Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5056 del 16/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 16/02/2022, (ud. 11/01/2022, dep. 16/02/2022), n.5056
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18767-2020 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE,
FRANCESCA VIRGILI;
– ricorrente –
BANCA CREMASCA E MANTOVANA SOC COOP, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, P.ZZA S. ANDREA DELLA VALLE, 3, presso lo studio
dell’avvocato ALBERTO DONNINI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FRANCESCO DENTI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 592/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 10/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
TERRUSI.
Fatto
RILEVATO
che:
il tribunale di Mantova accolse la domanda proposta da C.G. contro Mantovabanca 1896 credito cooperativo (oggi incorporata da Banca cremasca e mantovana soc. coop.) finalizzata a ottenere la rideterminazione del saldo di un conto corrente accesso presso la medesima;
in pendenza dell’appello, il C. convenne la banca in un separato giudizio per sentirla condannare al risarcimento dei danni per illegittima segnalazione a sofferenza di un inesistente debito, e comunque al risarcimento e alla restituzione, anche a titolo di indebito oggettivo, della somma di 186.861,86 EURO, pagata per ottenere la cancellazione della segnalazione;
il tribunale rigettò la domanda di danni e dispose la sospensione del giudizio quanto alla domanda di ripetizione, in attesa del giudicato relativamente alla prima decisione;
C. ha impugnato la sentenza;
la corte d’appello di Brescia ha respinto il gravame con sentenza depositata il 10 giugno 2020, notificata il di successivo;
C. ricorre per cassazione con unico motivo al quale la banca resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato, parimenti sorretto da un solo motivo;
il ricorrente ha depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
I. – con unico motivo il ricorrente principale denunzia una violazione processuale nella quale sarebbe incorsa la corte d’appello;
in particolare, assume violati gli artt. 345 e 112 c.p.c., in relazione all’affermata novità della domanda di danni relativa alla somma sborsata per ottenere la cancellazione dell’illegittima segnalazione a sofferenza; ne deriverebbe, a suo dire, la nullità della sentenza per non aver colto che una simile domanda era stata fin dall’inizio formulata in uno con quella di danni da illegittima segnalazione, e per avere comunque errato a misura del fatto che una simile domanda, ove anche così specificata in appello, si sarebbe dovuta ritenere frutto di semplice emendatio;
II. – il ricorso principale è inammissibile perché, come lo stesso ricorrente con certa qual contraddizione giunge ad ammettere (pag. 11 in fine), la corte d’appello di Brescia, dopo averne predicato la novità, ha in ogni caso respinto la suddetta domanda;
lo ha fatto ritenendola formulata in modo generico, “assorbito ogni altro motivo”;
ciò rappresenta una ratio decidendi concorrente e autonoma, e soprattutto implica che sia avvenuto l’esame di quella medesima domanda – e non importa stabilire se ciò sia stato fatto in modo corretto o meno;
difatti è decisivo che non siano state prospettate censure avverso la suddetta ratio;
III. – configurandosi una pronuncia basata su distinte rationes decidendi, rese evidenti dall’uso dell’avverbio “inoltre” che compare a pag. 7 della motivazione, ciascuna di per sé sufficiente a sorreggere la soluzione negativa adottata, era onere del ricorrente impugnarle tutte, a pena di inammissibilità – per l’appunto – del ricorso per cassazione; cosa che il ricorrente non ha compreso, come si desume dell’obiezione sollevata in memoria;
in questa egli ha insistito nell’affermare che il suo ricorso non sarebbe “incompleto”, perché “redatto in assoluta conformità allo schema di cui ai protocolli d’ intesa tra la Cassazione e il CNF”, perché “gli atti e documenti citati sono stati debitamente allegati”, perché “il fatto processuale e le difese delle parti sono chiaramente esposti” e perché, nel motivo di ricorso, “e’ trascritta la motivazione della sentenza che si assume erronea e si sono svolte le critiche alla stessa per violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.”;
ma è intuitivo che il problema non è questo: il problema è che il ricorso, redatto finanche nei termini riferiti in memoria, è stato delimitato dalla censura di violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., donde non è stata impugnata la seconda concorrente ratio della decisione d’appello mediante la quale la pretesa è stata comunque disattesa;
IV. – quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio non censurata (v. Cass. n. 13880-20), o comunque per difetto di interesse (v. Cass. n. 18641-17);
V. – il ricorso incidentale della banca è assorbito; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 6.100,00 EURO, di cui 100,00 EURO per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2022