Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5054 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22492-2014 proposto da:

R.G., R.M.A. n. q. di eredi di

L.M. vedova R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che li rappresenta

e difende;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5399/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/09/2013 R.G.N. 5458/2010;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 5399/2013, rigettava l’appello proposto da L.M. ved. R. avverso la sentenza del locale Tribunale che, pronunciando sul ricorso volto ad ottenere l’accertamento del diritto alla maggiorazione del trattamento pensionistico L. n. 140 del 1985, art. 6 aveva dichiarato la nullità della procura rilasciata dalla ricorrente al difensore.

1.1. Il giudice di primo grado aveva evidenziato che il potere di certificazione dell’autografia della procura non opera nei confronti di procura rilasciata all’estero e aveva ritenuto non operante, nel caso di specie, la presunzione che la procura fosse stata rilasciata in Italia, poichè la ricorrente risiedeva in (OMISSIS) e la stessa non si era presentata a rendere le risposte all’interrogatorio formale sulla circostanza del rilascio della procura.

1.2. Nell’atto di appello la parte aveva ribadito che l’autentica della sottoscrizione è effettuata da parte di un difensore esercente in Italia e che pertanto è da presumere che il mandato e l’autenticazione della sottoscrizione siano avvenuti sul territorio italiano, anche qualora il mandante sia residente all’estero, in difetto di prova contraria.

1.3. Tale censura veniva respinta dalla Corte d’appello, in quanto:

– la presunzione di rilascio della procura in Italia era da ritenere superata in virtù degli elementi probatori acquisiti al processo: oltre alla mancata indicazione del luogo del rilascio e al fatto che la ricorrente risiedeva in (OMISSIS), occorreva rilevare la mancata comparizione della ricorrente a rendere risposta all’interrogatorio formale deferito sul capitolo formulato dall’Inps, per cui era da ritenere ammessa, unitamente agli altri elementi menzionati, ai sensi dell’art. 232 c.p.c. la circostanza dedotta;

– trattandosi di questione rilevabile d’ufficio, la costituzione tardiva dell’Inps in primo grado non ostava all’esercizio da parte del giudice dei poteri di cui all’art. 421 c.p.c., atteso che l’accertamento in ordine alla nullità della procura alle liti è questione attinente al controllo della sussistenza dei presupposti processuali dell’azione e tale controllo, riguardando l’ordine del processo, rientra tra i poteri ufficiosi del giudice, esercitabili in ogni stato e grado del giudizio;

– anche se si dovesse accedere alla tesi di parte appellante sull’inammissibilità dell’interrogatorio formale in virtù della costituzione tardiva dell’Inps, la domanda della ricorrente, volta ad ottenere la maggiorazione del trattamento pensionistico in dipendenza della condizione di ex combattente, sarebbe in ogni caso destituita di fondamento per difetto di prova ed infatti l’INPS aveva espressamente contestato l’idoneità probatoria della copia fotostatica del foglio matricolare, chiedendo l’esibizione dell’originale; poichè la parte appellante era rimasta inadempiente a tale incombente, non avendo esibito l’originale del documento, pur sollecitata a provvedervi, la copia fotostatica espressamente contestata non poteva ritenersi idonea ai sensi dell’art. 2719 c.c. a dimostrare la qualità di combattente, quale presupposto fondante la domanda azionata.

2. Per la cassazione di tale sentenza R.G. e R.M.A., quali eredi di L.M. ved. R., hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Ha resistito l’Inps con controricorso.

3. Il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Ha fatto seguito memoria difensiva di parte ricorrente ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1, lett. f, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197) per evidenziare l’esistenza di un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte e chiedere che sia rimessa alle sezioni unite la soluzione della questione se, in caso di difetto di legitimatio ad processum, il giudice anche in sede di legittimità ne debba disporre la sanatoria a prescindere dall’esistenza di una esplicita richiesta nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre, si chiede che le sezioni unite si pronuncino anche sull’applicazione dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla L. n. 69 del 18 giugno 2009, anche a giudizi instaurati prima ma pendenti all’atto della sua entrata in vigore.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riguardo all’art. 182 c.p.c., come novellato, e degli artt. 2697,2719 c.c. e artt. 112,215 e 232 c.p.c..

Si assume che l’art. 182 c.p.c. configura un obbligo del giudice di invitare le parti alla regolarizzazione del mandato alle liti ritenuto nullo, nel senso che il giudice istruttore deve fissate alla parte un termine perentorio per il rilascio della procura permettendo per tale via la sanatoria del vizio dal momento dell’instaurazione del rapporto processuale. Si citano le sentenze delle Sezioni unite n. 28337 del 2011 e n. 9217 del 2010.

E’ allegata al ricorso una procura speciale alle liti rilasciata in data 27 giugno 2014 dagli eredi della R., con sottoscrizione autenticata dal funzionario del Consolato generale d’Italia a (OMISSIS), delegato alle funzioni notarili dal Console, e si sostiene che con essa si è ratificato il mandato conferito per il giudizio di appello e per il giudizio di primo grado precedenti.

Si censura la sentenza altresì per avere posto a fondamento del decisum la circostanza della residenza all’estero, la mancata indicazione della data del rilascio del mandato e la mancata risposta dell’interpello, omettendo di considerare che secondo la giurisprudenza di legittimità la presunzione di rilascio in Italia opera indipendentemente dall’indicazione del luogo di rilascio e del fatto che la parte conferente sia residente all’estero.

Inoltre, l’INPS si era costituito tardivamente in giudizio; pertanto, il Tribunale non avrebbe potuto ammettere il mezzo di prova nè tantomeno decidere sulle istanze dalle quali l’istituto era irrimediabilmente decaduto.

Infine, quanto alla mancata risposta all’interrogatorio formale ai sensi dell’art. 232 c.p.c., deve ritenersi che la mancata risposta non possa automaticamente costituire una confessione e che la stessa debba sempre essere suffragata da altri elementi di prova.

Quanto invece alla prova dei requisiti costitutivi del diritto alla maggiorazione dei ratei pensionistici per i benefici combattentistici, si assume che dalla lettura della comparsa di primo grado e dal verbale di causa poteva evincersi che l’Inps non aveva mai contestato in primo grado la conformità all’originale del documento relativo al foglio matricolare e che di conseguenza la decisione sulla conformità o meno della copia all’originale è da ritenersi illegittima per violazione degli artt. 112,115 e 345 c.p.c. e art. 2719 c.c.. Seppure l’Inps avesse contestato tale conformità nella sua prima difesa, l’eccezione non avrebbe potuto trovare ingresso stante la tardività della costituzione stessa.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. Rileva il Collegio che – quanto al dovere del giudice di promuovere la sanatoria della nullità della procura alle liti ai sensi dell’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009 e con riferimento a giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore – l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando un termine alla parte, che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa con effetti “ex tunc” e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010), va intesa nel senso che il principio della sanabilità della nullità non si estende anche al caso, diverso rispetto a quello esaminato dalle sezioni unite, del vizio della procura alle liti.

2.2. Si è chiarito infatti che il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che prevede tale obbligo per il giudice che rilevi la nullità della procura, non si applica retroattivamente poichè la norma non ha portata meramente interpretativa stante il suo tenore testuale fortemente innovativo (cfr. da ultimo Cass. 29/03/2019 n. 8933).

2.3. Già con sentenza n. 21811 del 2006 si precisò che il problema della validità della procura alla lite, sotto il profilo dello jus postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), dovesse essere tenuto distinto da quello della capacità processuale, regolato invece dall’art. 182 c.p.c.. Il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator e cioè del soggetto privo della capacità processuale di proporre la domanda.

2.4. Successivamente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13431 del 2014, affermarono che gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza potevano essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) e che tale principio non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

2.5. Si tratta di principi più volte affermati anche da questa Sezione (cfr. Cass. n. 30245 del 2017 e 21666 del 2018) e da altre Sezioni della Corte (tra le varie Cass. n. 26465 del 2011 e nn. 21753 e 21754 del 2013) ai quali il Collegio intende dare continuità.

2.6. Va ribadito che la regola introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 non costituisce uno strumento idoneo a scardinare il sistema processuale imponendo ingiustificabili regressioni nello sviluppo della dinamica del processo. Al contrario, essa impone una positiva collaborazione fra i soggetti del processo stesso in un’ottica antiformalistica della casistica di cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è fatta interprete in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi, ispirandosi all’art. 6 p. 1 della Convenzione EDU, che tutela il “diritto a un tribunale” (cfr. recentemente Cass. Sez. U. n. 26338/2017 e Cass. n. 30245 del 2017 già citata).

3. Alla luce dei principi esposti, non sussistono i presupposti per un nuovo invio alle sezioni unite della questione relativa all’interpretazione dell’art. 182 c.p.c. come sollecitata dalla ricorrente rammentando che nel caso in esame non trova applicazione la disposizione novellata atteso che il ricorso di primo grado è stato depositato il 1 luglio 2009, per cui non trova applicazione il testo novellato dell’art. 182 c.p.c. che è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009 (art. 58), ossia dopo il 4 luglio 2009.

4. Nè l’originaria inesistenza della procura è sanata dal mandato depositato con il ricorso in cassazione, valendo le considerazioni sopra esposte. Si tratta di mandato che, all’evidenza, è stato rilasciato addirittura dopo la sentenza di appello in occasione del conferimento della procura per il giudizio di cassazione ed inoltre la nuova procura è stata conferita dagli eredi e giammai potrebbe sanare il vizio della procura alle liti rilasciata dal de cuius (cfr. Cass. n. 11377 del 2014, 11552 e 11375 del 2014).

5. Quanto alla possibilità per il giudice di merito di disporre d’ufficio accertamenti istruttori per la verifica della valida instaurazione del rapporto processuale, questa Corte si già pronunciata affermando che nelle controversie in materia di lavoro, il giudice può disporre d’ufficio, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., comma 2, l’ammissione di mezzi istruttori in ordine al luogo di rilascio della procura alle liti, in quanto presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale, quali, nella specie, la richiesta di produzione dei titoli di viaggio attestanti la presenza in Italia del mandante e l’interrogatorio formale della stessa parte, in modo da ritenere all’esito la sussistenza di elementi di giudizio integrativi idonei a concludere che sia stata acquisita la prova contraria al rilascio nel territorio dello stato di detta procura (Cass. n. 12068 del 2015).

6. Per quel che concerne il ragionamento seguito dalla Corte territoriale in ordine al superamento della presunzione del rilascio della procura alle liti in Italia (residenza all’estero, mancata comparizione all’interrogatorio formale), si osserva che lo stesso è sorretto da adeguata motivazione ed è esente da vizi di ordine logico – giuridico, per cui sfugge all’apodittica censura di malgoverno del potere di riparto dell’onere della prova.

6.1. In fattispecie sovrapponibili a quella ora all’esame questa Corte ha affermato (Cass. n. 13482 del 2016; conf. Cass. n. 26828 del 2018) che, in caso di mandante residente all’estero, la prova contraria, idonea a superare la presunzione di rilascio della procura ad litem in Italia, può essere desunta da vari elementi (quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese non della Comunità Europea o la mancata dimostrazione di un suo ingresso in Italia), nonchè dal comportamento processuale della parte e, in particolare, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta, cui il giudice, secondo la sua prudente valutazione, può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti.

6.2. Anche nel caso ora all’esame la Corte territoriale ha posto a base del ritenuto superamento della presunzione di rilascio della procura in Italia una serie di elementi, quali l’assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica residenza della ricorrente in un paese non facente parte della Comunità Europea, nonchè il suo comportamento processuale e, in particolare, la mancata comparizione in udienza per rispondere all’interrogatorio formale deferitogli. In proposito deve rilevarsi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’interrogatorio formale era stato deferito sulla circostanza relativa al luogo in cui la procura a margine del ricorso era stata sottoscritta: la mancata risposta rappresenta pertanto un fatto qualificato riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, secondo la sua prudente valutazione (Cass. 13 novembre 1997, n. 11233; Cass., 12 dicembre 2005, n. 27320).

7. L’infondatezza delle censure che attengono alla questione della nullità della procura alle liti assorbe l’esame della censura che riguarda il merito della pretesa.

8. Poichè il giudizio di primo grado è stato introdotto nell’anno 2009, dunque successivamente alla riforma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., disposta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 convertito, con modificazioni, nella L. 24 novembre 2003, n. 326, le spese del giudizio seguono la soccombenza, non avendo la parte ricorrente dichiarato di aver assolto in primo grado l’onere autocertificativo previsto dall’art. 152 disp. att. c.p.c..

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA