Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5053 del 02/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/03/2011, (ud. 26/11/2010, dep. 02/03/2011), n.5053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe V. A. – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.I., elettivamente domiciliata in Roma, Via Ezio n. 19,

presso l’avv. Michele Alliegro, rappresentata e difesa dagli avv.ti

BIFULCO Salvatore e Raffaele Bifulco, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 47/42/05, depositata il 10 marzo 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 26

novembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio;

udito l’avv. Raffaele Bifulco per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. M.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stata confermata la legittimità dell’avviso di liquidazione, notificatole nel 2002, dell’imposta principale di successione dovuta a seguito della morte di M.S..

In particolare, il giudice a qua ha ritenuto che l’unico motivo di doglianza della ricorrente, con il quale era stata denunciata la nullità dell’atto per difetto di motivazione non essendo ad esso allegato il prospetto di liquidazione, fosse infondato, poichè il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, non prevede, a differenza dei successivi artt. 34 e 35 (in tema, rispettivamente, di rettifica e liquidazione della maggiore imposta e di accertamento e liquidazione d’ufficio), un tale obbligo di motivazione per la liquidazione in base alla dichiarazione.

2. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando la violazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 33, la ricorrente insiste nella tesi della nullità dell’avviso di liquidazione dell’imposta di successione in ragione della mancata allegazione al medesimo del prospetto di liquidazione.

Il motivo è infondato.

Il D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), nel riprodurre, per le singole imposte, il contenuto della L. n. 212 del 2000, art. 7 (c.d. Statuto del contribuente) in tema di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ne ha, in generale, attenuato il disposto (là dove ha, in conformità alla rado della norma predetta, equiparato all’obbligo di allegazione degli atti richiamati quello della riproduzione del loro contenuto essenziale: cfr. Cass. n. 8504 del 2010) e lo ha, poi, adattato alle singole tipologie di atti destinati al contribuente, tenendo conto della natura e della funzione di ciascuno di essi. In particolare, nella materia che qui interessa, il legislatore, con il detto D.Lgs. n. 32 del 2001, mentre ha ribadito, a pena di nullità – aggiungendo, con l’art. 5, il comma 2 bis agli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 346 del 1990 -, l’obbligo di indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche posti a fondamento dell’atto e quello di allegazione – o riproduzione del contenuto essenziale – degli atti richiamati in ordine, rispettivamente, all’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta e all’avviso di accertamento e liquidazione d’ufficio, analogo intervento non ha operato con riguardo all’avviso di liquidazione in base alla dichiarazione (art. 33). Trattasi di scelta discrezionale, come tale insindacabile in questa sede, e che non appare, comunque, irragionevole, in considerazione dell’ovvio rilievo (che la stessa ricorrente sembra condividere nel ricorso) che l’avviso de quo si risolve in una mera liquidazione di imposta, secondo criteri predeterminati dalla legge ed attraverso semplici operazioni contabili, alla stregua di quanto dichiarato dallo stesso contribuente (Cass. n. 4566 de 2010).

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata circa gli effetti del deposito in corso di causa, da parte dell’Ufficio, del prospetto di liquidazione, resta assorbito.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.500,00 per onorari, più Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2011

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