Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5052 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5052 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: SCARPA ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 10102-2017 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

– ricorrente contro
CANTINA DI CASTIADAS SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE,
21, presso lo studio dell’avvocato EMANUELE CAVANNA,
rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA
GALLUS;

– con troricorrente avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato
il 24/02/2017;

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Data pubblicazione: 05/03/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 29/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso articolato in
quattro motivi avverso il decreto reso il 24 febbraio 2017 dalla

avanzata dallo stesso Ministero della Giustizia contro il decreto
emesso 1’11 settembre 2015 dal consigliere delegato della
medesima Corte d’Appello di Roma in accoglimento della
domanda di condanna all’equa riparazione per la irragionevole
durata di un giudizio civile per esecuzione immobiliare spiegata
dalla Cantina di Castiadas società cooperativa agricola.
L’intimata Cantina di Castiadas società cooperativa agricola si
difende con controricorso ed ha altresì depositato memoria ai
sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Corrado Mistri, ha depositato le sue conclusioni
scritte, ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c., chiedendo il rigetto
del ricorso.
Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Ministero della
Giustizia assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 4,
L. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il
terzo ed il quarto motivo di ricorso deducono del pari la
violazione e falsa applicazione dell’art. 4, L. n. 89/2001,
stavolta in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei
motivi non offre elementi per confermare o mutare
l’orientamento della stessa, con conseguente inammissibilità
del ricorso ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c. (Cass. Sez. U.,
21/03/2017 n. 7155).
Ric. 2017 n. 10102 sez. 52 – ud. 29-01-2018
-2-

Corte d’Appello di Roma, che ha rigettato l’opposizione

Tutti i motivi allegano la natura sostanziale, e non processuale,
del termine decadenziale di cui all’art. 4, L. n. 89/2001, e
quindi la non operatività riguardo ad esso della sospensione ex
L. n.742/1969, di tal che, risalendo il dies a quo di detto
termine alla data di definitività del provvedimento di estinzione

tardiva la domanda proposta il 4 febbraio 2015.
I quattro motivi di ricorso, che possono essere trattati
congiuntamente per la loro connessione, sono infondati,
dovendo trovare conferma il consolidato orientamento sul
punto di questa Corte, secondo il quale la sospensione nel
periodo feriale dei termini di cui all’art. 1 della I. n. 742 del
1969 si applica anche al termine di sei mesi previsto dall’art. 4
della I. n. 89 del 2001 per la proposizione della domanda di
equa riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo, atteso che fra i termini di cui al citato art. 1 della I.
n. 742 del 1969 vanno ricompresi non solo quelli inerenti alle
fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il
termine entro il quale il processo stesso deve essere
instaurato, allorché l’azione in giudizio rappresenti, per il
titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto
stesso (Cass. Sez. 6 -2, 08/02/2017, n. 3387; Cass. Sez. 6 2, 05/01/2017, n. 184; Cass. Sez. 6 – 2, 18/03/2016, n. 5423;
Cass. Sez. 1, 11/03/2009, n. 5895).
In tal senso, peraltro, Cass. Sez. U, 22/07/2013, n. 17781,
secondo cui il termine di sei mesi, di cui all’art. 4, legge 24
marzo 2001, n. 89, dal provvedimento che chiude la causa che
ha violato la durata ragionevole del processo, oltre il quale non
è più proponibile l’azione di equa riparazione da ritardo
irragionevole del processo, è stabilito dal legislatore “a pena di
decadenza” (artt. 2964 e ss. c.c.); la natura processuale della
Ric. 2017 n. 10102 sez. 52 – ud. 29-01-2018
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del procedimento esecutivo (9 luglio 2014), risulterebbe

decadenza che precede comporta che il periodo di sei mesi
dalla definizione del processo durato per tempo irragionevole,
oltre il quale l’azione è preclusa, deve computarsi tenendo
conto della sospensione del periodo feriale di cui all’art. 1 della
legge 7 ottobre 1969, n. 742, come accade per ogni altro

Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente non offrono
elementi per mutare tale orientamento interpretativo. Non
rilevano decisivamente, infatti, ai fini di una diversa
considerazione del termine di cui all’art. 4, legge 24 marzo
2001, n. 89, ovvero della conclusione della non riferibilità ad
esso della sospensione ex L. n.742/1969, né l’operatività del
termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327
c.p.c., nella nuova formulazione applicabile ai giudizi instaurati
dopo l’entrata in vigore della I.n. 69 del 2009; né la vigente
struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come
delineata dalla I. n. 134 del 2012; né, infine, la soggezione
della domanda di equa riparazione per durata irragionevole alla
disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione, e,
quindi, la conseguente efficacia impeditiva, accordata
all’istanza di mediazione, rispetto alla stessa decadenza ex art.
4 della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tali sopravvenienze
ordinamentali non mutano la natura del termine decadenziale
ex art. 4 della I. n. 89 del 2001, rimanendo pur sempre da esso
condizionata l’utile esperibilità della essenziale tutela
giurisdizionale del diritto di equa riparazione da ritardo
irragionevole del processo.
All’inammissibilità del ricorso consegue la regolamentazione
delle spese secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in
dispositivo.
P.Q.M.
Ric. 2017 n. 10102 sez. 52 – ud. 29-01-2018

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termine analogo”.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle
spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi C
2.415,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese
forfetarie.

Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 29 gennaio
2018.
Il Presidente
Dott. Stefano Petitti

DEPOSITATO IN cANCELLENA

Roma, 05 MAR. 2018

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda

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