Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5053 del 28/02/2017
Cassazione civile, sez. un., 28/02/2017, (ud. 19/07/2016, dep.28/02/2017), n. 5053
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente di Sez. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez. –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente di Sez. –
Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22762/2014 proposto da:
SOCIETA’ BOLLETTINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
APPIA NUOVA 96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, che la
rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
REGIONE MARCHE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 138/2013 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE
PUBBLICHE, depositata l’8/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato Paolo ROLFO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per la correzione di errore
materiale ovvero accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’8/7/2013 il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, rigettato quello in via principale interposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in parziale accoglimento del ricorso in via incidentale spiegato dalla Società Bollettini s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trap C.A. Roma 2/2/2009, ha rideterminato, con detrazione dei contributi regionali ricevuti, l’ammontare da quest’ultimo liquidato in suo favore e a carico del Ministero a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’esondazione del fiume (OMISSIS) avvenuta l’8, il 9 e il 10 aprile 1992 in zona prossima alla foce e all’abitato di (OMISSIS) nonchè a (OMISSIS).
Avverso la suindicata pronunzia del Tsap la società Società Bollettini s.p.a. in liq., dopo aver proposto istanza di correzione di errore materiale rigettata dal Tsap con pronunzia del 6/6/2014, propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente Ministero per essere stato ad esso notificato solo in data 1/10/2014, ben oltre il “termine breve di sessanta giorni più i quarantacinque giorni di differimento della sezione feriale”, nella specie tale termine asseritamente decorrendo dal deposito avanti al Tsap dell’istanza di correzione della sentenza impugnata, e pertanto dalla conoscenza legale della medesima.
Va al riguardo osservato che la presentazione dell’istanza di correzione di errore materiale è inidonea a far decorrere il termine breve di 60 gg., il procedimento e il provvedimento che lo conclude (artt. 287 c.p.c. e segg.) essendo di natura amministrativa (cfr. Cass., 22/1/2015, n. 1207), sicchè al ricorso che l’introduce non può riconoscersi natura diversa, non potendo esso qualificarsi atto di impugnazione giurisdizionale.
A tale stregua, il principio generale secondo cui la notificazione della sentenza (per la sua natura di atto rimesso all’iniziativa della parte vittoriosa in funzione sollecitatoria nei confronti di quella soccombente) non ammette equipollenti non può pertanto ritenersi nella specie incorrere nella deroga desunta dalla norma di cui all’art. 326 c.p.c., comma 2, in base alla quale ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione ex art. 325 c.p.c., la notifica dell’impugnazione equivale, sul piano della “conoscenza legale” da parte dell’impugnante, alla notificazione della sentenza impugnata (cfr. al riguardo Cass., 20/10/2004, n. 20547; Cass., 29/11/1994, n. 10177).
Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia “nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo”.
Con il 2^ motivo denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 3^ motivo denunzia “violazione o falsa applicazione” dell’art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “vizio di motivazione”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Lamenta un “insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo che ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2, ne determina la nullità”, in quanto “nel PQM della suddetta sentenza viene nuovamente detratto il contributo regionale, dalla somma di Euro 691.153,42 che era già al netto dello stesso”.
Si duole essersi erroneamente detratti “due volte i contributi regionali erogati dalla Regione Marche alle aziende colpite dall’alluvione del fiume (OMISSIS) del 1992, tra cui rientrava la Bollettini s. p.a.”.
Lamenta che, all’esito dell’accoglimento del motivo d’appello, anzichè esserle liquidato un ammontare superiore le è stato erroneamente liquidato un ammontare inferiore rispetto a quanto riconosciuto dal giudice di prime cure.
Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che l’impugnata sentenza palesa in effetti un contrasto tra motivazione e dispositivo là dove, come indicato dall’odierna ricorrente, in quest’ultimo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta condannato al pagamento in suo favore della “somma risultante dalla detrazione da Euro 691.153,42 dei contributi regionali ricevuti” mentre nella motivazione (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) viene dato atto essersi nella sentenza di 1^ grado accertato che la suddetta somma indica la quantificazione dei “danni materiali” quale risultante dalla somma -già “detratto l’importo percepito” al suindicato titolo contributi regionali ricevuti – del residuo ammontare di “Euro 368.317,02, a cui dovevano aggiungersi Euro 298.108,22,… oltre… ad Euro 24.778,18”.
Trattasi peraltro non già di un contrasto insanabile affettante la sostanza del giudizio e determinante la nullità della sentenza (cfr. Cass., 14/4/2010, n. 8894; Cass., 27/8/2007, n. 18090) bensì di fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale, tra l’intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione, con esclusione di tutto ciò che attiene al processo formativo della volontà, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile ictu oculi (cfr. Cass., 26/9/2011, n. 19061), facilmente rettificabile con il suindicato procedimento di correzione di errore materiale ex artt. 287 c.p.c. e segg. (anche) nella specie applicabile.
Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di cassazione.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 19 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017