Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5052 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20558/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrenti –

contro

G.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 818/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 08/05/2014 R.G.N. 114/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. Il Tribunale di Verona ha accolto l’opposizione proposta da G.M.T. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per l’omesso pagamento dei contributi dovuti alla Gestione Commercianti, per gli anni 2006 e 2007, in conseguenza della sua qualità di unico socio amministratore della società EDP Immobiliare di G.M.T. e C. sas, dichiarando non dovute le relative somme.

2. Proposta impugnazione dall’INPS, la Corte di appello di Venezia, con la sentenza n. 818 del 2013, ha rigettato il gravame precisando che, sul presupposto che l’unica attività della società era la locazione a terzi di un bene immobile ad uso abitativo, da un lato, per verificare l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti non doveva farsi riferimento ad elementi di carattere fiscale, che non rilevavano sul piano previdenziale; dall’altro, che l’onere della prova sul presupposto impositivo gravava sull’INPS e, nel caso in esame, pur a fronte delle allegazioni della opponente comprovate dalla allegata documentazione, l’INPS non aveva chiesto di provare che la società svolgesse l’ampia attività indicata nell’oggetto sociale nè che la G. svolgesse lavoro aziendale con carattere di abitualità e di prevalenza.

3. L’INPS ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado affidato ad un unico motivo.

4. L’intimata non ha svolto attività difensiva.

5. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960 n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. art. 360 c.p.c., n. 3, per avere errato la Corte veneziana nel ritenere che, poichè la società aveva per oggetto la locazione di immobili, doveva escludersi che l’unico socio accomandatario esercitasse attività di natura commerciale e che, comunque non la gestiva in modo prevalente. Evidenzia l’INPS, da un lato, la sussistenza della presunzione normativa riguardante il fatto che la società, non costituita in forma semplice, esercitasse attività commerciale e, nel caso de quo, dovevano essere dimostrate le circostanze di fatto idonee ad escludere siffatta presunzione; dall’altro che, nella specie, sussistevano tutti gli altri requisiti necessari per l’iscrizione presso le liste dei commercianti della intimata: in particolare, la qualifica dell’intimata, che era socia accomandataria, e l’assenza di altri soci con detta qualifica all’interno della medesima società ovvero di dipendenti o di instintori.

2. Il ricorso non è fondato.

3. Questa Corte ha già affermato il principio, cui si intende dare continuità, secondo cui, ai fini della iscrizione nella gestione commercianti, l’attività di mera riscossione dei canoni di un immobile affittato non costituisce di norma attività di impresa, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale (Cass. n. 3145 del 2013), salvo che si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare (Cass. n. 845 del 2010; Cass. 24.5.2018 n. 12981), e che inoltre l’eventuale impiego dello schema societario per attività di mero godimento, in implicito contrasto con il disposto dell’art. 2248 c.c., non può trovare una sanzione indiretta nel riconoscimento di un obbligo contributivo di cui difettino i presupposti, per come sopra ricostruiti (Cass. n. 27588 del 2016).

4. Inoltre, è stato precisato che l’onere della prova grava sull’ente che esige i contributi (Cass. n. 3835 del 2016; Cass. n. 5210 del 2017) ed esso può dirsi assolto attraverso la prova di un effettivo svolgimento di una attività di lavoro prevalente ed abituale all’interno della società, rispetto alla quale la dichiarazione del contribuente nella compilazione del modello unico può svolgere una funzione probatoria a condizione che la stessa offra gli elementi di fatto da cui sia desumibile la sussistenza effettiva dell’attività lavorativa, riguardando altrimenti la citata annotazione soltanto le pretese impositive che si fondino sui dati allegati dall’obbligato (Cass. n. 8611 del 2019; Cass. n. 19467 del 2018).

5. Quanto, poi, ai requisiti congiunti di abitualità e di prevalenza dell’attività di socio di società, essi sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce l’oggetto della società, a prescindere dall’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, in modo che sia assicurato alla gestione commercianti il socio di società che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiale e personali) dell’impresa (cfr. Cass. 17.7.2017 n. 17639).

6. Nel caso in esame, con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha applicato correttamente i suddetti principi negando la sussistenza dell’attività prevalente ed abituale di lavoro dell’intimata e rimarcando che l’Inps non aveva chiesto di provare che la società svolgesse l’ampia attività indicata nell’oggetto sociale.

7. Gli indici fattuali indicati dall’Inps per desumere lo svolgimento di una attività di lavoro -ed essenzialmente consistenti nella qualità del soggetto quale unico accomandatario e dell’oggetto sociale- sono insufficienti a fornire la prova richiesta, ossia il coinvolgimento diretto nel lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

8. Tali prove sono richieste anche nel caso di società in accomandita semplice, non essendo la sua posizione in nulla differente dal socio della società in nome collettivo (cfr. da ultimo Cass. 24.5.2018 n. 12985).

9. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

10. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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