Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5057 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. I, 24/02/2021, (ud. 22/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19845/2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in Roma, viale delle

Milizie n. 9, presso lo studio dell’avvocato Rienzi Carlo,

rappresentato e difeso dall’avvocato Ursini Giuseppe, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Zebio

n. 30, presso lo studio dell’avvocato Inzerillo Antonio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Grassi Paolo, giusta procura in

calce al controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 786/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2021 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 25 febbraio 2016, ha rigettato il gravame del signor D.C. avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato le sue domande riguardanti le statuizioni economiche consequenziali alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la signora C.F..

Egli aveva chiesto di dichiarare cessato l’obbligo pattuito in sede di separazione consensuale omologata di corrispondere direttamente alla figlia maggiorenne L. Euro 500,00 mensili a titolo di mantenimento e all’ex coniuge la quota di Euro 1000,00 mensili su di lui gravante per i canoni di locazione relativi a due unità immobiliari.

La Corte, condividendo le valutazioni del tribunale, ha ritenuto la C. priva di legittimazione passiva per essere il diritto all’assegno di mantenimento azionabile in giudizio dalla (e nei confronti della) sola figlia maggiorenne, anche perchè era stato disposto direttamente a suo favore nella fase della separazione; in relazione alla seconda questione, ha ritenuto inammissibile il motivo di gravame che deduceva il contrasto tra il dispositivo della sentenza del tribunale di rigetto della domanda di pagamento formulata dalla C. e la motivazione in termini di inammissibilità della stessa domanda per ragioni di rito (da proporre con rito ordinario e non nel giudizio camerale di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Avverso questa sentenza il D. ha proposto ricorso per cassazione; la C. resiste con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente D. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 161 c.p.c. e omesso esame, per avere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ex coniuge C. e la legittimazione passiva esclusiva della figlia benchè estranea al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente, deducendo l’errore in cui sarebbe incorsa la corte territoriale per avere declinato la potestà di decidere sul diritto (da lui contestato) della figlia maggiorenne di ricevere il contributo di mantenimento “in assenza del legittimo contraddittore”, non coglie nè censura l’affermazione della corte – che integra ratio decidendi della sentenza impugnata – secondo cui “nulla è stato attribuito alla C. quale contributo al mantenimento della figlia L. nè in sede di separazione nè in sede di divorzio, avendo anzi ella espressamente escluso, sin dal ricorso introduttivo, ogni sua pretesa in tal senso”. Tale affermazione acquista significato se si considera che l’attribuzione dell’assegno in favore della figlia risale alla fase precedente della separazione consensuale (in sede di omologa) i cui provvedimenti sono rimasti implicitamente caducati per effetto dell’intervenuta statuizione di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Inoltre, risulta dalla sentenza impugnata che lo stesso appellante aveva riferito che la figlia aveva rinunciato al contributo di mantenimento, dimostrandosi in tal modo il venir meno dell’interesse a proporre l’impugnazione.

Con il secondo motivo il D. denuncia violazione dell’art. 161 c.p.c., art. 132 c.p.c., n. 5 e art. 112 c.p.c., per avere ritenuto superfluo l’errore in cui era incorso il tribunale nella formula – di rigetto anzichè di inammissibilità – utilizzata nel dispositivo della sentenza sulla domanda concernente l’obbligo di pagamento posto a suo carico e a favore dell’ex coniuge.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente si limita a denunciare l’insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, senza considerare che il contrasto tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. n. 26074 del 2018) e che l’esatto contenuto della sentenza va individuato integrando il dispositivo con la motivazione, nella parte in cui la medesima riveli l’effettiva volontà del giudice (Cass. n. 26074 del 2017).

Il motivo in esame non coglie nè censura specificamente – in violazione del canone di specificità dei motivi di ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., n. 4) – le rationes decidendi con le quali la Corte territoriale ha osservato che si trattava di un errore che “non incide(va) minimamente sul contenuto della pronuncia” e che lo stesso motivo di appello era inammissibile “per assoluta mancata contestazione delle effettive ragioni della decisione”.

Inammissibile è anche il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della condanna alle spese che sono state poste a suo carico in virtù del principio della soccombenza.

Il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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