Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5059 del 04/03/2014

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5059 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

ORDINANZA
sul ricorso 8177-2012 proposto da:
A.A.

– ricorrente contro
B.B.

– controricorrente avverso la sentenza n. 4288/2011 del GIUDICE DI PACE di
CATANIA, depositata il 21/09/2011;

Data pubblicazione: 04/03/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPINA LUCIANA
BARRECA.
Premesso in fatto
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
l’opposizione proposta da A.A. nei confronti di B.B. avverso l’atto di precetto notificato al primo ad istanza del secondo in
data 25 settembre 2009; l’opposizione, per come si legge anche in sentenza, era
stata proposta perché fosse dichiarata <<l’insussistenza del diritto del B.B. di procedere nei confronti dell’odierno attore in opposizione a procedere ad esecuzione forzata sulla base dell’ordinanza di convalida relativa alla licenza per finita locazione n. 9410/09 R.G. resa il 22 luglio 2009>>;
il ricorso per cassazione è inammissibile, sia avuto riguardo al disposto dell’art.
339 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 1, del decreto legislativo 2
febbraio 2006 n. 40, essendo il provvedimento impugnato una sentenza del
Giudice di Pace pubblicata dopo l’entrata in vigore di tale modifica (cfr. Cass.
S.U. 18 novembre 2008, n. 27339) sia avuto riguardo al fatto che la sentenza
impugnata è stata pronunciata in un giudizio di opposizione all’esecuzione,
concluso con sentenza emessa ex art. 616 cod. proc. civ., dopo il 4 luglio 2009
(cfr., da ultimo, Cass. ord. n. 17321/11, che ha espresso il principio ex art. 360
bis, comma primo, cod. proc. civ., secondo cui le sentenze che abbiano deciso
opposizioni all’esecuzione pubblicate prima del primo marzo 2006, restano
esclusivamente appellabili; per quelle, invece, pubblicate successivamente a
tale data e fino al 4 luglio 2009, non è più ammissibile l’appello, in forza
dell’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc. civ., introdotto dalla legge 24
febbraio 2006, n. 52, con la conseguenza dell’esclusiva ricorribilità per
cassazione ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost.; le sentenze, infme, in
cui il giudizio di primo grado sia ancora pendente al 4 luglio 2009, e siano
quindi pubblicate successivamente a tale data, tornano ad essere
appellabili, essendo stato soppresso l’ultimo periodo dell’art. 616 cod. proc.
civ., ai sensi dell’art. 49, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
l

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai
difensori. Parte resistente ha depositato memoria di adesione alla
relazione.
Non sono state presentate conclusioni scritte.
Ritenuto in diritto

Ric. 2012 n. 08177 sez. M3 – ud. 12-02-2014
-2-

“con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catania ha rigettato

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,
il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella
relazione.
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, complessivamente
liquidate in € 1.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori come
per legge.
Così deciso in Roma, il giorno 12 febbraio 2014, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile — 3 della Corte suprema di
cassazione.

P.Q.M.

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