Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5057 del 05/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 05/03/2018, (ud. 02/11/2017, dep.05/03/2018),  n. 5057

Fatto

La Corte d’appello di Campobasso (sentenza del 3.7.2012) ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di M.G. e P.M.A., quali genitori del minore M.M., volta all’accertamento del diritto all’indennità di frequenza di cui alla L. n. 289 del 1990 a decorrere dal mese di agosto del 2004.

La Corte territoriale ha condiviso il convincimento del primo giudice sul fatto che il predetto minore versava nelle condizioni fisiche per poter beneficiare della suddetta provvidenza, evidenziando, nel contempo, che la tesi dell’Inps secondo cui, trattandosi di provvidenza a tempo, vi sarebbe stata necessità di verifiche sull’effettiva frequenza scolastica con esclusione per i periodi di non frequenza – era improponibile, in quanto questione nuova, non sollevata nel primo grado di giudizio.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps con un solo motivo.

Resistono con controricorso i genitori del minore M.M., mentre rimangono solo intimati il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Molise.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo, dedotto per violazione della L. n. 289 del 1990, artt. 1 e 2, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’Inps assume che la Corte di merito avrebbe dovuto precisare che l’indennità doveva aver termine nel mese successivo a quello di cessazione della frequenza, tanto che non avrebbe potuto essere riconosciuta per il mese di agosto 2004 e per i periodi estivi successivi di notoria chiusura degli anni scolastici. Inoltre, l’Inps si duole della erroneità dell’impugnata decisione per il mancato accertamento della circostanza della continuazione della frequentazione scolastica da parte del minore negli anni interessati dal giudizio, precisando che i genitori del minore avrebbero dovuto, in ogni caso, allegare e dimostrare la frequenza anche per gli anni successivi a quello di instaurazione del giudizio.

Il motivo è fondato.

Invero, la L. 11 ottobre 1990, n. 289, riguardante l’istituzione dell’indennità di frequenza per i minori invalidi individua, all’art. 1, comma 1, i soggetti beneficiari, cioè i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e al secondo comma stabilisce che la concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.

La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma che l’indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonchè centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, precisando, al successivo quarto comma, che il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonchè la condizione di cui al comma primo, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.

Tra l’altro, questa Corte (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7919 del 4.4.2014) ha già avuto modo di ribadire che il diritto all’indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito – giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4, – per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza.

Anche in precedenza si era chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 8253 del 7.4.2010) che “in tema di indennità di frequenza in favore dei minori di diciotto anni che si trovino nelle condizioni stabilite dalla L. n. 289 del 1990, la durata del beneficio è commisurata al periodo di svolgimento del corso ed è correlata alla reale durata del corso, onde il termine finale – alla stregua del dettato normativo secondo cui la prestazione “ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza”- va riferito al mese finale del corso e non all’inizio del mese successivo a quello di cessazione della frequenza”.

Pertanto, considerato che la frequentazione effettiva dei corsi scolastici rappresenta un elemento costitutivo dell’insorgenza del diritto all’indennità di cui trattasi (v. al riguardo anche Cass. sez. lav. n. 3629 del 13.3.2001 e n. 11678 del 29.7.2003), è certamente fondato il rilievo dell’Inps in merito alla necessità della sussistenza, per tutto il tempo del giudizio e fino alla data di emissione della sentenza conclusiva, del suddetto requisito.

Quindi, alla stregua di tale fondata censura, i giudici d’appello avrebbero dovuto dar conto di aver esaminato la documentazione prodotta prima di statuire sull’accertamento del diritto, mentre i medesimi non hanno fatto alcun riferimento all’avvenuta verifica dei periodi di frequenza dei corsi scolastici ai fini del riconoscimento della prestazione oggetto di causa, essendosi limitati a rilevare la novità della eccezione sollevata dall’Inps che, invece, avrebbe dovuto essere esaminata, in quanto implicante la verifica della sussistenza di un elemento costitutivo della domanda introdotta in giudizio.

Oltretutto, nel ricorso dell’Inps si legge che i genitori del minore M.M. avevano chiesto al primo giudice l’accertamento del diritto a ricevere l’indennità di frequenza dal mese di agosto del 2004 (epoca di presentazione della domanda) fino alla persistenza delle relative condizioni, ovvero fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore, per cui con la domanda era stata chiesta anche la determinazione temporale della prestazione stessa, la qual cosa implicava la verifica della frequentazione dei corsi scolastici.

Pertanto, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Campobasso che, in diversa composizione, riesaminerà la domanda alla luce del principio sopra evidenziato, nonchè alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2018

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