Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5058 del 28/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 5058 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 1765-2007 proposto da:
PUGGELLI

ROBERTO

C.F.PGGRRT49C24G999D,

PUGGELLI

VALERIA C.F.PGGVLR50M41G999C, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo
studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FOSSI
2013

PAOLA;
– ricorrenti –

201

contro

\rpoc.ITAL, AUTOMOBILI SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE
P.T. P.I.00234150977, elettivamente domiciliata in

Data pubblicazione: 28/02/2013

ROMA, VIA GASPARE GOZZI 161, presso lo studio
dell’avvocato PATELLA MARIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MAGLI MASSIMO;
– controricorrente –

avverso la sentenza n.

1657/2006 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/01/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO
ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato Panariti Benito difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avv. Patella Mario difensore della
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il
rigetto del ricorso. ——-

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 21/10/2006;

Puggelli-SIA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.I.A. – Società Italiana Automobili spa, chiedendone la condanna alla
restituzione dell’automobile di sua proprietà ( Lancia Delta) che aveva ad essa
consegnato in occasione dell’operazione di acquisto di un veicolo nuovo, ovvero
al pagamento del controvalore della stessa auto, oltre al risarcimento dei danni.
Si costituiva la S.I.A. deducendo che l’attore aveva acquistato in data 15.5.89
l’autoveicolo Audi 80, conferedole nel contempo, il mandato a vendere il proprio
autoveicolo usato; che con lettera datata 29.6.89 essa società aveva declinato
tale ultimo incarico a causa dei gravi difetti poi scoperti nel veicolo stesso; nel
contempo sollecitava il pagamento della residua somma ancora dovuta dal
Puggelli a saldo nell’operazione di acquisto della nuova auto.
La stessa convenuta comunicava inoltre di avere ottenuto dal presidente del
tribunale un provvedimento monitorio per il pagamento del residuo prezzo,
provvedimento che era divenuto definitivo per mancata opposizione del Puggelli.
Negava dunque di avere detenuto illegittimamente presso i suoi locali il veicolo

Corte Suprema di Cassazio

– est dr. G. A. Bursese- R.G . 1765/07

3

Con atto di citazione in riassunzione Valerio F’uggelli evocava in giudizio la

in questione, che mai il Puggelli aveva inteso ritirare, nonostante le numerose
intimazioni per iscritto in tal senso a lui fatte. Quindi il Tribunale di Prato, con

al pagamento della somma di L. 5.000.000, con rivalutazione ed interessi a titolo
di risarcimento del danno. Riteneva il tribunale che la SIA per la riconsegna del
bene avrebbe dovuto attivare la procedura di cui all’art. 1211 c.c. e non avendolo
fatto non aveva diritto a ripetere dal debitore le spese di custodia, nè la società si
era liberata dell’obbligo di consegna dell’auto, con la semplice messa a
disposizione del bene al creditore.
La sentenza veniva impugnata dalla SIA sulla base di 3 motivi di gravame.
Resistevano Valeria e Roberto Puggelli, in qualità di eredi dell’attore deceduto,
che insistevano per la conferma della pronuncia.
L’adita corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1657/2006, depositata il
21.10.2006, in parziale accoglimento dell’impugnazione, rigettava la domanda
avanzata dal Pugelli condannando gli appellati alla restituzione della somma già
corrisposta dalla SIA in forza della provvisoria esecuzione dell’impugnata
decisione. La corte fiorentina, osservava che la SIA con la lettera del 29.6.89,

Corte Suprema di Ca

Il

civ. – est_ dr. G. A. Bursese- R.G . 1765/07

sentenza n. 940/02 , in accoglimento della domanda attrice , condannava la SIA

aveva denunciato i vizi occulti del veicolo ed aveva altresì invitato il Puggelli a
ritirare il veicolo stesso e tutto ciò costituiva una offerta non formale che valeva

della mora accipiendi, inibendo alla società di ripetere alcunché a titolo di spese
di deposito.
Valerio e Roberto Puggelli
statuizione

con ricorso

ricorrono per la cassazione della predetta
fondato su n. 3 censure; resiste la SIA

con

controricorso, illustrato da memoria ex art. 3778 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso gli esponenti

denunciano la violazione egli

artt. 102,170,300 co. 2 , 305 c.p.c. ” per estinzione del processo inseguito
all’omessa integrazione del contraddittorio del giudizio di secondo grado a
seguito della morte dell’attore originario ( il loro padre).”
I ricorrenti deducono che quest’ultimo era deceduto il 26.4.2002 dopo l’udienza
di discussione e prima del deposito della sentenza di primo grado ( 25.7.2002),
precisando che , ciononostante, l’atto d’appello era stato a lui notificato; nel

Corte Suprema di Cassazione — II s

. G. A. Bursese- RG. 1765/07

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ad escludere la mora debendi, per cui, anche se non produceva gli effetti propri

giudizio d’appello si erano costituiti ( entro l’anno) solo due degli eredi,
dichiarando la morte dell’appellato e l’esistenza degli altri eredi. Con la

secondo gli esponenti- l’interruzione del processo, per cui il giudizio si era
successivamente interrotto per non essere stato riassunto nel termine semestrale
dall’interruzione, nei confronti di tutti gli eredi.
Ciò premesso, osserva il Collegio che la doglianza così come è stata formulata
non ha pregio. In effetti, la morte dell’attore tra l’udienza di discussione ed il
deposito della sentenza non produce alcun effetto interruttivo ( art. 300, u. co.
c.p.c.), anche se impone la citazione in giudizio di tutti gli eredi del defunto (
Cass. n. 26279/2009). La costituzione di due degli eredi entro l’anno del deposito
della sentenza ( tempestiva in quanto la notifica della sentenza fatta dal
procuratore del defunto non era idonea a far decorrere il termine breve
d’impugnazione) ha sanato ai sensi dell’art. 164 c.p.c. gli effetti sostanziali e
processuali dell’atto d’appello, nullo in quanto diretto all’attore e non ai suoi
eredi ( art. 163, n. 2 e 164, 1° co. c.p.c.). Questa S.C. ha statuito al riguardo che:
tt

Qualora la notificazione dell’atto di appello sia stata effettuata nei confronti del

Corte Suprema di Cassazione —

dr. G. A. Bursese- R.G . 1765/07

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dichiarazione di morte da essi effettuata nel giudizio di II grado, si era verificata —

procuratore domiciliatario della parte deceduta nel corso del giudizio di primo
grado, nonostante che dell’evento fosse a conoscenza la controparte, e non già nei

giudizio di gravame, la nullità dell’impugnazione, affetta da vizio relativo alla
“vocatio in jus” per omissione del requisito di cui all’art. 163, terzo comma, n. 2,
c.p.c., è sanata con efficacia “ex tunc”, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., nel testo
novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, dalla costituzione degli eredi nel
giudizio d’appello, con la conseguenza che gli effetti di tale costituzione risalgono
sino al momento della notificazione dell’atto di appello, impedendo il passaggio in
giudicato della decisione impugnata”( Cass. Sez. 2, n. 23522 del 19/11/2010).
Ciò premesso rileva il Collegio che la dichiarazione da parte dei due eredi
costituiti dell’esistenza di altri eredi di cui ha indicato i nomi ( moglie Loretta
Cafissi e figlio Stefano Puggelli) e che ha identificato con la produzione di un
atto notorio ha posto comunque in rilevo una violazione di legge ( rilevabile ex
officio)

in cui è incorso il giudice d’appello per non avere integrato il

contraddittorio ex art. 331 c.p.c., sussistendo un’ipotesi di litisconsorzio
necessario tra tutti gli eredi di Valerio Puggelli. Ciò comporta la cassazione

Corte Suprema di Cassazi

. A. Bursese- R.G . 1765/07

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confronti degli eredi, soggetti legittimati ad assumere la qualità di parte nel

della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze per
l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi pretermessi. Gli altri

1362,1414 comma 2° , 1453, 1552 e 1704 c.c.; motivo n. 3 : la violazione
dell’art. 1177,1219 comma 2 e 1220 c.c.). Il giudice del rinvio li dovrà
pronunciare anche sulle spese di questo grado di legittimità.
P.Q.M.
la Corte

pronunciandosi sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la

causa, anche per le spese di questo giudizio ad alta sezione della Corte
d’Appello di Firenze.
In Roma li 29gennaio 2013
IL CONSIGLIERE EST.

I L PRESIDENTE
(dott. Massimo Oddo)

motivi del ricorso rimangono assorbiti ( motivo n. 2 : la violazione dell’art.

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