Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5058 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5058 Anno 2018
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA
” 1

sul ricorso 22538-2012 proposto da:
SERVICE 3000 S.R.L.

P.I.

01758020224,

BONELLI &

DALLABONA DI ROBERTO BONELLI & C. S.N.C. P.I.
01402180226, PDD S.R.L. P.I. 01421100221, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO 107,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, che
2017
4243

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SONJA VENTURI, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

Data pubblicazione: 05/03/2018

SOCIALE

C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in
proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.
Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.
C.F. 05870001004, elettivamente domiciliati in ROMA,

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli
avvocati CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO
SGROI, giusta delega in atti;
– controricorrentí –

avverso la sentenza n. 21/2012 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 17/05/2012 R.G.N. 10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/11/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO
SERRINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato NICOLA BULTRINI;
udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura

Fatti di causa
Le società Service 3000 srl, Bonelli & Dallabona di Roberto Bonelli & C. snc e
PDD srl impugnarono i verbali di accertamento con cui l’INPS aveva accertato
un imponibile contributivo non dichiarato, derivante da ore di straordinario non
contabilizzate, ma accertato dal servizio ispettivo della Provincia di Trento,

Il Tribunale di Trento, all’esito di consulenza tecnica, con sentenza non
definitiva (22.09.09) aveva indicato i criteri di computo delle ore di
straordinario e con sentenza definitiva (19.10.10) aveva fissato gli importi dei
contributi da versare all’INPS.
Proposto appello dall’INPS avverso le due sentenze quanto alla posizione della
società PDD s.r.I., proponevano appello incidentale le tre società; la Corte
d’appello di Trento (sentenza 17.05.12) rigettò entrambe le impugnazioni,
rilevando la correttezza dei criteri di calcolo indicati dal primo giudice.
Propongono ricorso per cassazione le tre società con tre motivi.
Resiste con controricorso l’Inps.
Ragioni della decisione
1. Col primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione
di norme della contrattazione collettiva nazionale di lavoro in relazione all’art.
25 del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e
medie imprese industriali edili e affini, anche con riferimento all’art. 9 del
Contratto territoriale provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili
ed affini dell’artigianato e della piccola e media impresa di Trento.
L’errore che si imputa ai giudici di merito è quello di non aver considerato ai
fini retributivi che l’indennità di trasporto e quella di trasferta erano distinti
emolumenti aventi presupposti e finalità diversi, in quanto la prima veniva
erogata al lavoratore che utilizzava il mezzo proprio per raggiungere il posto di
lavoro, mentre la seconda era dovuta allorquando il dipendente in servizio era
comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il
quale era stato assunto.
In pratica, secondo le ricorrenti, la Corte di merito era incorsa nei seguenti
errori: aveva ricollegato l’indennità di trasporto alle ore di viaggio effettivo,
mentre secondo la contrattazione collettiva tale indennità non veniva

1

h

sostenendo l’arbitrarietà dell’accertamento.

determinata ad ore ma ad un tanto al giorno; aveva statuito che l’indennità di
trasferta non era rapportabile all’effettivo tempo di viaggio, quando invece
l’art. 25 del CCNL prevedeva l’opposto; non aveva considerato la diversa
natura delle predette indennità, giungendo in tal modo alla conclusione errata
che le società ricorrenti non avevano corrisposto l’indennità di trasferta,

mancata detrazione dell’indennità di trasferta aveva arrecato danni economici
alle società ricorrenti; che erroneamente si era affermato che i legali
rappresentanti delle società avevano rilasciato dichiarazioni confessorie in
ordine al criterio di calcolo delle ore occorse per i viaggi.
2.

Col secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa

applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2729 cod. civ., nonché
l’omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia
avente ad oggetto l’efficacia probatoria della documentazione (c.d.
“rapportini”) assunta a base degli accertamenti da parte del Servizio Lavoro
della Provincia Autonoma di Trento e delle successive pronunce giudiziali.
Si assume al riguardo che era stato già dedotto che i suddetti “rapportini”,
lungi dal potere essere paragonati a dei documenti contabili, ai fini della
determinazione delle ore di straordinario, rappresentavano dei semplici
appunti di lavoro di nessuna rilevanza probatoria, mentre erroneamente la
Corte di merito aveva loro attribuito valore di elementi indiziari ai fini
dell’individuazione dell’imponibile contributivo.
3.

Col terzo motivo le ricorrenti segnalano l’omessa e/o insufficiente

motivazione su un punto decisivo della controversia avente ad oggetto gli
eccepiti errori di calcolo che inficiano le risultanze dell’accertamento compiuto
dal Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e i riepiloghi divenuti
base di calcolo dell’imponibile contributivo. Si sostiene che l’errore
metodologico in cui era incorso il primo giudice, ratificato dalla Corte di merito,
era consistito nel fatto che era stata posta in detrazione la sola indennità di
trasporto e non quella di trasferta, il tutto sulla base dell’erroneo
convincimento che quest’ultima non era stata corrisposta, mentre dalle buste
paga e dalla deposizione dell’ispettore Quaglierini era risultato il contrario.
4. Osserva la Corte che i tre motivi possono essere esaminati congiuntamente

2

mentre l’esito dell’istruttoria aveva dimostrato esattamente il contrario; la

in quanto tra loro connessi per effetto della comune questione ad essi sottesa,
seppur trattata sotto diversi aspetti, dell’individuazione della quantità delle ore
di lavoro straordinario ai fini della determinazione del relativo imponibile
contributivo.
Orbene, le censure, ivi comprese quelle prospettate come denunzia di vizi di

inammissibile tentativo di rivisitazione del merito istruttorio, adeguatamente
vagliato dalla Corte d’appello, e di contrapposizione delle tesi difensive alla
motivazione adottata nell’impugnata sentenza sulla scorta di rilievi immuni da
vizi di ordine logico-giuridico, cercando di far leva anche sulla distinzione tra
indennità di trasporto ed indennità di trasferta che, a giudizio della difesa,
sarebbe stata male intesa dai giudici di merito. Al contrario questi ultimi hanno
ricavato dagli atti istruttori il convincimento, congruamente e logicamente
motivato, di un utilizzo improprio dell’indennità di trasporto da parte dei datori
di lavoro al fine di eludere la dovuta contribuzione.
5. Infatti, la Corte territoriale ha spiegato che all’esito delle indagini svolte
dalla Guardia di Finanza e dal Servizio di lavoro della Provincia Autonoma di
Trento era emerso che numerosi dipendenti avevano svolto un numero di ore
di lavoro straordinario maggiore di quello attestato dal libro delle presenze e
che i datori di lavoro avevano compensato in busta paga i tempi di viaggio
utilizzando la voce “indennità di trasporto”, non potendo rapportare tali tempi
all’indennità di trasferta che giammai avrebbe potuto essere commisurata a
degli orari, consistendo la stessa in una somma da erogare in una percentuale
della retribuzione. Quindi, secondo la Corte di merito, i datori di lavoro
avevano pagato le ore di viaggio ai lavoratori, nascondendo nel contempo
quelle inerenti all’attività lavorativa prestata, in modo da eludere la dovuta
contribuzione. D’altra parte le appellanti incidentali non avevano saputo
spiegare, secondo i giudici del merito, le ragioni dell’inserimento nelle buste
paga dell’indennità di trasporto, tanto che la previsione di quest’ultima era
smentita nei fatti dall’accertata inesistenza di un sistema di trasporto dei
dipendenti organizzato dall’impresa dal luogo di abitazione a quello del lavoro,
per cui appariva verosimile che la voce “indennità di trasporto” indicata in
busta paga si riferiva in realtà alle ore di viaggio effettive e non all’indennità di

violazione di norme collettive e di legge, contengono, in realtà, un

trasferta. Infine non erano ravvisabili, alla luce delle risultanze peritali, gli
errori di calcolo lamentati dalle imprese, mentre era risultata incontestata,
secondo gli stessi giudici di merito, la circostanza della mancata fruizione dei
riposi settimanali.
6. Come ha ben spiegato la Corte di merito, la verità è che il primo giudice non

qualificare giuridicamente un compenso dovuto per un’attività lavorativa
prestata alla luce del sole, ma aveva, invece, descritto, sulla base delle
risultanze documentali e delle ammissioni dei titolari delle società, un
meccanismo finalizzato ad evitare o a limitare la corresponsione dei contributi
previdenziali. Precisa, poi, la Corte d’appello che nell’ambito di detto
meccanismo il giudice di primo grado aveva determinato le ore di lavoro
straordinario non contabilizzate sulla scorta dei menzionati “rapportini”,
deducendo le ore relative ai viaggi verso i diversi cantieri sparsi sul territorio
ed individuate attraverso il sistema di inserimento in busta paga della voce
retributiva “indennità di trasporto”, inesattamente, ma consapevolmente
utilizzata dai datori di lavoro.
Oltretutto, la ricostruzione dei fatti svolta dalla Corte di merito riposa sui dati
documentali delle buste paga, a loro volta verificate dal consulente d’ufficio,
nonché sulle dichiarazioni rese dalla teste Vanzo Camilla, come da verbale
della causa n. 409/08 acquisito in primo grado; né, d’altra parte, le odierne
ricorrenti spiegano quale avrebbe dovuto essere la diversa regula iuris che i
giudici d’appello avrebbero dovuto seguire nell’ottica di una corretta
applicazione del contratto collettivo di riferimento, limitandosi genericamente a
porre in dubbio che i medesimi non avrebbero ben colto le differenze tra le
due voci dell’indennità di trasferta e di trasporto che, al contrario, la Corte
territoriale ha mostrato di aver tenuto ben presenti nel motivare la propria
condivisione del percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice.
7. In ogni caso spetta al giudice del merito in via esclusiva il compito di
individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di

controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la
veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o

aveva inteso utilizzare i due istituti indiretti sopra richiamati ai fini di

all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge). Pertanto, una volta esclusa la sussistenza di una violazione di norme
collettive o di legge, per le ragioni sopra illustrate, ed una volta accertata
l’insussistenza di un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume
trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che

soluzione della vertenza, ne consegue che il mancato esame di elementi
probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce
vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non
esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera
probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è
fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base, situazione,
quest’ultima, che è da escludere nel caso di specie per tutte le ragioni sopra
illustrate.
8. In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza delle ricorrenti e
vanno poste a loro carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del
presente giudizio nella misura di € 5000,00 per compensi professionali e di €
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 2 novembre 2017

quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa

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