Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5054 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 02/03/2011), n.5054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via F.

Denza n. 50/A, presso l’avv. LAURENTI Lucio, che la rappresenta e

difende unitamente all’avv. Filippo Bassu, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sardegna, sez. staccata di Sassari, n. 85/09/05, depositatali 1

giugno 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. C.M.L. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, sezione staccata di Sassari, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione, emesso nei confronti – fra gli altri – della contribuente, dell’imposta principale di successione dovuta a seguito della morte di C.B..

Il giudice a quo ha ritenuto, da un lato, che non fosse applicabile nella fattispecie la definizione agevolata prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 53 – la quale era stata richiesta nel mese di marzo 1992, prima della notifica dell’avviso anzidetto, in quanto non sussisteva una “controversia di valutazione”; dall’altro, che l’atto impugnato fosse adeguatamente motivato.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso.

3. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 2, e della L. n. 241 del 1990, art. 2, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto inapplicabile il beneficio di cui alla norma per prima citata, la quale regola, a suo avviso, una fattispecie di definizione agevolata “senza operare alcuna distinzione tra imposta principale, complementare o suppletiva, quando alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato l’avviso dell’Amministrazione finanziaria”.

2. Il motivo è fondato.

La L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 53, nell’ambito delle disposizioni dettate per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte indirette (Titolo 6^, Capo 2^ della legge), prevede, al comma 2, per quanto qui interessa, che per le denunzie e dichiarazioni il cui presupposto d’imposta si sia verificato entro il 31 marzo 1991 e la cui presentazione sia stata effettuata non oltre il 30 settembre 1991 ai fini delle imposte indicate nel comma 1, qualora alla data del 30 settembre 1991 non sia stato notificato avviso di accertamento, il contribuente può chiedere che l’imposta sia liquidata sulla base del valore o dell’incremento imponibile dichiarato, aumentato del 25 per cento senza applicazione di soprattasse e pene pecuniarie”.

Dal tenore testuale della norma deve escludersi che la sua portata applicativa sia limitata, come ritenuto dal giudice a quo, alle “controversie di valutazione”, o, come sostengono le amministrazioni controricorrenti, alle “questioni estimative” e quindi ai soli casi di applicazione dell’imposta complementare e non anche alle fattispecie relative alla liquidazione dell’imposta principale di successione.

Nessun elemento, nè letterale, nè logico, induce infatti ad accogliere una tale interpretazione restrittiva. La norma, in assenza di elementi in senso contrario, va interpretata nella sua autonomia, nel senso, cioè, che essa.

contempla una fattispecie di “condono” distinta dalle altre previste nel medesimo art. 53 e costituita esclusivamente dai seguenti elementi: dichiarazioni o denunzie – relative alle imposte indicate nel primo comma -il cui presupposto si sia verificato entro il 31 marzo 1991, che siano state presentate entro il 30 settembre 1991 e in ordine alle quali a quest’ultima data non sia stato notificato avviso di accertamento.

In mancanza di ulteriori specificazioni, nessun’altra condizione può essere introdotta dall’interprete: nè, quindi, la pendenza di una “controversia di valutazione” (fattispecie contemplata dal comma 1 dell’art. 53), ma nemmeno, in generale, come sembrerebbe sostenere l’Amministrazione, la successiva emissione di avviso di accertamento di imposta complementare, involgente quindi una questione estimativa (al riguardo, il riferimento alla sentenza di questa Corte n. 18046 del 2002 è irrilevante, trattandosi in quel caso di definizione di controversia pendente; nei senso, invece, di una interpretazione distinta delle varie fattispecie di “condono” disciplinate dall’art. 53 in esame, cfr. Cass. n. 24978 del 2005).

3. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia vizio di motivazione in ordine alla questione del difetto di motivazione dell’avviso di liquidazione impugnato, resta assorbito.

4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (la ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di cui alla norma in discussione è pacifica), la causa va decisa nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente al riconoscimento del diritto alla definizione agevolata di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 53, comma 2.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione dell’alternanza degli esiti dei gradi di merito e della novità della questione, per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla domanda di condono. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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