Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5056 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 21/02/2017, dep.28/02/2017),  n. 5056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

D.A., in qualità di genitore nonchè amministratore di

sostegno di D.G., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Francesco Di

Mundo, con domicilio eletto nello studio dall’Avvocato Maria Carmela

Lavorato in Roma, via Cortina D’Ampezzo, n. 251 (studio legale

D’Addabbo);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Palmi depositata in data 13

aprile 2015.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 21

febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per

l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso ai sensi della L. 1 marzo 2006, n. 67, artt. 3 e 4 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), depositato in data 31 luglio 2014, D.A., genitore e amministratore di sostegno della figlia D.G., ha chiesto accertarsi che la sospensione del servizio di trasporto della figlia disabile, da parte del Comune di (OMISSIS), costituisce una discriminazione, e per l’effetto ordinarsi all’Ente territoriale la cessazione del comportamento discriminatorio e il ripristino del servizio, comunque garantito ad altri soggetti, con la condanna del Comune al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.

Il Comune di Laureana di Borello, nel costituirsi in giudizio, ha negato di avere posto in essere un comportamento discriminatorio, sostenendo che il servizio di trasporto, già apprestato in favore di D.G., è stato interrotto nel 2013 per problemi di natura economica e logistica.

2. – Il Tribunale di Palmi, con ordinanza in data 13 aprile 2015, ha dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda azionata, assegnando termine per la riassunzione della causa dinanzi al competente giudice amministrativo.

Il Tribunale ha rilevato che la L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 26 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) attribuisce alla pubblica amministrazione il potere discrezionale di riconoscere il servizio assistenziale, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati sulla base di una compatibilità con le risorse di bilancio, sicchè la posizione del beneficiario avrebbe la consistenza dell’interesse legittimo.

3. – Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale il D. ha proposto ricorso, con atto notificato il 17 giugno 2015, sulla base di un motivo.

L’intimato Comune non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 67 del 2006, art. 3) il ricorrente sostiene che la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario, trattandosi di controversia in tema di discriminazioni e disparità di trattamento. La discriminazione discenderebbe dalla circostanza che il servizio di trasporto, assicurato dal Comune a favore di altri soggetti disabili, sarebbe stato sospeso, o meglio interrotto, alla figlia del ricorrente, che in precedenza ne aveva fruito regolarmente.

2. – Il ricorso è inammissibile.

3. – L’ordinanza impugnata, con cui il Tribunale ordinario ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, essendo stata resa in esito al procedimento antidiscriminatorio, era appellabile, e non impugnabile direttamente per cassazione.

3.1. – Ed infatti:

– del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 28 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54) ha ricondotto le controversie in materia di discriminazione al modello del rito sommario di cognizione;

– il D.Lgs. n. 150 del 2011, non ha espressamente escluso l’appellabilità dell’ordinanza del tribunale con la quale si chiude il primo grado del procedimento sommario di cognizione in materia di discriminazione, e ciò a differenza di quanto stabilito per altri procedimenti richiamati nello stesso capo 3^, anch’essi regolati secondo il modello del rito sommario di cognizione (così in materia di liquidazione dei compensi di avvocati, ex art. 14; in tema di opposizione a decreto di pagamento delle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 15; in materia di espulsione degli stranieri non appartenenti all’Unione europea, ex art. 18), dove “l’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”;

– trova pertanto applicazione, in difetto di norme di deroga, l’art. 702-quater c.p.c.: disposizione, questa, costantemente interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 6-1, 27 marzo 2014, n. 7258; Cass., Sez. 2, 2 novembre 2015, n. 22387) nel senso che, non solo l’ordinanza di accoglimento della domanda, ma anche quella che la rigetta o la dichiara inammissibile, è appellabile.

4. – La censura con la quale si assume l’erroneità della statuizione sulla giurisdizione, inammissibile come motivo di ricorso per cassazione ordinario, non può neppure convertirsi in regolamento preventivo di giurisdizione, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 41 c.p.c..

Infatti, il regolamento preventivo di giurisdizione, che costituisce uno strumento preventivo per l’immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, è inammissibile dopo che il giudice di merito ha emesso una sentenza, anche se solo limitata alla giurisdizione, perchè in tal caso la decisione sul punto va rimessa al giudice di grado superiore (Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10315; Cass., Sez. U., 31 ottobre 2008, n. 26296).

5. – Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato Comune svolto attività difensiva in questa sede.

6. – Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile;

dichiara – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2017

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