Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5053 del 03/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/03/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 03/03/2010), n.5053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Peschiera Borromeo, in persona del Sindaco p.t.,

domiciliato in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso l’Avvocato

Lagozino Nicola che lo rappresenta e difende con gli Avvocati

Francesco Tesauro e Angelo Vozza per procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, via della Scrofa, n. 57, presso

gli Avvocati Romagnoli Dario e Giuseppe Pizzonia che lo rappresentano

e difendono per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/28/04 della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, depositata il 15.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 2.2.2010 dal relatore Cons. Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito, per il Comune ricorrente, l’Avvocato Francesco Tesauro e, per

la Societa’ controricorrente, l’Avvocato Giuseppe Pizzonia;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo

del ricorso, per quanto di ragione; il rigetto del primo motivo,

assorbiti gli altri motivi.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- Dati del processo.

1.1.- Il comune di Peschiera Borromeo, dopo avere inutilmente chiesto a Poste Italiane S.p.A. di comunicare, ai fini del calcolo e dell’applicazione dell’ICI, il valore contabile di un opificio da essa posseduto nel territorio comunale, all’epoca non censito in catasto, procedette direttamente, mediante perizia, alla stima del valore del bene ed emise conseguentemente, in data 19.12.2000, un avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta, recante la somma complessiva di L. 1.212.512.963 per tributo, sanzioni ed interessi relativi all’anno 1998.

1.2.- Detto avviso fu impugnato dalla contribuente, con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Milano, per illegittimita’ formale (non essendo ad esso allegata la perizia integrale, ma soltanto le conclusioni relative ai valori di stima) e sostanziale, per essere stata calcolata l’imposta in modo difforme da quanto prevede la legge per gl’immobili classificabili nel gruppo catastale (OMISSIS) non iscritti in catasto; e per avere agito il comune, arrogandosi poteri non propri, in base alla supposta appartenenza di detto immobile alla categoria (OMISSIS), allorche’ esso invece dovere essere ascritto al gruppo catastale (OMISSIS), esente dall’imposta.

Poste Italiane S.p.A. chiese quindi, in via preliminare, sospendersi l’esecuzione dell’atto impositivo; nel merito, in principalita’, l’annullamento dell’avviso perche’ formalmente illegittimo o perche’ infondato, con riferimento ad immobile da classificare catastalmente in categoria (OMISSIS), esente; in subordine, la riduzione della pretesa, per incongruita’ dei valori accertati con metodo difforme da quello legale; con vittoria delle spese di giudizio.

1.3.- La commissione adita, respinta l’istanza preliminare, rigetto’, con sentenza n. 77/47/2002, l’eccezione di nullita’ dell’avviso, ritenendo pienamente rispettato l’obbligo di motivazione di esso;

quindi, disattesa l’eccezione di esenzione, sul presupposto che l’immobile non era ascrivibile alla categoria (OMISSIS) perche’ non (piu’) posseduto dallo Stato ma da un ente pubblico economico, giudico’ tuttavia illegittimo l’accertamento di valore effettuato dal comune mediante stima diretta -“non essendone prevista la praticabilita’, neppure come sanzione della mancata collaborazione de contribuente” – e calcolo’ in L. 22.607.861.400 la base imponibile per l’annualita’ dell’ICI in contestazione, applicando il coefficiente legale annuale al dato desumibile dalle scritture contabili, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3 “in conformita’ della domanda subordinata della Poste Italiane s.p.a.”; determino’ inoltre le sanzioni applicabili e compenso’ integralmente fra le parti le spese di lite.

1.4.- La contribuente impugno’ tale sentenza, lamentando il mancato accoglimento della domanda di nullita’ dell’avviso per difetto di motivazione di esso, e rilevandone l’intrinseca contraddizione, per avere accolto la pretesa sostanziale dell’ente impositore, di tassazione del bene come appartenente al gruppo catastale (OMISSIS) (salva l’applicazione del diverso metodo di calcolo della base imponibile, secondo l’eccezione subordinata), dopo avere statuito che non spetta al comune individuare la categoria catastale di appartenenza dell’immobile; contesto’, infine, il capo relativo alla debenza ed alla misura delle sanzioni.

1.5.- Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunziata nel contraddittorio delle parti, la commissione regionale, accogliendo il primo motivo d’appello, preclusivo dell’esame nel merito di ogni altra questione, giudico’ illegittimo ed annullo’ l’avviso di accertamento impugnato, la cui motivazione faceva riferimento ad un atto (perizia di stima del valore del bene) non allegato, in contrasto con la norma, entrata precedentemente in vigore, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1; non essendo invece applicabile, perche’ non ancora vigente all’atto della notifica dell’avviso, la norma contenuta nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 1 bis inserita dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 6, comma 1 secondo la quale l’allegazione del documento richiamato nell’atto impositivo non e’ necessaria, quando la motivazione di questo ne riproduca il contenuto essenziale (circostanza peraltro non riscontrata nel caso concreto).

1.6.- Il comune di Peschiera Borromeo ricorre contro tale sentenza, e ne chiede la cassazione con ogni provvedimento consequenziale, in base a sei motivi. Resiste Poste Italiane S.p.A. mediante controricorso.

1.7.- Entrambe le parti hanno presentato memorie, nel termine prescritto dall’art. 378 c.p.c.; il ricorrente ha pure depositato “copia autentica della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, 13 marzo 2003, n. 33, completa di attestazione di passaggio in giudicato”.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- I sei motivi di censura sono formulati dal comune ricorrente come segue, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5;

2.1.1.- violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2; dell’art. 2909 c.c.; degli artt. 99, 100, 1 12, 323, 324, 329 c.p.c.; D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 49 e 56: la commissione regionale avrebbe dovuto, preliminarmente, dichiarare inammissibile l’appello, proposto dalla parte non soccombente, priva d’interesse ad impugnare la sentenza di primo grado che aveva accolto l’eccezione d’illegittimita’ dell’atto impositivo, poiche’ aveva annullato il valore accertato in base a perizia e lo aveva sostituito con quello ricavato dalla contabilita’ aziendale, in conformita’ alla domanda subordinata della stessa ricorrente; non essendo rilevante il fatto che l’avviso era stato annullato per motivo diverso da quello (difetto di motivazione) esposto in principalita’ dalla contribuente;

2.1.2.- violazione e falsa applicazione degli stessi articoli di legge (oltre al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53); la societa’ contribuente non aveva censurato la statuizione di primo grado con cui era stata accolta la sua domanda, subordinata, di quantificazione del tributo in relazione all’imponibile ricavato dai valori contabili; tale acquiescenza, determinando il passaggio in giudicato della decisione relativa al metodo di calcolo ed al quantum del tributo, impedirebbe l’esame dell’eccezione, sia pure proposta in principalita’, di nullita’ dell’avviso per difetto di motivazione;

sicche’ la commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello per questa preliminare ragione (acquiescenza), essendo residualmente ammissibile l’impugnazione solo sul rigetto dell’istanza di esenzione; avrebbe quindi errato nel formulare il giudizio di nullita’ dell’avviso;

2.1.3.- violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., per avere, affermando di non potere entrare nel merito del rapporto dedotto in giudizio, pronunziato extra petita e omesso di pronunziare, eliminando di fatto, senza sostituirla con altra decisione, la quantificazione del tributo operata in primo grado (non impugnata dall’appellante e percio’ passata in giudicato);

ignorando peraltro “che il processo tributario e’ un processo di impugnazione – merito, per cui, alla dichiarazione di non conformita’ a legge del quantum accertato, doveva seguire la determinazione del quantum in base ai dati contabili, come richiesto dalla societa’” (la sottolineatura e’ nel testo);

2.1.4.- violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) e “delle norme sulla natura del processo tributario e sui doveri decisori del giudice” (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, e art. 112 c.p.c.), per avere omesso di pronunziare sul quantum del tributo “aderendo alla teoria secondo cui il giudice tributario deve limitarsi ad annullare l’atto impugnato, essendogli precluso l’accertamento del merito del rapporto”;

2.1.5.- violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 200, n. 212, art. 7, comma 1 e asrt. 16; Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, comma 1 bis; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42; difetto, contraddittorieta’ ed insufficienza della motivazione: erroneamente la commissione regionale avrebbe ritenuto illegittimo l’avviso in questione, notificato il 19.12.2000, per mancata allegazione della perizia, non essendo all’epoca applicabili (o, comunque, non essendo state concretamente violate) le disposizioni di legge citate che, in ogni caso, e specificamente in tema di ICI, non collegherebbero a tale difetto una sanzione di nullita’; fermo restando che la perizia non rivestiva un ruolo essenziale (peraltro non rilevato dalla commissione regionale) per la motivazione dell’atto impositivo, sicche’ “la mancata allegazione non aveva arrecato alcuna peculiare lesione… degli interessi del contribuente”;

2.1.6.- violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 57, con riguardo alle sanzioni, e vizio di extra – petizione (art. 112 c.p.c.), per avere la commissione regionale ignorato l’eccezione (sollevata dal comune nelle controdeduzioni all’appello) d’inammissibilita’ della censura formulata dalla contribuente sul capo della sentenza di primo grado con cui erano ridotte le sanzioni irrogate, per “novita’” di tale censura, non avendo la parte impugnato originariamente l’atto impositivo relativamente alle sanzioni, e non potendo quindi dolersi di una decisione favorevole, da lei stessa non richiesta.

3.- Decisione.

3.1.- Il quinto motivo del ricorso, fondato nei limiti di ragione espressi di seguito (par. 4.3 e ss.), deve essere accolto; il primo ed il secondo motivo debbono essere rigettati per infondatezza; il terzo, quarto e sesto motivo sono assorbiti. Per conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, e la causa deve essere rinviata ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia, che rinnovera’ il giudizio uniformandosi al principio di diritto esposto al par. 4.3.4 e provvedera’ in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- Il ricorso del comune si compendia nell’esposizione, variamente articolata, di tre ragioni di doglianza:

4.1.1.- intangibilita’ della statuizione di primo grado, non investita da uno specifico motivo d’appello, relativa (alla debenza ed) al quantum del tributo, calcolato mediante applicazione dei coefficienti di legge alle quote di ammortamento del fabbricato risultanti dalle scritture contabili aziendali (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3; D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, n. 359; D.M. 15 marzo 2001); conseguente richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado, per non aver dichiarato l’inammissibilita’ dell’appello;

4.1.2.- in linea logicamente subordinata (se l’appello fosse ammissibile), erroneita’ della pronunzia di annullamento dell’atto impositivo, dovendo considerarsi lo stesso adeguatamente motivato, non essendo indispensabile l’allegazione della perizia disposta dal comune per la valutazione dello stabile ed essendosi formato un giudicato in materia (come riferito nella memoria), con riferimento all’anno d’imposta 2000; violazione, in ogni caso, dell’obbligo di pronunziare nel merito, per la quantificazione del tributo;

4.1.3.- intangibilita’, in ogni caso, della statuizione relativa alla riduzione delle sanzioni, pronunziata dalla commissione provinciale senza che la contribuente ne avesse fatto specifica richiesta nel ricorso introduttivo della lite; conseguente inammissibilita’ delle domande, proposte dalla contribuente per la prima volta in appello, concernenti le sanzioni.

4.2.- La prima doglianza (par. 4.1.1) e’ infondata.

I primi due motivi di ricorso (par. 2.1.1 e 2.1.2), che la concernono, debbono quindi essere rigettati.

4.2.1.- Nel riferire dettagliatamente sui motivi d’appello formulati dalla contribuente, la sentenza qui impugnata (ma anche il ricorso del comune, alle pagg. 6 – 8) annota che questa aveva lamentato, fra l’altro (motivi terzo e quarto), l’incongruita’ logica e giuridica della sentenza di primo grado laddove, pur affermando l’incompetenza dell’ente locale ad inserire l’immobile in una specifica categoria catastale, aveva poi calcolato il tributo dando per scontata l’appartenenza del bene alla categoria (OMISSIS), quando invece doveva ritenersi appartenente alla categoria (OMISSIS), esente dall’imposta (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7).

4.2.2.- L’appellante aveva quindi censurato espressamente la sentenza di primo grado, con riferimento al calcolo del tributo eseguito ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3, norma applicabile ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale (OMISSIS), non iscritti in catasto, deducendo che l’immobile era invece ascrivibile, a suo parere, al gruppo (OMISSIS), e pertanto doveva considerarsi esente.

4.2.3.- Per conseguenza, il capo della sentenza di primo grado investito da tale censura non poteva ritenersi coperto dal giudicato interno; ne’ l’appello, sul punto, era inammissibile per carenza d’interesse ad impugnare, posto che la societa’ contribuente “aveva proposto, in via principale, domanda di accertamento del diritto all’esenzione, e, in subordine, domanda di determinazione dell’imponibile in base ai dati contabili”, come pure ammette il comune a pag. 15 del ricorso.

4.2.4.- D’altra parte, l’accoglimento della domanda subordinata, previo rigetto di quella principale, non esclude l’interesse all’impugnazione, che sussiste anche nell’ipotesi di soccombenza parziale (fra le piu’ recenti, Cass. nn. 17957/2008, 5133/2007, 2841/2005), determinata dal rigetto della domanda principale (Cass. n. 15705/2005, 3309/1985); soprattutto considerando che, nel caso, l’interesse della parte e’ reso ben evidente dalla circostanza che la mancata impugnazione avrebbe comportato il passaggio in giudicato della prima sentenza, sul punto in cui nega l’esenzione dell’immobile dall’ICI (v. Cass. n. 26921/2008).

4.2.5.- L’appello della contribuente, pertanto, era ammissibile;

come, d’altronde, ha implicitamente riconosciuto la commissione regionale, procedendo all’esame dell’atto d’impugnazione ed accogliendone il primo motivo. Ne’ peraltro puo’ ammettersi in questa sede, stante il divieto posto dall’art. 372 c.p.c., la produzione di un giudicato relativo all’anno d’imposta 2000 (dato e non concesso che contenga la regula juris applicabile in questo giudizio, sulla validita’ formale e sostanziale dell’avviso di accertamento), non essendo provato che lo stesso siasi formato in epoca posteriore alla pronunzia di secondo grado (S.U. n. 13916/2006; Cass. n. 1112/2008).

4.3.- La seconda doglianza (par. 4.1.2) e’ parzialmente fondata, con riguardo all’insussistenza del motivo di nullita’ dell’atto impositivo, ravvisato dal giudicante a quo nell’omessa allegazione della perizia. Il quinto motivo di ricorso (par. 2.1.5), esaminato a questo punto per evidenti motivi di priorita’ giuridica e logica, deve quindi essere accolto, nei limiti di ragione di seguito espressi.

4.3.1.- Il comune ricorrente deduce, fra l’altro, che la perizia di stima del valore dell’immobile non rivestiva un ruolo essenziale nella motivazione dell’atto impositivo; cosicche’ la mancata allegazione non determinerebbe la nullita’ di tale atto.

4.3.2.- In effetti, l’obbligo imposto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente), di allegare all’atto impositivo ogni documento da esso richiamato, avendo la funzione di Radere comprensibili le ragioni dell’imposizione, favorendo in tal modo la difesa del contribuente, riguarda i soli atti necessari per sostenere quelle ragioni, compresi i presupposti di fatto. Ne deriva che sono esclusi dall’obbligo dell’allegazione i documenti non rilevanti, perche’ non funzionali alla motivazione dell’atto impositivo (Cass. nn. 25371/ 2008, 22197/2004).

4.3.3.- Nel caso di specie, vale quanto osservalo .lai ricorrente – ad altro proposito (ricorso, pag. 11), ma con ineludibile riflesso sulla questione in esame -, per cui, avendo la commissione provinciale determinato l’imposta dovuta non in base alla perizia di stima ordinata da esso comune, bensi’ in base ai valori di libro, e non avendo agito la contribuente in appello per una diversa, e piu’ ridotta, valutazione dell’immobile in base a stima diretta, non si vede in qual modo la mancata allegazione della perizia all’atto impositivo potesse menomare il diritto di difesa della parte nel giudizio d’appello, allorche’ non erano in discussione i criteri di stima usati dal perito comunale, bensi’ soltanto l’eventuale esenzione totale dell’immobile dal tributo o, in subordine, le questioni conseguenti alla classificazione nel gruppo catastale (OMISSIS), e quelle relative all’applicabilita’ ed alla misura delle sanzioni.

4.3.4.- La commissione regionale, pertanto, ha erroneamente dichiarato la nullita’ dell’atto impositivo per omessa allegazione di un documento (perizia) in esso richiamato, ma non (piu’) utilizzabile per la determinazione della base imponibile, e quindi irrilevante nella linea difensiva scelta dalla contribuente.

4.3.5.- Gli altri profili di censura contenuti in questo motivo – concernenti l’applicabilita’ al caso concreto delle norme che dispongono l’allegazione all’atto impositivo dei documenti in esso richiamati – sono assorbiti.

4.4.- Ugualmente assorbite sono le censure attinenti alla presunta violazione, da parte del giudicante a quo, dell’obbligo di quantificare comunque il tributo, dedotte nel terzo e nel quarto motivo (par. 2.1.3 e .4) e quelle, contenute nel sesto motivo (par.

2.1.6), con riferimento alle sanzioni questioni riproponibili al giudice del rinvio.

4.5.- Si conclude nel senso indicato al par. 3.1.

5.- Dispositivo.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo motivo, assorbiti il terzo, quarto e sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, ad altra sezione della commissione tributaria regionale della Lombardia.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione Quinta Civile – Tributaria, il 2 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2010

 

 

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