Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5055 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 10/01/2017, dep.28/02/2017), n. 5055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27741-2015 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA,
con ordinanza n. 1823/2015 depositata il 26/11/2015 nel procedimento
vertente tra:
I.M., I.A., IA.AN., I.P.;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –
contro
PROVINCIA DI CATANZARO;
– resistente non costituitasi in questa fase –
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/01/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SERGIO DEL CORE, il quale conclude che va dichiarata la
giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di indennità di
occupazione legittima.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato:
1) che il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza del 24.11.011, decidendo nella causa promossa da I.M., A., An. e P. per ottenere la cond a. della Provincia di Catanzaro al risarcimento dei danni subiti per la perdita di terreni di loro comune proprietà – occupati ed irreversibilmente trasformati dall’ente convenuto in difetto di emissione di decreto di esproprio – nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, ha declinato la propria giurisdizione su entrambe le domande, in favore del giudice amministrativo;
2) che il TAR della Calabria, dinanzi al quale gli attori hanno riassunto il giudizio, ha, con ordinanza del 26.11.015, sollevato conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla sola domanda di corresponsione delle somme pretese dagli attori a titolo di indennità di occupazione legittima;
3) che le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi della L. n. 80 del 1998, art. 34, come sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7, comma 1, lett. b), (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario;
4) che pertanto, previa cassazione del capo della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda, le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, funzionalmente e territorialmente competente a decidere, la quale liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
dichiara la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima proposta da I.M., A., An. e P. contro la Provincia di Catanzaro; cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia e rimette le parti dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017