendo di avere da loro acquistato il (OMISSIS), per il prezzo di 205.000,00 Euro, la proprieta’ superficiaria di un appartamento con relative pertinenze, che era stato assegnato ai convenuti il 9 ottobre 1997 dal consorzio cooperative edilizie “Unione”, costruttore del fabbricato in base a una convenzione edilizia stipulata l’8 febbraio 1994 con il Comune di (OMISSIS). Dedussero che il corrispettivo dell’alienazione, secondo i criteri indicati nella stessa convenzione, avrebbe dovuto ammontare invece a quello di 134.012,15 Euro, che fittiziamente era stato indicato nel rogito, sicche’ chiesero la condanna di C.F. ed L.E. alla restituzione della differenza, pari a 70.987,85 Euro, oltre agli interessi. I convenuti si costituirono in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria, la carenza di legittimazione attiva degli attori, la decadenza dal diritto da costoro fatto valere, nonche’ contestando la fondatezza nel merito della domanda. In via riconvenzionale chiesero che il contratto di vendita fosse dichiarato inefficace o in subordine risolto, con conseguente condanna di P.R. e T.M. P. al rilascio dell’immobile in questione.

All’esito dell’istruzione della causa, consistita in produzioni di documenti, con sentenza del 30 gennaio 2007 il Tribunale dichiaro’ nulla la pattuizione di determinazione del prezzo in 205.000,00 Euro;

accerto’ che esso avrebbe dovuto ammontare a 134.012,15; condanno’ i convenuti al pagamento di 70.987,85, oltre agli interessi con decorrenza dal 20 febbraio 2004.

Impugnata dai soccombenti, la decisione e’ stata confermata dalla Corte d’appello di Torino, che con sentenza del 12 ottobre 2009 ha rigettato il gravame.

C.F. ed L.E. hanno proposto ricorso per cassazione, in base a sette motivi. P.R. e T.M.P. si sono costituiti con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tra le censure rivolte da C.F. ed L.E. alla sentenza impugnata, deve essere presa in esame prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella formulata con il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce che la Corte d’appello ha erroneamente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’autorita’ giudiziaria: difetto che avrebbe dovuto invece essere riconosciuto sussistente, in considerazione della presenza di una clausola compromissoria nella convenzione urbanistica che era stata addotta dagli attori a sostegno della loro domanda.

La doglianza va disattesa.

Va premesso che il tema impropriamente e’ stato considerato, anche dal giudice a quo, come attinente alla giurisdizione. Le questioni relative alla devoluzione ad arbitri della cognizione di una controversia sono ora assimilate a quelle di competenza dall’art. 819 ter c.p.c., non applicabile nella specie ratione temporis, ma anche prima dell’entrata in vigore di tale disposizione concernevano non la giurisdizione ma il merito, sotto il profilo della proponibilita’ dell’azione (v., per tutte,Cass. 29 agosto 2008 n. 21926).

Anche inquadrato in questa piu’ esatta prospettiva, l’assunto dei ricorrenti e’ comunque infondato, poiche’ le parti di questo giudizio sono rimaste estranee alla convenzione di cui si tratta, costituente bensi’ un presupposto, ma non il titolo del diritto fatto valere in giudizio dagli attori, il quale deriva direttamente dalle norme imperative dettate dallaL. 18 aprile 1962, n. 167, art. 10come successivamente sostituite, modificate e integrate, che demandano ai comuni di stabilire i prezzi delle prime assegnazioni e delle successive cessioni degli alloggi di edilizia convenzionata (v., tra le altre,Cass. 10 febbraio 2010 n. 3018).

Per la stessa ragione non puo’ essere accolto il primo motivo di ricorso, con il quale C.F. ed L.E. lamentano che la Corte d’appello ha ingiustificatamente disconosciuto che P.R. e T.M.P. erano carenti di legittimazione attiva, poiche’ soltanto il Comune di (OMISSIS) e il consorzio “Unione” avevano assunto diritti ed obblighi mediante la convenzione predetta. Oggetto della causa non sono quei diritti ed obblighi, ma la nullita’ parziale della vendita del (OMISSIS), in quanto conclusa per un prezzo maggiore di quello consentito in base alla legge.

Dall’erroneita’ del presupposto, che inficia i primi due motivi di ricorso, sono affetti anche il terzo e il settimo, con i quali si sostiene che la ritenuta estraneita’ delle parti in causa alla convenzione, posta dagli attori a fondamento della loro pretesa, avrebbe: dovuto comportare senz’altro il rigetto della domanda, la quale era anche priva dell’indicazione di una precisa causa petendi.

E’ sufficiente, sul punto, ribadire quanto si e’ prima osservato,, a proposito della diretta derivazione da norme imperative del diritto alla ripetizione del prezzo versato in eccedenza, rispetto a quello dovuto secondo i criteri stabiliti dal Consiglio comunale: norme che non occorreva fossero esplicitamente menzionate nell’atto introduttivo del giudizio, in cui erano compiutamente indicati i presupposti di fatto della domanda proposta, alla quale erano perfettamente pertinenti.

Sempre con il terzo motivo di ricorso C.F. e L. E. sostengono che il prezzo imposto riguarda soltanto la prima assegnazione e che sarebbe ingiusto applicarlo anche alle cessioni ulteriori, con la sola maggiorazione corrispondente all’aumento del costo della vita, poiche’ si precluderebbe al venditore la possibilita’ di acquistare con il ricavato un immobile analogo.

Si tratta di assunti non condivisibili.

Il primo contrasta con il dettato delle disposizioni prima citate, che non pongono limiti di tempo al divieto di alienazione del diritto di superficie degli alloggi di edilizia convenzionata, per un prezzo diverso da quello stabilito dai comuni o dai. loro consorzi. L’altra tesi prospetta incongruamente una “ingiustizia”, che sarebbe invece ravvisabile proprio se fosse consentito, a chi ha beneficiato del vantaggio dell’acquisizione dell’immobile per un corrispettivo agevolato, di rivendere il bene al prezzo di mercato, speculare sulla differenza. E’ quindi manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale, peraltro soltanto adombrata in termini vaghi dai ricorrenti, sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

Con il quarto e il quinto motivo di ricorso C.F. ed L.E. lamentano che la Corte d’appello ha erroneamente escluso che la supposta invalidita’ della determinazione del prezzo della vendita avrebbe dovuto comportare l’inefficacia totale dell’alienazione e il suo annullamento, per l’errore, derivante anche da dolo degli acquirenti, che aveva inficiato la loro volonta’, riguardando un elemento essenziale del negozio.

Neppure questa censura puo’ essere accolta, poiche’ il contrasto con norme imperative di singole clausole, come esattamente si e’ rilevato nella sentenza impugnata, per il disposto dell’art. 1419 c.c.non inficia l’intero contratto, quando opera, come nella specie, il meccanismo della sostituzione automatica di diritto.

Infine, con il sesto motivo di impugnazione, i ricorrenti si dolgono del mancato accoglimento, da parte della Corte d’appello, dell’eccezione di decadenza che avevano formulato per essere stata la domanda proposta dopo il compimento del termine annuale, che a loro dire avrebbero dovuto osservato “vertendosi in materia di compravendita”.

Anche questa censura va disattesa, poiche’ esattamente il giudice a quo ha osservato, sul punto, che l’azione di nullita’ esercitata dagli attori e’ del tutto estranea alle previsioni dell’art. 1495 c.c.il quale concerne l’ipotesi della garanzia per i vizi della cosa venduta.

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti – in solido, stante il comune loro interesse nella causa a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA