Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5059 del 05/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/03/2018, (ud. 02/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5059

Fatto

T.D. ricorse al giudice del lavoro del Tribunale di Alba per sentir dichiarare l’illegittimità del provvedimento col quale l’Inps aveva disposto a suo carico la trattenuta mensile della somma di Euro 100,00 sulla pensione al fine di recuperare quanto indebitamente versatogli sin dall’1.2.1989 a titolo di indennità di accompagnamento, in conseguenza della decisione del Prefetto di Cuneo del 4.11.1998 di annullare la delibera del 15.1.1990 con la quale gli era stata inizialmente concessa la suddetta provvidenza. Pertanto, il ricorrente chiese la condanna dell’Inps alla restituzione delle somme trattenute dall’ente di previdenza sin dal luglio del 2007 per il recupero dell’importo di Euro 43.028,98, corrispondente al totale dei ratei dell’indennità di accompagnamento corrisposti in relazione al periodo 1.2.1989 – 31.8.1995.

Accolta la domanda e proposta impugnazione dall’Inps, la Corte d’appello di Torino (sentenza del 20.4.2012) ha accolto il gravame ed ha rigettato la domanda del T. dopo aver accertato che quest’ultimo aveva indebitamente beneficiato dell’indennità di accompagnamento, in quanto nel periodo in questione era stato costantemente ricoverato a titolo gratuito a spese dello Stato, per cui le somme erogategli a tale titolo, tranne quelle per interessi e rivalutazione monetaria, erano ripetibili da parte dell’Inps.

Per la cassazione della sentenza ricorre il T. con un solo motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo il ricorrente lamenta la errata interpretazione e violazione del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, del D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5, e della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 248 e 253, nonchè la contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo l’erroneità della decisione impugnata con riferimento all’affermazione della Corte di merito secondo la quale nella fattispecie non trovavano applicazione le predette norme sull’indebito per la ragione che erano assenti sin dall’origine i presupposti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento. Assume, invece, il ricorrente che doveva trovare applicazione la normativa concernente l’indebito in materia di prestazioni assistenziali e che, pertanto, l’assistito poteva opporre all’ente erogatore dell’indennità, indebitamente percepita, il principio di irripetibilità delle somme incamerate precedentemente alla data di accertamento della carenza dei requisiti per il riconoscimento della provvidenza, una volta esclusa ogni sua responsabilità sulla erroneità del relativo provvedimento di erogazione e stante il generale principio di tutela dell’affidamento.

Il motivo è infondato.

Anzitutto, com’è stato già correttamente evidenziato nell’impugnata sentenza, la Corte Costituzionale (sentenza n. 264/2004) ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 260, e della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 52, comma 2, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., e art. 38 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevedono l’irripetibilità della somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento negli stessi limiti degli indebiti previdenziali, rientrando nella discrezionalità del legislatore porre distinte discipline speciali adattandole alle caratteristiche dell’una o dell’altra prestazione e non sussistendo un’esigenza costituzionale che imponga per l’indebito previdenziale e per quello assistenziale un’identica discipline. (in senso analogo v. anche C. Cost. n. 448/2000 sulla manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della L. n. 662 del 1996, art. 1,commi 260 e 265, e della L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 2, in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 38 Cost., comma 1, nella parte in cui non prevedono la irripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di indennità di accompagnamento).

E’ pacifico, come risulta dallo stesso ricorso, che nel caso di specie T.D., titolare dell’indennità di accompagnamento dall’1.2.1989, era stato ricoverato a titolo gratuito presso il Centro di Riabilitazione G. Ferrero di Alba e che in data 4.11.1998 il Prefetto della Provincia di Cuneo aveva annullato la deliberazione che aveva riconosciuto al ricorrente il diritto alla predetta indennità, decretando il recupero di quanto indebitamente erogatagli a tale titolo nel periodo 1.2.1989 – 31.8.1995 per un importo di Euro 43.028,98 oltre accessori (in tal senso v. anche i primi due righi di pag. 3 dell’impugnata sentenza).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello di Torino ha legittimamente ritenuto che le prestazioni erogate al T. erano assoggettate alla regola generale dell’indebito di cui all’art. 2033 c.c. e che di conseguenza erano ripetibili fin dal primo rateo indebitamente corrisposto, non essendovi dubbio sul fatto che era stata accertata l’esistenza di un ricovero gratuito in istituto di cura, a spese dell’erario, in relazione al periodo di tempo in cui era stata egualmente erogata la provvidenza in esame. Invero, come si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 7917 del 20.7.1995), la condizione del non ricovero dell’inabile in istituto si pone come elemento esterno alla prestazione dell’indennità di accompagnamento, che costituisce ostacolo non al suo riconoscimento, bensì all’erogazione della stessa per il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore, aggiungendosi (Cass. Sez. Lav. n. 1436 dell’11.2.1998) che per gli invalidi civili ricoverati gratuitamente in strutture pubbliche ospedaliere, anche alla luce della sentenza n. 183 del 1991 della Corte Costituzionale, deve intendersi la nozione di ricovero limitata ai soli casi di lunga degenza e terapie riabilitative, con esclusione, pertanto, di situazioni contingenti la cui individuazione costituisce indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito.

E’, inoltre, corretta anche l’affermazione della Corte territoriale secondo la quale, in difetto di una specifica disciplina derogatoria, deve essere applicato il principio generale di cui all’art. 2033 c.c., in materia di indebito oggettivo, con conseguente ripetibilità dei ratei indebitamente erogati e che, d’altra parte, lo stesso accertamento in epoca successiva della insussistenza della predetta condizione sin dall’origine non poteva non avere effetti retroattivi.

In pratica, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale di cui alle norme richiamate dal ricorrente, bensì l’ordinaria disciplina dell’indebito civile nell’ipotesi in cui sia stata accertata, come nella fattispecie, l’insussistenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, cioè del mancato ricovero in istituto di cura a carico dell’erario.

In definitiva, il ricovero dell’assistito in una casa di cura a spese dell’erario non faceva sorgere l’obbligo, per tutto il tempo della stessa degenza, di corresponsione dell’indennità di accompagnamento. Pertanto, una volta accertata la contemporanea erogazione del servizio di ricovero gratuito in casa di cura e dei ratei dell’indennità di accompagnamento nell’arco dello stesso periodo di tempo ed escluso che potesse ingenerarsi nell’assistito l’affidamento sulla liceità dell’erogazione dei ratei di tale indennità contemporaneamente alla fruizione del ricovero gratuito a carico dell’erario, non sussistendo i presupposti dell’accompagnamento in presenza di un’assistenza continua e gratuita presso una casa di cura, diveniva legittima la richiesta, da parte dell’ente di previdenza, di ripetizione dei ratei già corrisposti per la suddetta indennità, atteso che il provvedimento di annullamento del Prefetto di Cuneo aveva determinato la caducazione di tutti gli effetti successivi all’erogazione indebita dell’indennità in esame, facendo venir meno il titolo giustificativo dell’erogazione stessa.

Ne consegue che il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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