Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5055 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 02/03/2011), n.5055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere

Flaminio n. 26, presso l’avv. BALDI Giuseppe, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Ilaria Lanteri, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 78/24/04, depositata il 16 giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’Avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per la

controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. N.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, in controversia concernente una cartella di pagamento per imposta di successione, nel corso della quale la contribuente aveva impugnato il diniego opposto dall’Ufficio all’istanza di definizione agevolata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente dinanzi al giudice a quo, avendo questi ritenuto che la stessa non avesse alcun interesse concreto ad impugnare una sentenza a lei favorevole.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata, rispettivamente per vizio di extrapetizione e di omessa pronuncia, lamentando che il giudice d’appello non ha compreso l’oggetto dell’impugnazione, che era costituito non già dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 40/11/02, depositata il 22 marzo 2002 (che aveva accolto il ricorso, annullando la cartella di pagamento), bensì dal provvedimento di diniego di condono della lite pendente, notificatole dall’Ufficio in data 16 gennaio 2004.

Con il terzo ed ultimo motivo, poi, denuncia, in via subordinata, la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, nonchè vizio di motivazione, in ordine alla questione della definibilità della controversia.

2. E’ pacifico in causa che la N. ha proposto, avverso il provvedimento di diniego di definizione della lite (intervenuto, come detto, dopo il deposito della sentenza di primo grado sopra citata) due ricorsi distinti, uno dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, poi deciso con la sentenza impugnata in questa sede, e l’altro dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

Questo secondo processo si è definitivamente concluso con l’ordinanza di questa Corte n. 25659 del 2009, depositata il 4 dicembre 2009, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 99/35/06 del 30 novembre 2006, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso, sopra menzionato, proposto dalla N. avverso il diniego di condono.

Va, pertanto, rilevato d’ufficio (cfr. Cass., Sez. un., n. 26482 del 2007) l’intervenuto giudicato – in senso negativo – sulla questione della definibilità della controversia de qua, con effetto preclusivo di ogni ulteriore discussione sulla questione medesima.

3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alle spese, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2500,00 per onorari, più Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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