Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5057 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. III, 03/03/2010, (ud. 23/11/2009, dep. 03/03/2010), n.5057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17437/2005 proposto da:

R.G. (OMISSIS), V.L.

(OMISSIS), V.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TEULADA 55, presso lo studio dell’avvocato

PASCUZZO ANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato MAZZEI Giorgio

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ENEL DISTRIBUZIONE SPA, C.V.;

– intimati –

sul ricorso 22420/2005 proposto da:

ENEL DISTRIBUZIONE SPA (OMISSIS) in persona del Dott. C.

F. Procuratore della Società, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA STEFANO BORGIA 15, presso lo studio dell’avvocato GONNELLI

PAOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MODICA

PASQUALE giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

R.G., V.L., V.M., V.

A., V.F., V.G., VA.

A., VA.GI., C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 15/12/2004, depositata il

04/01/2005, R.G.N. 884/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/11/2009 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato LAURA NERONI MERCATI per delega dell’avvocato

GIORGIO MAZZEI;

udito l’Avvocato PAOLO GONNELLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

ricorso principale e del rigetto del ricorso incidentale

condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N., L. e V.M. e R.G., quali eredi di V.V., convenivano, davanti al tribunale di Siracusa, C.V. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del loro congiunto, avvenuta a seguito di folgorazione nell’esecuzione di opere di riparazione di una linea elettrica di proprietà dell’Enel; evento addebitato, con sentenza penale di condanna, passata in giudicato, al convenuto in qualità di caposquadra, dipendente dello stesso Ente.

Quest’ultimo si costituiva sostenendo che l’evento era da addebitare a colpa esclusiva della vittima, che non aveva osservato – nonostante sua sollecitazione – le misure di sicurezza prescritte, ed alla presenza di un “cavallotto”, dimenticato in occasione di un precedente intervento eseguito sulla linea.

Chiedeva e otteneva anche di chiamare in causa l’Enel.

L’Enel si costituiva contestando il fondamento della domanda.

Con sentenza del 31.1.2001 il tribunale, ritenuto il concorso di colpa nella misura del 30% della vittima, condannava il C. e l’Enel in solido al risarcimento dei danni come quantificati in sentenza.

Quest’ultima proponeva appello principale; la R. e L. e V.M., ed altri congiunti del defunto, appello incidentale.

Con sentenza del 4.1.2005, la Corte d’Appello di Catania, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullava la condanna al risarcimento dei danni nei confronti dell’Enel spa.

Hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo illustrato da memoria R.G. e V.L. e M..

Resiste con controricorso illustrato da memoria l’Enel Distribuzione spa che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale condizionato vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Ricorso principale.

Con unico motivo le ricorrenti principali denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo è fondato.

La Corte di merito, nel qualificare la domanda proposta dal C., con la chiamata in causa dell’Enel, l’ha definita “di regresso”.

A tal fine ha esaminato le conclusioni proposte dal C. nel giudizio di primo grado con l’atto di citazione del terzo, le quali sono del seguente tenore: “(Voglia il tribunale) rigettare la domanda attrice ritenendo la esclusiva responsabilità del V. V.; in via subordinata valutare la marginale incidenza della condotta del C.V. e determinare il danno risarcibile nella misura minima che equitativamente vorrà liquidare ed in tal caso ritenere e dichiarare l’Enel s.p.a. responsabile per il danno arrecato dai propri dipendenti manlevando da ogni responsabilità il C. relativamente all’incidente per cui è causa”.

Su questa base la Corte di merito ha ritenuto che il C., nei confronti dell’Enel, avesse proposto un’azione “che seppure definita di manleva è in realtà di regresso nei confronti di altro soggetto ritenuto corresponsabile”.

Ha, quindi, giudicato ammissibile la chiamata in causa proposta, rigettandola, poi, però, nel merito, perchè difettavano i presupposti per ritenere automaticamente estesa al chiamato la domanda originariamente proposta dagli attori nei confronti del solo C..

Con ciò ha accolto l’appello proposto dall’Enel, che aveva impugnato, per il vizio di extrapetizione, la decisione del primo giudice, con la quale era stato condannato a risarcire, in solido con il C., il danno subito dagli attori per la morte del V..

In questa ottica la Corte di merito ha così motivato “..Si è già visto…. che il C. ha evocato in causa l’Enel non per indicarla quale unica responsabile del danno e quindi quale unico soggetto tenuto nei confronti degli attori in luogo dello stesso C….ma quale soggetto che – per dovere rispondere dell’operato di altri operai che in precedenza avevano omesso di rimuovere un “cavallotto”, omissione addotta dal C. quale causa della morte del V. preminente rispetto alla sua colpa da considerare marginale, ma non quale causa unica – dovesse “manlevarlo” dagli esiti della eventuale condanna pronunciata nei suoi confronti (garanzia piuttosto da qualificare quale regresso nei confronti del corresponsabile)”.

A questa conclusione la Corte di merito, in sostanza, è pervenuta ritenendo l’azione proposta dal C., con la chiamata in causa dell’Enel, un’azione di garanzia , o – come la definisce la stessa sentenza impugnata – “di regresso”; con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa domanda risarcitoria proposta dagli attori nei confronti dell’Enel, la condanna, da parte del primo giudice, dello stesso Ente era stata resa ultra petita e, quindi, andava annullata.

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito non possono essere condivise.

Invero, la finalità del C., nel chiamare in causa l’Enel, era quella di individuare altro soggetto corresponsabile per l’evento dannoso.

Infatti, posto che il C. non poteva sottrarsi alla responsabilità affermata nei suoi confronti in sede penale, con sentenza passata in giudicato, il suo intento, con la chiamata in causa dell’Enel, non poteva avere altra finalità che quella di individuare un ulteriore soggetto corresponsabile dello stesso evento dannoso occorso al V., per il fatto di dipendenti dello stesso Ente, rimasti ignoti, che avevano dimenticato, in occasione di un precedente intervento, il cavallotto rimasto, quindi, sulla linea elettrica.

La stessa sentenza impugnata, infatti, da atto che come accertato in sede penale – l’incidente si verificò per una serie di concause, fra le quali la mancata interruzione della corrente elettrica sul traliccio sul quale operava il V., per la presenza di un c.d.

cavallotto in rame in corrispondenza di uno dei tre coltelli sezionatori, la cui esistenza non risultava segnalata su alcun “rapportino” di lavoro dell’Enel, ed era ignota alle squadre inviate in loco il (OMISSIS).

Il cavallotto non era stato più rimosso da quella squadra di operai del medesimo Ente che aveva operato in precedenza.

La finalità della chiamata dell’Enel, pertanto, era quella di condividere con un altro soggetto la responsabilità per l’evento;

ciascuno per la parte di responsabilità accertata.

D’altra parte, come può ricavarsi dalle indicazioni contenute nel ricorso, e non contestate sul punto dall’Enel, il giudice penale, nel ritenere responsabile dell’evento letale il capo squadra dell’Enel C. – pur con la concorrenza di un comportamento colposo della stessa vittima – non ritenne sufficientemente provata, in quella sede, la commissione dei fatti contestati agli altri operai comandati di eseguire i lavori di disattivazione della linea elettrica (i quali furono assolti dagli addebiti loro ascritti); in particolare, con riferimento alla presenza del c.d. cavallotto lasciato inserito sul luogo.

Dal controricorso si apprende poi che l’Enel non partecipò al processo penale.

Un tale tipo di responsabilità, attribuibile all’Enel per fatto di dipendenti rimasti allo stato ignoti unitamente a quella eventualmente conseguente alla mancata menzione della presenza del cavallotto su alcun rapportino di lavoro dell’Enel – poteva, quindi, formare oggetto di autonomo giudizio civile, ai fini di un’eventuale affermazione di corresponsabilità, con il conseguente concorrente risarcimento del danno.

Non si tratta, nè di chiamata in garanzia (quale ad es. quella tipica dell’assicuratore), nè, di regresso.

Deve, in questa ottica, evidenziarsi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26.1.2006 n. 1522; Cass. 11.8.2004 n. 15563; Cass. 10.5.2002 n. 6771; Cass. 28.3.2003 n. 4740;

Cass. 9.1.1998 n. 135), nell’ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda di quest’ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico, l’individuazione del soggetto effettivamente obbligato.

Analoga estensione non si verifica, invece, nel caso di chiamata del terzo in garanzia, stante l’autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè confluiti in un unico processo.

A tal fine deve rilevarsi che si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l’azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale (v. anche Cass. 29.7.2009 n. 17688).

Nel caso in esame non si versa in ipotesi di domande distinte, – l’una principale e l’altra di garanzia -; nè di azione principale e di regresso; nè, con la chiamata di terzo, il C. ha inteso riversare sul terzo Enel le conseguenze del proprio inadempimento – fatto illecito; quanto piuttosto individuare altro soggetto corresponsabile dell’evento dannoso; soggetto, quindi, effettivamente e direttamente coobbligato alla prestazione pretesa dalle odierne ricorrenti.

Si presenta allora questo problema: se, quando due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la diversità dei fatti che hanno dato causa all’evento dia luogo a diverse obbligazioni risarcitorie od alla stessa.

Per dare soluzione a questo problema sono necessarie alcune puntualizzazioni.

In primo luogo, deve sottolinearsi che allorchè l’evento di danno sia imputabile a più fatti colposi che, in vario modo, vi concorrono, dando luogo a responsabilità per fatto illecito dei loro autori, il danneggiato non ha l’onere di chiamarli in causa tutti; e ciò perchè l’eventuale accertamento del concorso di altri responsabili oltre il convenuto – per il principio di solidarietà nella responsabilità – rende possibile che l’unico convenuto sia condannato per l’intero.

E’ il convenuto, viceversa, che ha interesse a vedere accertato, nel medesimo giudizio, che egli non è responsabile perchè, ad esempio, il fatto a lui addebitato non ha avuto incidenza causale, essendo stato superato da un altro, produttivo questo dell’evento.

E questo interesse è fatto valere con la chiamata in causa del terzo, che è indicato dal convenuto come unico responsabile, ma che potrebbe risultare accertato che, invece, è solo un altro responsabile.

Il fatto che in ipotesi di chiamata del terzo indicato dal convenuto quale unico responsabile – anche in mancanza di un’espressa estensione della domanda proposta dall’attore nei confronti del chiamato – quest’ultimo possa essere dichiarato unico soggetto passivo dell’obbligazione risarcitoria dedotta in giudizio è dovuto al tenore della domanda originariamente proposta, con la quale è stata dedotta in giudizio appunto quella obbligazione.

Ma, le medesime ragioni valgono anche in ipotesi di co- responsabilità, come più sopra delineata.

In questo caso, ad escludere l’estensione automatica della domanda, può essere soltanto l’attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato; diversamente, non si spiegherebbe il perchè dovrebbe essere accollata all’attore la responsabilità processuale verso un chiamato che non ritiene responsabile e che, proprio per tale ragione, non ha convenuto in giudizio.

In altri termini: la diversità del fatto accertato come causa dell’evento, rispetto a quello originario indicato come causa del danno, non determina mutamento dell’obbligazione e, quindi, dell’oggetto della domanda; diversamente, la vicenda, sul piano processuale, non troverebbe giustificazione.

Ad eguale conclusione – per identità di rationes – allora, deve ritenersi possibile pervenire anche quando il convenuto abbia chiamato in giudizio il terzo solo come ” altro” autore colpevole del fatto, o quando sia questo ad essere accertato.

Tirando le fila del discorso, può rispondersi all’originario quesito enunciando il seguente principio: Nell’ipotesi in cui due soggetti concorrono a causare un evento di danno con distinti comportamenti colposi, la responsabilità da fatto illecito da luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno (v. anche Cass. 9.11.2006 n. 23918, in motivazione).

La diversità dei fatti che hanno dato causa all’evento, quindi, non da luogo a diverse obbligazioni risarcitorie, ma alla medesima.

Si possono, ora, calare i principii enunciati nel caso in esame.

Come già rilevato, con la chiamata in causa dell’Enel il C. ha inteso evocare in giudizio un soggetto ritenuto corresponsabile per il medesimo evento dannoso occorso al V..

In tal modo nell’unico giudizio – per lo stesso evento dannoso – confluivano, e dovevano essere accertate, due autonome responsabilità riconducibili, però, al medesimo titolo.

La Corte di merito – ritenendo impropria la definizione contenuta nell’atto di chiamata in causa di terzo di “manleva” – ha qualificato l’azione proposta dal C. “di regresso”.

Ma, il tenore dell’atto di chiamata – quale può ricavarsi dalla stessa sentenza impugnata – è chiaro.

Infatti, pur avendo il C. definito, nelle conclusioni rassegnate, l’azione, di manleva, in realtà intendeva evocare soltanto il concetto di coimputabilità del fatto generatore del danno.

Non si tratta, quindi, di chiamata in garanzia – nè propria, nè impropria – ma di unico fatto causativo della corresponsabilità di due distinti soggetti: il C. e l’Enel.

Sulla base dei principii in precedenza enunciati, quindi – non avendo gli attori dichiarato di non voler estendere la domanda al chiamato – la domanda originariamente proposta dagli attori nei confronti del C. deve intendersi estesa anche all’Enel Distribuzione spa.

L’accertamento in ordine all’eventuale corresponsabilità dell’Enel Distribuzione spa dovrà quindi, formare oggetto del giudizio di rinvio.

All’accoglimento del ricorso principale in ordine al capo della sentenza che aveva assolto da ogni responsabilità e conseguente risarcimento del danno l’Enel Distribuzione spa consegue la cassazione, sul punto, della sentenza impugnata.

L’ulteriore richiesta – formulata soltanto nelle conclusioni del ricorso principale – relativa alla “conferma delle ragioni esposte nell’atto di appello incidentale” – non può essere esaminata in questa sede, mancando qualsiasi articolazione del relativo, specifico motivo di censura della sentenza impugnata e del vizio denunciato (v.

anche Cass. 3.7.2008 n. 18202; Cass. 21.7.2006 n. 16752; Cass. 20.2.2006 n. 3654). Ricorso incidentale condizionato All’accoglimento del ricorso principale consegue l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Con unico motivo di ricorso incidentale condizionato l’Enel Distribuzione spa denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2055 e 2049 c.c., nonchè degli artt. 106 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il motivo non è fondato.

Le conclusioni cui si è pervenuti con l’esame del ricorso principale, e che qui si richiamano, rendono evidente l’inconsistenza della censura avanzata con il ricorso incidentale condizionato.

Il C. – come si è già visto – non ha proposto nei confronti dell’Enel una “tipica azione di garanzia” – come la definisce il ricorrente incidentale condizionato -, ma ha evocato una responsabilità dell’Enel per fatto dei propri dipendenti, concorrente con la propria, accertata in sede penale.

Il fatto, poi, che la responsabilità dell’Enel ai sensi dell’art. 2049 c.c., sia qualificabile come indiretta non esclude che l’Ente debba essere chiamato a risarcire il danno, dagli stessi provocato, in via diretta, proprio per il rapporto di lavoro intercorrente fra i primi ed il secondo.

Nè può convenirsi con la stessa prospettazione dell’Enel che ritiene inammissibile la chiamata in causa del terzo per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c..

Il C., infatti, con l’eventuale accertamento di una corresponsabilità, da parte dell’Enel, nella causazione dell’evento, potrebbe, in ipotesi, rivalersi sullo stesso Ente nella misura e nei termini di un tale riconoscimento; di qui l’interesse alla chiamata.

Conclusivamente, il ricorso principale va accolto, la sentenza cassata per le ragioni e nei termini indicati, e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Il ricorso incidentale condizionato va rigettato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale condizionato.

Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

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