Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5059 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/02/2017), n. 5059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul conflitto di giurisdizione sollevato dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione distaccata di Latina, nel giudizio
(R.G. 685 del 2015) vertente tra:
F.L.;
– ricorrente –
contro
QUESTURA DI LATINA, in persona del Questore pero tempore; MINISTERO
DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– resistenti –
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
21 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha
concluso affinchè le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del
giudice ordinario, con le conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che F.L., cittadino extracomunitario, ha chiesto l’annullamento del diniego di permesso di soggiorno per motivi umanitari, impugnando il Decreto 9 dicembre 2014, n. 65/2014, del Questore di Latina, reso sulla scorta della conforme valutazione negativa espressa dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;
che la domanda di annullamento è stata proposta dinanzi al Tribunale ordinario di Latina;
che il giudice ordinario, con sentenza 16 settembre 2015, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
che, riassunta la causa dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, questo, con ordinanza depositata l’8 gennaio 2016, ha sollevato conflitto, ai sensi dell’art. 11, comma 3, cod. proc. amm., sul rilievo che la controversia non rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo;
che il conflitto è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, secondo la giurisprudenza di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 maggio 2009, n. 11535), sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sull’impugnazione del provvedimento del questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari richiesto del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, all’esito del rigetto, da parte della Commissione territoriale competente, della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto, nel quadro delineato dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, le Commissioni territoriali sono espressamente tenute, quando non accolgano la domanda di protezione internazionale, a valutare, per i provvedimenti di cui all’art. 5, comma 6, cit., le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, mentre al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa in ordine all’adozione dei provvedimenti riguardanti i permessi umanitari;
che il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario è coerente con il rilievo che la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo, che va annoverato tra i diritti umani fondamentali che godono della protezione apprestata dall’art. 2 Cost. e dall’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e non può essere degradato ad interesse legittimo per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere rimesso solo l’accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell’esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservato esclusivamente al legislatore (Cass., Sez. U., 9 settembre 2009, n. 19393; Cass., Sez. U., 16 settembre 2010, n. 19577);
che va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della richiesta, proveniente dal cittadino extracomunitario, di annullamento del diniego, da parte del questore, del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
PQM
La Corte, pronunciando sul conflitto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017