Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5058 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 03/03/2010), n.5058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. CALABRESE Donato – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19483/2005 proposto da:

CAMEL 90 SMS, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 271, presso lo studio dell’avvocato TESSAROLO Costantino, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI FURIA DANTE

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.A.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CRESCENZIO 62, presso lo studio dell’avvocato GRISANTI FRANCESCO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONELLI CAMPOSARCUNO Paolo,

TADDEI MARCELLO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

Sezione Seconda, emessa il 25/01/2005, depositata il 16/03/2005;

R.G.N. 131/204;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. DONATO CALABRESE;

udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del 3^ motivo e

rigetto degli altri.

 

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

In data 21.10.1997 C.S. sottoscriveva una “ricognizione specifica di debito” di L. 30.000.000 a favore di A.A. K., per la quale forniva garanzia fideiussoria che veniva prestata dalla Camel 90 sms.

Dato il mancato pagamento della somma, l’ A. chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo nei confronti del debitore principale e del fideiussore.

Proponeva opposizione Camel 90 sms, che eccepiva che il debitore principale non aveva pagato nulla e, quindi, l’atto di fideiussione (secondo cui la fideiussione “non si intendeva stipulata e non creava alcun vincolo giuridico se non era regolarmente sottoscritta da tutte le parti e quietanzata”), in mancanza della preventiva quietanza, non aveva mai assunto giuridica rilevanza; chiamava peraltro in causa il debitore principale per essere dallo stesso manlevata di tutto quanto fosse stata condannata a corrispondere al creditore opposto a causa del mancato pagamento del debito.

Il C. non si costituiva in giudizio.

Con sentenza in data 19.1.2004 il Tribunale di Trento preliminarmente dichiarava tardiva la chiamata in causa del debitore principale e nel merito rigettava l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.

Impugnata la pronuncia dalla soccombente, la Corte d’appello di Trento con sentenza del 16.3.2005, ritenuta la tempestività della chiamata in causa del C., condannava quest’ultimo a rimborsare a Camel 90 sms le somme che questa avesse corrisposte al creditore e confermava nel resto la decisione impugnata.

Avverso la sentenza d’appello Camel 90 sms ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Ha resistito con controricorso A.K.A..

Non ha svolto attività difensiva C.S..

Ciò posto, con il primo motivo la ricorrente, che denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1367 c.c., deduce che la Corte d’appello di Trento non ha interpretato la clausola fideiussoria (“La presente fideiussione non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è formalmente sottoscritta da tutte le parti e quietanzata”) secondo il suo tenore letterale, che rivelava con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti. Lamenta, infatti, che la Corte ha sostenuto che la sottoscrizione dell’atto di fideiussione potesse valere, nella fattispecie, anche come quietanza del pagamento del premio per la garanzia prestata dalla Camel 90 sms.

Il motivo non può trovare accoglimento.

In relazione all’interpretazione della previsione per la quale la fideiussione sarebbe stata valida solo se “quietanzata”, la Corte trentina, con apprezzamento di fatto, ha rilevato, in primo luogo, che la previsione della “quietanza” in realtà non era di così agevole lettura, in ragione del fatto che la clausola che prevede la quietanza è collegata all’altra previsione circa la sottoscrizione, lasciando legittimamente pensare che questa valesse anche a costituire prova della quietanza.

Ciò comportava, secondo la Corte, l’ambiguità evidente della clausola, che pertanto non poteva essere interpretata sulla sola base della sua lettura, atteso, per di più, che non prevedendo il contratto fideiussorio forme di comunicazione dell’avvenuto pagamento del premio assicurativo e dovendo questo essere successivo alla firma – la firma stessa posta a condizione di validità poteva costituire certificazione dell’avvenuto pagamento del premio.

Sicchè, dato che l’interpretazione della clausola non era di per sè agevole e piana, occorreva di conseguenza ricorrere, secondo i giudici d’appello, ad altri criteri ermeneutici, sussidiar rispetto a quello letterale, congruamente evidenziati dagli stessi giudici d’appello (da pag. 7, seconda parte, a p. 10 della sentenza).

Se ne deduce, quindi, il rispetto delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c., e segg., e della loro gerarchia, nonchè l’adeguatezza della motivazione che lo suffraga.

Con il secondo motivo, inoltre, deducendo violazione o falsa applicazione degli artt. 1355 e 1419 c.c., e omessa motivazione su punto decisivo, lamenta la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di decidere in merito a domanda di declaratoria della nullità della clausola fideiussoria, poichè l’avveramento della condizione sospensiva ossia il pagamento – cui, secondo la ricorrente, era subordinata la quietanza – del premio da parte del debitore principale ( C.S.) a favore del garante (essa ricorrente Camel) sarebbe dipeso dal mero arbitrio del debitore.

Il motivo, quale proposto, è da disattendere, poichè si concreta in una censura generica, non riproducendosi, in violazione del principio di autosufficienza, i dati testuali della richiesta, nonchè integra una censura nuova, non risultando che tale richiesta sia stata specificamente addotta nel giudizio di merito.

Ed ancora, in ogni caso, la Corte territoriale non è incorsa in violazione di legge ed in omissione di motivazione, essendo stata la questione della pretesa nullità dell’atto di fideiussione ex artt. 1355 e 1419 c.c..

assorbita e superata dall’interpretazione dell’accordo contrattuale accolta.

Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Il motivo è da disattendere: quanto alla condanna alle spese nei rapporti tra Camel 90 e C., essa è consequenziale all’accoglimento della domanda di manleva proposta dalla prima nei confronti del secondo; quanto, a sua volta, per quel che più direttamente rileva, alla condanna di Camel 90 alle spese di lite in favore di A., essa è stata fatta discendere dalla “piena soccombenza” della Camel (appellante), risultando invero la stessa totalmente soccombente nel merito della controversia. Nè, a questo riguardo, può accogliersi la doglianza svolta in via subordinata dalla ricorrente Camel 90, rientrando l’esercizio della compensazione delle spese giudiziali nel potere discrezionale del giudice di merito, che nella specie non ha evidentemente inteso avvalersene, e tale mancato esercizio sfugge a sindacato di legittimità.

In definitiva, dunque, il ricorso va rigettato. Compensate le spese del presente giudizio per giusti motivi, correlati alla particolarità della fattispecie all’esame.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA