Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5055 del 05/03/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 5055 Anno 2018
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 21908-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3418

contro

MORELLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA NAPOLEONE III n. 28, presso lo studio
dell’avvocato DANIELE LEPPE, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 05/03/2018

dall’avvocato SERGIO BELLOTTI, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 3533/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/09/2011 R.G.N.
131/2009;

udienza del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l’accoglimento parziale del quarto motivo;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Rg n. 21908/2012
Svolgimento del processo
1)Con sentenza del 27.9.2011 la Corte d’appello di Roma ha confermato il Tribunale
di Roma che ha accertato l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato tra il
ricorrente Massimo Morelli e Poste Itgaliane spa con riferimento ai contratti di lavoro
da considerarsi nulli per

indeterminatezza dell’oggetto, mancando l’indicazione specifica delle

ragioni

giustificatrici della fornitura nel caso concreto.
2)La Corte ha ritenuto che il sistema dettato dall’art.10 comma 2 della legge
n.196/1997, che sanziona con la trasformazione del contratto per prestazione
temporanea in contratto a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice solo l’ipotesi
di omissione dell’indicazione nel contratto della data di inizio e termine della missione,
non può ritenersi esaustivo delle conseguenze dell’illecito ricorso al lavoro
temporaneo, ma che va coordinato con l’operatività della legge 1369/60 in materia di
interposizione vietata. Secondo la corte di merito doveva ritenersi che tanto nel
contratto di lavoro individuale, quanto in quello di fornitura non fosse indicata la
causale dell’assunzione, essendo stato solo genericamente riportato che l’impresa
utilizzatrice aveva richiesto lavoratori con mansioni di addetti allo smistamento per
casi previsti dal CCNL, né si rinvenivano motivi di specificità nei capitoli di prova, a
conferma della documentazione relativa alla presenze ed alle assenze, non essendo
sufficiente il richiamo, peraltro non riportato nel contratto individuale, ad un accordo
del 4.12.2002 con cui erano state definite ulteriori causali di ricorso a prestazioni di
lavoro temporaneo.
3)Quanto agli effetti sanzionatori dell’invalidità dei contratti in esame la Corte di
merito non ha poi ritenuto applicabile l’art.32 della legge 183 /2010.
4)Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Poste italiane spa affidato a
quattro motivi, cui ha opposto difese il Morelli con controricorso. Entrambi le parti
hanno depositato memorie ai sensi dell’art.378 c.p.c.
Motivi della decisione

i

interinale per il periodo 11.3.2004- 30.11.2004,

5)Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione dell’arti commi 2 e 5, dell’art.3 comma 3 e dell’arti° legge n.196/97,
in relazione all’art.360 c.1 n.3 c.p.c.. Secondo la ricorrente nessuna norma della legge
n.196/1997 prevede la specificazione dei motivi quale elemento essenziale del
contratto di fornitura di manodopera. Ma comunque nel contratto di fornitura la
società aveva richiamato la previsione di cui all’arti. comma 2 lettera A)- ossia i casi
previsti dai contratto collettivi di lavoro – e poi dato conto, sin dal primo grado,

sostitutive, richiamate dalla lettera c) dell’arti c.2 citato. La corte avrebbe violato poi
l’art. 10 comma 1 della legge n.196 cit., in base al quale l’indicazione dei motivi non
è elemento essenziale, così che il contratto di fornitura non deve recare tale
indicazione.
2)Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione
dell’art.2697.c.c., oltre che omessa ed insufficiente motivazione in relazione
all’art.360 c.1.n.3 e n.5 c.p.c. : secondo la ricorrente i motivi dell’assunzione per
prestazione di lavoro temporaneo possono essere resi noti soltanto in giudizio, a
seguito della contestazione da parte del lavoratore, non essendo sanzionato dall’arti°
della legge n.196/1997 il difetto di specifica indicazione della causale. Comunque la
Corte non avrebbe tenuto conto delle deduzioni esposte da Poste spa nei capitoli di
prova contenuti nella memoria di costituzione e nel ricorso di appello, così errando
nel disattendere la richiesta di prova testimoniale.
3)Con il terzo motivo di gravame si deduce la violazione dell’arti° n.196/97 e
dell’art. i legge n.1369/1960, per avere errato la corte territoriale sulle conseguenze
sanzionatorie in caso di accertata illegittimità del contratto di fornitura per vizi diversi
da quelli indicati nel comma 2 dell’arti°.
4) con il

quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa

applicazione dell’art.32 della legge n.183/2010 per avere la corte erroneamente
escluso la sua applicabilità, trattandosi invece pur sempre di contratti a termine, e
trattandosi altresì di un giudizio in corso al quale va applicata quindi la norma di cui
all’art.4 bis, inserita nel Dlgs n.368/2001, dalla legge. n.133/2008, di conversione del
DL n.112(2008.
5)I1 primo motivo è fondato. La Corte romana ha ritenuto che la causa giustificatrice
dei contratti di fornitura fosse talmente generica da non consentire in alcun modo di
2

dell’accordo nazionale 4.12.20002 che individua ulteriori causali tra cui anche quelle

verificare a quali esigenze specifiche arr l’impiego del Morelli

fosse collegato

causalmente .
6)Va premesso che l’onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del contratto a
termine è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa
dell’apposizione del termine e la non modificabilità della stessa nel corso del rapporto
e dunque anche nell’ipotesi del contratto di somministrazione o di fornitura le ragioni

solo in un momento successivo, onde evitare qualsiasi deviazione causale del
contratto ( cfr Cass. n.17540/2014).
7)Nel caso in esame tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di merito,
nell’indicare la causale il primo contratto di fornitura stipulato tra le parti nel febbraio
2004 ha fatto espresso riferimento all’art.1 comma 2 lettera a) della legge n.196/97

(casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi), ulteriormente precisando detta ragione con il ” maggiore
fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non
consolidabilii e indicando altresì la mansione, di addetto allo smistamento,
oltre che il luogo di esecuzione della prestazione, l’aeroporto di Roma
Fiumicino. Il successivo contratto dell’ottobre 2004 faceva invece riferimento
alla sostituzione dei lavoratori assenti per aspettativa,congedo,ferie,
partecipazioni di formazione, ovvero di malattia e temporanea inidoneità a
svolgere la mansione assegnata, ricalcando quanto previsto dall’accordo
nazionale collettivo del 4.10.2002, dove erano state individuate ulteriori ipotesi
di ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi del’art.1 comma 2 lettera a)della
legge n.196/97.
8) Non può quindi ritenersi che il contratto, invece di specificare la causale all’interno
delle categorie consentite dalla legge, si sia limitato a parafrasare il testo della stessa
legge, con riferimento indistinto ai casi previsti dal CCNL, senza compiere alcuna
precisazione. In particolare la società, richiamando nei contratti di fornitura il
maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e
non consolidabili e poi anche le esigenze sostitutive , con riferimento all’accordo del
3

della stessa devono essere contenute nel contratto economico, non potendo risultare

dicembre 2002, ha indicato sia pure in maniera non dettagliata le ragioni sottese
all’assunzione.
9) Come ritenuto da questa Corte, con orientamento oramai consolidato ( cfr Cass.
1576/201 ass. 23119/2010, Cass.n.10068/2013, Cass. n. 1246/2016) nelle ipotesi
di contrad a termine stipulati per ragioni sostitutive in realtà aziendali complesse ,
quali quella di Poste Italiane spa, dove la sostituzione non può essere riferita ad una
sola persona ma ad una situazione produttiva specifica di temporanea scopertura,

può ritenersi soddisfatto oltre che

dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione di elementi ulteriori, quali
l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, e quindi di verificare
la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti con contratto a
termine per lo svolgimento di una data funzione aziendale e le scoperture che per
quella stessa funzione si sono realizzate per il periodo dell’assunzione, anche senza ch
si sia identificazione nominativa del sostituito .

D
\

10) Ed anche il giudizio, formulato dalla corte territoriale, di genericità dei capitoli di
prova, come di irrilevanza e di genericità del documento indicante il numero delle
giornate di assenza del personale a tempo indeterminato, addetto all’ aeroporto di
Fiumicino , non assurge a distinta ed autonoma ratio decidendi in ordine alla mancata
prova della relazione tra ragioni indicate nelle causali ed effettivo impiego del
lavoratore, ma costituisce piuttosto e pur sempre ragionamento finalizzato a
dimostrare la genericità della causale dei contratti di fornitura.
11)Pertanto , accertata la specificità e dunque la legittimità

l’onere di specificare tali ragioni sostitutive

della clausola dei

contratti di fornitura, dovrà verificarsi sulla base di un’autonoma indagine valutativa
delle prove offerte dalla società, su cui incombe il relativo onere ai sensi dell’art.2697
c.c., e dunque sulla base delle allegazioni e delle deduzioni che Poste spa ha svolto
con la memoria di costituzione di primo grado, se vi sia o meno rispondenza tra le
causali enunciate nei contratti di cui è causa e la concreta assegnazione del
lavoratore a mansioni ad essa confacenti. Operazione che è demandata al giudice di
merito.
4

N

12)La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto,
restando assorbiti gli altri tre , con rinvio della causa ad altro giudice, individuato in
dispositivo, il quale nel riesame dei punti oggetto dell’annullamento, si atterrà ai
criteri già indicati al paragrafo n.11. Allo stesso giudice si demanda anche la
regolazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.

anche per le spese alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.
Roma, 13 settembre 2017

Laura Curcio

Vincenzo Di Cerbo

Accoglie il primo motivo,assorbiti gli altri , cassa la sentenza impugnata a rinvia ,

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