Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5055 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29651-2014 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO

D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO GRASSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA DE MICHELE;

– ricorrente –

contro

E.N.P.A.C.L. – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI

CONSULENTI DEL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 140,

presso lo studio degli avvocati FORTUNATO VITALE, LUCIA VITALE,

TERESA VITALE che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6250/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/07/2014 R.G.N. 3098/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 6250/2014, rigettava l’appello proposto dall’avv. G.L. avverso la sentenza che aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti dell’ENPALC (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Consulenti del Lavoro), ente presso il quale il G. aveva svolto la sua attività di consulente legale per la gestione di pratiche contributive e di collaborazione con la Presidenza e la Direzione generale.

1.1. Il ricorrente aveva agito per rivendicare il pagamento della somma di Euro 1.406.007,20 a titolo di crediti maturati; in via subordinata aveva rivendicato la stessa somma a titolo di risoluzione dell’accordo di transazione del maggio 2002, in quanto concluso sul presupposto essenziale, falsamente dichiarato dall’Ente nel momento in cui aveva ottenuto le rinunce di ricorrente, di piena ricostituzione del rapporto fiduciario.

1.2. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per essere tardiva l’impugnazione dell’accordo di transazione, proposta oltre il termine di cui all’art. 2113 c.c.. Quanto alla domanda subordinata di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c., aveva ritenuto che essa non potesse riguardare la transazione, che aveva avuto pacificamente esecuzione mediante il versamento all’avv. Gr. della somma di Euro 505.183,79, ma l’accordo di collaborazione sottoscritto contestualmente e che tuttavia le somme dovute per tale collaborazione erano state versate; che inoltre in un contratto di consulenza l’obbligo del committente consiste nel versare il corrispettivo, non essendovi neppure un obbligo di richiedere la prestazione; che non era neppure ravvisabile un interesse del ricorrente ad ottenere la risoluzione della collaborazione, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione della coeva rinuncia ai diritti pregressi, poichè non vi era nesso tra l’eventuale risoluzione del secondo accordo e le somme pretese, tutte relative ai compensi rivendicati per il primo rapporto di collaborazione svoltosi in esecuzione dell’originario accordo; che doveva escludersi qualsivoglia raggiro ad opera dell’ente, stante il chiaro tenore del secondo accordo di collaborazione e delle garanzie riconosciute al professionista.

1.3. A fronte di tale decisione, le censure dell’appellante erano incentrate sulla statuizione di tardività dell’impugnazione ex art. 2113 c.c. per essere erroneo il presupposto che tale accordo fosse novativo e autonomo, mentre si era in presenza della mera prosecuzione del rapporto di collaborazione in essere, da cui la tempestività dell’impugnazione delle rinunce intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.

2. La Corte di appello, per quanto ancora qui rileva:

– confermava la statuizione di decadenza per mancata impugnazione entro il termine semestrale di cui all’art. 2113 c.c. dalla data del perfezionamento della transazione;

– affermava che, in ogni caso, l’impugnazione di tale accordo era infondata, in quanto al punto “E” del medesimo atto il G. aveva espressamente rinunciato a qualsivoglia pretesa relativa all’assistenza e all’opera di consulenza prestata in favore della Presidenza e della Direzione Generale dell’Ente dal 1984 sino alla data dell’accordo medesimo, in cambio della somma di Euro 505.183,79, e al punto “G” aveva espressamente dichiarato di non avere altro a pretendere per i titoli di cui all’intercorso rapporto, anche se non espressamente citati, nè per alcun altro titolo o ragione derivante dal rapporto, rinunciando espressamente ad ogni eventuale, ulteriore pretesa, diritto e azione;

– riteneva infondata la tesi dell’appellante secondo cui la rinuncia di parte dei suoi compensi professionali era condizionata alla reintegra in tutte le funzioni svolte nelle precedenti consiliature, tesi che non aveva trovato riscontro nella transazione;

– affermava, quanto agli ulteriori motivi di gravame, di condividere la natura novativa dell’accordo di collaborazione in pari data 23 maggio 2002, con cui le parti avevano inteso regolare dalla data del 1 giugno 2002 in modo differente il rapporto di collaborazione in essere, avendo previsto un compenso forfettario anzichè un compenso per ciascuna pratica; con tale accordo era stato previsto un rapporto di collaborazione generale e di consulenza stragiudiziale, avente ad oggetto le attività specificamente ivi descritte, e l’unico obbligo gravante sull’Ente consisteva nella corresponsione del corrispettivo annuale, ma non anche nell’obbligo di avvalersi delle prestazioni del G.; il corrispettivo era stato pacificamente versato per tutta la durata della collaborazione; nè la circostanza che l’Ente si fosse avvalso, oltre che dell’opera del ricorrente, anche di altri avvocati per lo svolgimento di alcune pratiche poteva configurare inadempimento dell’accordo.

3. Per la cassazione di tale sentenza l’avv. G. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi, cui ha resistito l’Ente con controricorso.

4. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1230 e 1231 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) e omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) nella parte in cui la sentenza non aveva ritenuto che gli accordi di collaborazione intercorsi tra le parti, sia quello precedente che quello successivo all’atto negoziale, avessero identico oggetto. Si assume che si trattava sempre di consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, prestazione che veniva offerta a titolo oneroso. Il secondo accordo non veniva a recidere il primo, ma interveniva a regolamentare solo alcune parti di esso. Era stata omessa qualsiasi indagine sull’animus novandi. Si ribadisce che l’oggetto della prestazione richiesta all’avv. G. era sempre rimasto identico e che si era in presenza di un unico ininterrotto rapporto di collaborazione sin dall’origine.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 2113 c.c. Si assume che, per effetto dell’accoglimento del primo motivo, le rinunce operate dall’avv. Gr. erano da collocare all’interno dell’unico rapporto in collaborazione parasubordinata intrattenuto con l’ENPALC sin dal 1980, con la conseguenza che nessuna decadenza era maturata, essendo tempestiva l’impugnazione della rinuncia avvenuta entro sei mesi dalla cessazione dell’unico rapporto di collaborazione.

3. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la sentenza omesso di considerare fatti decisivi per il giudizio e precisamente che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, le rivendicazioni del ricorrente erano state chiarite sin dall’atto introduttivo e riguardavano le competenze spettanti per il recupero stragiudiziale delle morosità contributive e il compenso per attività di consulenza svolta a favore della Presidenza e della Direzione Generale. Erroneamente la sentenza aveva affermato che era mancata la specificazione dei titoli della rivendicazione giudiziale, mentre le richieste erano state redatte in applicazione dei minimi di tariffa.

4. Il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di appello ritenuto che nessuna censura fosse stata svolta avverso la mancata ammissione dei mezzi istruttori in primo grado e che comunque gli stessi fossero irrilevanti ai fini del decidere. Si oppone che sin dal ricorso introduttivo il ricorrente aveva articolato i capitoli di prova diretti a dimostrare le modalità con cui si era svolto il rapporto dal suo inizio e la sussistenza di un vincolo di parasubordinazione con l’Ente e che tale richiesta era stata rinnovata in appello. Si evidenzia che, una volta accolti i precedenti motivi sulla tempestività dell’impugnazione della rinuncia, ne consegue la rilevanza dei mezzi di prova.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 2702 c.c. e art. 215 c.p.c. in ordine al passaggio argomentativo della sentenza in cui, affermando che l’accordo di collaborazione del 29 maggio 2002 aveva durata prefissata di cinque anni senza previsione di un suo tacito rinnovo in carenza di disdetta, aveva aggiunto che tale accordo era l’unico sottoscritto da entrambe le parti (“… l’unico sottoscritto da entrambe le parti a differenza di quello allegato al n. 13”).

6. I primi due motivi sono strettamente connessi, in quanto il secondo presuppone l’accoglimento del primo, il quale è inammissibile in quanto tende ad un inammissibile riesame del merito del contenuto della transazione e del nuovo accordo sottoscritto in pari data.

7. Innanzitutto, di tali atti non vi è una compiuta trascrizione nel ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Vi è solo un breve cenno a pag. 30 del ricorso, dove vengono riportati due passaggi dell’accordo del 2002 per ribadire che l’oggetto della prestazione era rimasto identico. La censura è inammissibile, in quanto parte ricorrente omette di indicare il contenuto del documento, in violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

7.1. Secondo giurisprudenza costante di questa Corte, il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci l’omessa od inesatta valutazione di atti o documenti prodotti in giudizio, anche ove intenda far valere un vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, è onerato, a pena di inammissibilità del ricorso, non solo della specifica indicazione del documento e della chiara indicazione del nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, ma anche della completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti e dei documenti così da rendere immediatamente apprezzabile dalla Suprema Corte il vizio dedotto (v. tra le tante, Cass. n. 14107 del 2017).

8. Per altro verso, va rilevato che il ricorrente si è limitato ad opporre la propria diversa interpretazione degli atti all’interpretazione e valutazione compiuta dal giudice di merito. Non è censurato alcun vizio di ermeneutica negoziale. Il motivo è dunque inammissibile anche sotto tale diverso profilo, dovendosi ribadire che, in tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata (Cass. n. 15471 del 2017). In altri termini, il ricorso in sede di legittimità, riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo, laddove censuri l’interpretazione del contratto accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (Cass. n. 18375 del 2006).

8.1. La Corte di appello ha esaminato il contenuto del nuovo accordo e ne ha rilevato la diversità rispetto al rapporto di collaborazione in essere a quella data, riconoscendo un contenuto novativo e una volontà delle parti di ridefinire i termini della collaborazione e non solo le modalità di pagamento dei compensi.

8.2. Deve pure ribadirsi che, ad integrare la novazione del contratto, occorre, oltre al mutamento dell’oggetto o del titolo della prestazione, l’animus e la causa novandi, consistenti, il primo, nella manifestazione inequivoca dell’intento novativo e, la seconda, nell’interesse comune delle parti all’effetto novativo. L’accertamento se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto, le parti abbiano voluto o meno stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito, la cui valutazione e insindacabile in cassazione se logicamente e correttamente motivata (cfr. Cass. n. 9280 del 2005, conf. Cass. 262 del 2006, 11672 del 2007). In particolare, l’accertamento dell’animus novandi, risolvendosi nella ricerca e nell’interpretazione della volontà negoziale, è riservato al giudice del merito ed è sottratto al sindacato di legittimità, ove il convincimento cui ha dato luogo sia sorretto da motivazione adeguata e giuridicamente corretta (Cass. n. 4544 del 1985, n. 2686 del 1980).

9. Il terzo e il quarto motivo restano assorbiti, stante il rigetto dei precedenti. A fronte della ritenuta novazione, ne è conseguita la tardività della impugnazione ex art. 2113 c.c. sulla rinuncia alle pretese afferenti al primo rapporto di collaborazione intercorso tra le parti.

9.1. Anche il giudice di appello, come il Tribunale, ha ritenuto l’irrilevanza di ulteriori accertamenti istruttori, una volta ritenuta la decadenza dall’impugnazione della transazione e della rinuncia ex art. 2113 c.c..

10. Il quinto motivo attiene ad un mero passaggio argomentativo contenuto nella sentenza impugnata, del quale non è chiarito dal ricorrente quale rilevanza possa avere ai fini del decidere. In ogni caso, la mancata trascrizione dei due atti messi a confronto (docc. 13 e 14 del fascicolo di merito), non consente a questa Corte di valutarne la concludenza.

10. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate – sulla base del valore della causa, quale dichiarato nello stesso ricorso – nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

11. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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