Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5058 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20563/2016 proposto da:

F.B., elettivamente domiciliata in Roma, via di Novella n.

22, presso lo studio dell’avvocato Ferraris Barbara, rappresentata e

difesa dall’avvocato Casamento Dario, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Colli

Portuensi n. 536, presso lo studio dell’avvocato Revelli Francesca

Luisa, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Martinelli Elena, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 390/2015 del TRIBUNALE di SONDRIO, pubblicata

il 22/09/2015 e l’ordinanza n. 2544/2016 della CORTE di APPELLO di

MILANO del 7/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Sondrio, con sentenza del (OMISSIS), dichiarava cessati gli effetti civili del matrimonio tra i signori A.G. e F.B. e l’obbligo del primo di corrispondere alla seconda un assegno mensile di Lire 2000000 (Euro 1032,91), secondo gli accordi esplicitati nel ricorso congiunto proposto dai coniugi in data (OMISSIS).

Qualche giorno prima del deposito di tale ricorso il signor A. aveva redatto una separata scrittura privata del seguente tenore: “Oggi (OMISSIS), in occasione dell’istanza di divorzio riconfermo che F.B. quando vorrà potrà ottenere la somma di Lire 300000000 (Euro 154937,07) a fronte della rinuncia all’assegno divorzile di Lire 2000000 (Euro 1032,91)”.

Con ricorso del 25.3.2013 l’ A. chiedeva al Tribunale di esonerarlo dall’obbligo di pagamento dell’assegno e tale domanda veniva accolta con decreto del 23.4.2013, contro il quale la F. proponeva reclamo in data 10.5.2013: il procedimento era dichiarato estinto dalla Corte d’appello di Milano con decreto del 31.5.2015.

Successivamente, con atto stragiudiziale del (OMISSIS), notificato il (OMISSIS), la F. dichiarava di rinunciare all’assegno divorzile e di optare per il pagamento di Euro 154937,07, in tal modo dichiarando di volere dare attuazione all’obbligazione assunta dall’ex coniuge in data (OMISSIS).

Con atto di citazione notificato il (OMISSIS), la F. agiva in giudizio per il pagamento della predetta somma.

Il Tribunale di Sondrio rigettava la domanda con sentenza del 22.9.2015, sulla base delle seguenti rationes decidendi: 1) l’ A. si era obbligato a corrispondere la somma di Euro 154937,07 a fronte della rinuncia all’assegno divorzile che, tuttavia, integrava una condizione sospensiva avente un oggetto impossibile, in quanto in quel momento ((OMISSIS)) il diritto all’assegno non era ancora sorto, non nemmeno stato essendo depositato il ricorso, e ciò rendeva nulla l’obbligazione assunta ex art. 1354 c.c.; 2) la condizione era comunque illecita perchè aveva ad oggetto un diritto indisponibile; 3) l’assegno, quando l’attrice vi aveva rinunciato (il (OMISSIS)), era stato già revocato (in data (OMISSIS)), sicchè l’assegno non era più rinunciabile e la rinuncia non aveva effetto.

Il gravame della F. veniva dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Milano in data 7.6.2016 ex artt. 348 bis e ter c.p.c., “considerato che le censure svolte dall’appellante non appaiono idonee ad incrinare l’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di prime cure (e che) deve escludersi che l’appello abbia alcuna ragionevole probabilità di accoglimento”.

Avverso la sentenza del Tribunale la F. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’ A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi due motivi, che denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., artt. 1285 e 1333 c.c. e, il secondo, anche degli artt. 1322, 1353, 1354 e della L. n. 898 del 1970, la ricorrente F. ritiene errata la qualificazione giuridica data dai giudici di merito alla scrittura del (OMISSIS), in termini di contratto con obbligazioni del solo proponente sottoposto a condizione sospensiva impossibile, trattandosi invece di un atto negoziale di contenuto vincolante valido ed efficace, con il quale l’ A. aveva assunto una obbligazione alternativa che le attribuiva il diritto di scelta in ogni momento (“quando vorrà”).

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 4 e 9, artt. 739 e 741 c.p.c., per avere ritenuto non rinunciabile l’assegno divorzile dopo il provvedimento di revoca del (OMISSIS), senza tuttavia considerare che, al momento della rinuncia (in data (OMISSIS)), la F. era ancora titolare del diritto all’assegno, sebbene questo fosse sub judice (pendendo il giudizio di reclamo) e in stato di temporanea quiescenza per gli effetti del citato provvedimento di revoca esecutivo ma non ancora passato in giudicato. Si sostiene poi che nel procedimento di reclamo, pur avendo dichiarato di non avere più interesse all’assegno per avervi rinunciato, la F. aveva precisato di volere ottenere il pagamento delle rate scadute dal (OMISSIS) al (OMISSIS). E inoltre, pur volendo ritenere estinta per impossibilità sopravvenuta l’obbligazione di pagamento dell’assegno per effetto dell’iniziativa giudiziaria dell’ A., quest’ultimo rimarrebbe comunque tenuto all’altra obbligazione di pagamento della somma di Euro 154937,07.

Il terzo motivo deve essere esaminato prioritariamente, avendo carattere assorbente. Esso aggredisce infondatamente la terza e principale ratio decidendi posta a base della sentenza impugnata, con la quale il Tribunale ha puntualmente rilevato che l’impegno di versare la somma di Euro 154937,07 – a condizione che la F. avesse rinunciato all’assegno divorzile di Euro 1032,91 – presupponeva che ella avesse acquisito il diritto di percepire l’assegno divorzile, non essendo possibile la rinuncia ad un diritto, quale quello divorzile, non ancora disposto in sede giurisdizionale.

E’ decisiva la considerazione che, al momento della pretesa rinuncia all’assegno divorzile in data (OMISSIS)/(OMISSIS), il Tribunale con provvedimento esecutivo del (OMISSIS) aveva già revocato l’assegno, facendo venir meno il diritto della F. e, di conseguenza, rendendo privo di oggetto il diritto di opzione che le era stato riconosciuto da A. con la dichiarazione negoziale del (OMISSIS), in vista dell’imminente regolamentazione dei rapporti post-coniugali in sede giurisdizionale. La contraria affermazione secondo cui la F. sarebbe stata, nonostante il provvedimento esecutivo di revoca dell’assegno, virtualmente titolare del diritto in virtù della pendenza del procedimento di reclamo, è poco comprensibile anche perchè non suffragata dall’esito del suddetto procedimento (dichiarato estinto).

Per altro verso, il motivo, senza invocare specifici canoni ermeneutici legali che sarebbero stati violati, implicitamente ma inammissibilmente contesta l’interpretazione della suddetta dichiarazione negoziale resa dai giudici di merito, nel senso di escludere che la volontà negoziale del disponente fosse di attribuire alla F. sia l’importo una tantum di Euro 154937,07 sia l’assegno periodico, seppure fino al momento di una diversa scelta operata insindacabilmente dalla stessa interessata. Con tale incensurabile apprezzamento, la scrittura in oggetto è stata ritenuta superata e vanificata dalla sentenza di divorzio che aveva recepito la scelta della F. a favore dell’assegno periodico – scelta che ha avuto attuazione per molti anni – anzichè di quello in unica soluzione.

Si dimostra come gli accordi economici in vista del divorzio, tra i quali si inquadra la scrittura del (OMISSIS), intanto sono efficaci in quanto siano ancorati alla situazione economico-patrimoniale e reddituale dei coniugi e al contesto fattuale esistente al momento della loro stipula, sicchè il loro mutamento significativo non permette giustificatamente l’osservanza di pattuizioni inesorabilmente rebus sic stantibus.

Le altre censure svolte nei motivi, che si appuntano sulle ulteriori rationes decidendi contenute nella sentenza impugnata, restano assorbite poichè, seppure in ipotesi fossero ritenuti fondate, non riuscirebbero a determinare la cassazione della sentenza impugnata che rimarrebbe saldamente ancorata alla ratio decidendi non scalfita dal terzo motivo infondato.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA