Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5051 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 30/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 159-2014 proposto da:

S.V., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato SILVIA MARIA CINQUEMANI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA

DEFLORIAN giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore

Dott. B.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.S., (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

T.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANAPO 20, presso lo studio dell’avvocato CARLA RIZZO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CHIOCCHETTI giusta procura speciale

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

SOCIETA’ DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore

Dott. B.A. elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO

COLETTI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

S.V. (OMISSIS);

– intimato-

avverso la sentenza n. 203/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 12/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. SERGIO DI AMATO;

udito l’Avvocato ILARIA DEFLORIAN;

udito l’Avvocato PIERFILIPPO COLETTI;

udito l’Avvocato CARLA RIZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con citazione del gennaio 2009 S.V. conveniva in giudizio l’avv. T.S. chiedendo la sua condanna al risarcimento dei danni da responsabilità professionale. Esponeva di aver subito lesioni a seguito di un incidente stradale e che, dal relativo procedimento penale, era emersa l’esclusiva responsabilità del pedone coinvolto, investito e deceduto, dopo aver posto in essere un improvviso attraversamento di strada. Addebitava all’avvocato convenuto di non aver interrotto tempestivamente la prescrizione, e di aver citato in giudizio tardivamente gli eredi del responsabile, determinando il corrispondente esito negativo del giudizio civile.

Si costituiva T.S. controdeducendo che il mandato difensivo in sede civile era stato conferito solo successivamente al decorso della ritenuta prescrizione.

Il tribunale di Rovereto autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicuratrice Duomo Assicurazioni che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda anche in forza della clausola contrattuale claims made. All’esito, il giudice di prime cure accoglieva per quanto di ragione la domanda.

La Corte di appello di Trento, investita dal Trinco, e con appello incidentale sul quantum anche dallo S., riformava la decisione gravata rigettando la domanda, sul rilievo della mancata prova della conclusione di un contratto di mandato difensivo anteriore allo spirare della prescrizione biennale.

Contro tale sentenza ricorre S.V. affidando le proprie ragioni a un solo motivo.

Resiste con controricorso T.S. che ha formulato anche ricorso incidentale condizionato.

Resiste altresì con distinto controricorso la Duomo Assicurazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso S.V. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., artt. 2729, 1326, 1388, 1392 e 1703 c.c., per aver illegittimamente escluso l’utilizzo del mezzo presuntivo in ordine alla prova del tempestivo mandato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, poteva essere concluso anche in forma orale da persona diversa dall’interessato, come avvenuto, nel caso, dal figlio in suo nome e per suo conto. Il giudice del gravame di merito avrebbe errato nella valutazione globale degli indizi, e avrebbe violato il disposto dell’art. 115 c.p.c., non considerando che non era stato contestato il contenuto della registrazione del suo colloquio con l’avvocato Trinco e il figlio. Nella suddetta registrazione, versata in un compact disc prodotto in sede di merito con trascrizione, e in specie dalle dichiarazioni dell’avvocato che indicava di ritenere sussistente una prescrizione più lunga di quella biennale per agire in giudizio, emergeva implicitamente la conclusione tempestiva del mandato per fatti concludenti, in uno alla palese negligenza del professionista. Il ricorrente chiedeva inoltre l’accoglimento della domanda ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari altri accertamenti in fatto. Quanto alla operatività della garanzia assicurativa, non esaminata per assorbimento in seconde cure, eccepiva l’invalidità della clausola claims made. Ciò in quanto vessatoria, e senza specifica approvazione scritta, ledendo la libertà dell’assicurato e incidendo sull’effettivo trasferimento del rischio da quest’ultimo all’assicuratore.

Con il proprio ricorso incidentale condizionato T.S. ripropone in realtà le questioni rimaste assorbite in sede di appello per l’eventualità della cassazione con rinvio della relativa decisione.

In sede di controricorso la compagnia assicurativa ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, essenziale alla verifica della tempestività del gravame di legittimità. Nelle memorie ex art. 378 c.p.c. viene dato atto del relativo deposito.

2. Preliminarmente deve confermarsi la procedibilità del ricorso. La relata in questione è in effetti rinvenibile nel fascicolo di parte ricorrente depositato nel giudizio per cassazione.

2.1. Il motivo di ricorso è infondato, con assorbimento delle residue questioni.

La corte territoriale non ha negato che il contratto di mandato ai fini dell’azione risarcitoria in parola potesse concludersi oralmente, anzi affermandolo espressamente (pag. 8), nè ha escluso potesse perfezionarsi per procura (pag. 11). Ha invece ritenuto che la complessiva valutazione del materiale istruttorio, in questa sede come tale non rivisitabile, non consentisse di ritenere raggiunta la prova della sua conclusione anteriore allo spirare della prescrizione biennale.

La violazione delle norme di legge invocate in ricorso, pertanto, non risulta.

Nè a differente conclusione si giunge scrutinando la pretesa violazione dell’art. 115 c.p.c.. Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità, l’onere di contestazione riguarda le allegazioni delle parti e non i documenti prodotti a supporto o contrasto delle stesse, nè, quindi, la loro valenza probatoria la cui valutazione, in relazione ai fatti contestati, è riservata al giudice (Cass. 21/06/2016 n. 12748).

Resta assorbito ogni altro profilo, compreso quello in ordine alla ritualità della produzione della registrazione la cui tempestività è stata contestata in controricorso.

Spese secondo soccombenza. Attesa l’ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente non deve provvedersi ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte resistente liquidate in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali, oltre accessori.

Il Collegio ha deliberato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio dott. P.P..

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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