Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5058 del 02/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 13/12/2010, dep. 02/03/2011), n.5058
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9513/2006 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrenti –
contro
T.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 147/2004 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 01/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
13/12/2 010 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;
udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.L. ha impugnato la cartella di pagamento emessa dall’Ufficio Imposte Dirette di Perugia D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 11. Il ricorso, respinto in primo grado, è stato accolto in appello. L’Amministrazione finanziaria ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza della CTR. Il contribuente non si è difeso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado fu pubblicata il 28 dicembre 2001.
L’appello è stato notificato il 6 luglio 2004. La CTR ha ritenuto che il termine di cui all’art. 327 c.p.c., non fosse decorso perchè rimasto sospeso fino al 1 giugno 2004 in base alla L. n. 289 del 2002, art. 16. Col ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle disposizioni indicate. Si osserva che la L. n. 289 del 2002, art. 16, non era applicabile alla fattispecie perchè la controversia non concerneva un atto impositivo ma un provvedimento cautelare, emesso in presenza di fondato pericolo per la riscossione del credito portato dall’atto di accertamento (D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 11, n. 3).
Il motivo è infondato. Questa corte ha già affermato che in tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella esattoriale notificata a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 (in particolare per il pagamento, fino alla concorrenza di due terzi, dell’ammontare della maggiore imposta accertato dalla commissione tributaria di secondo grado), perchè la pretesa erariale contenuta nella cartella esattoriale, siccome concernente un “pagamento del tributo, in pendenza del processo” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68), è fondata su di un titolo eminentemente provvisorio e contiene una richiesta condizionata per legge all’esito del giudizio di merito; la definibilità ex art. 16 della pretesa erariale contenuta negli avvisi di rettifica riflette, infatti, i suoi effetti anche sulla richiesta provvisoria contenuta nella cartella perchè fondata sugli stessi avvisi “sub iudice” (Cass. 1604/2008, 17828/2009). 11 principio non può non trovare applicazione anche per le cartelle emesse in base ai ruoli straordinari, che riflettono allo stesso modo di quelle emesse ex art. 68 un credito non definitivamente accertato, suscettibile di essere ridimensionato dalla scelta di avvalersi della procedura di condono che il contribuente era libero di esercitare nel termine concesso dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, come ripetutamente prorogato.
Va dunque respinto il ricorso, senza decisione in punto spese giacchè la parte intimata non si è difesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011