Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5051 del 25/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 25/02/2020), n.5051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6820/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione

dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

C.F., in proprio e nella qualità di socia accomandataria

della ASTORIA S 81 di C.F. s.a.s., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell’Avvocato GAETANO

CAPRINO, che la rappresenta e difende unitamente agli Avvocati

MICHELE LIONELLO SAVASTA FIORE, SIMONELLO SAVASTA FIORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1208/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 10/12/2013 R.G.N. 1415/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

CHE:

1. Il Tribunale di Torino ha accolto l’opposizione proposta da C.F., in proprio e quale socia accomandataria della Astoria 581 di C.F. sas, e ha dichiarato insussistente l’obbligo della iscrizione alla Gestione Commercianti della opponente, annullando il provvedimento di iscrizione, per l’anno 2009, adottato dall’Istituto e condannando quest’ultimo a restituire la somma di Euro 22.431,32 corrispondente all’importo dei contributi indebitamente versati.

2. Proposta impugnazione dall’INPS, la Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 1208 del 2013, ha rigettato il gravame precisando che non sussistevano nella fattispecie i presupposti dell’obbligo di iscrizione presso la Gestione Commercianti di soci delle società immobiliari che si occupano unicamente della gestione di locazione degli immobili come era risultato dimostrato per la C. (che non si era occupata in concreto dell’attività sociale) e che, nel caso di specie, era stato provato – e neppure contestato dall’INPS- che la Astoria S81 di C.F. sas, da moltissimo tempo, e comunque sicuramente nel periodo a cui si riferiva la pretesa dell’Istituto, svolgeva unicamente attività di gestione, conduzione ed affitto degli immobili, non riconducibile ad una attività commerciale.

3. L’INPS, in proprio e quale procuratore speciale della SCCI spa, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di secondo grado affidato ad un unico motivo cui ha resistito con controricorso C.F., in proprio e nella qualità sopra indicata.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico motivo l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 1; della L. 27 novembre 1960, n. 1397, art. 1, così come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e ss., della stessa L. n. 1397 del 1960, art. 2, e degli artt. 2313,2318 e 2697 c.c., in relazione all’art. art. 360 c.p.c., n. 3. L’INPS contesta quanto affermato dalla Corte di merito in ordine al fatto che l’attività della C. fosse esclusa da quelle per le quali era prevista l’iscrizione alla Gestione Commercianti, sostenendo, invece, che la stessa aveva carattere commerciale in quanto la società era stata costituita al solo fine di godimento dei beni immobili; evidenziava che la C. non aveva allegato nè aveva chiesto di provare che ella non partecipava alla gestione societaria in modo abituale e prevalente, limitandosi cioè ad apporre firme sugli atti negoziali e non riscuotendo i canoni di locazione degli immobili.

2. Il motivo non è fondato.

3. Si richiamano le condivisibili argomentazioni già esposte da questa Corte nella ordinanza n. 295 del 2018 riguardante le stesse parti oggi in causa e le stesse questioni di diritto.

4. Orbene, presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è che sia provato, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1 comma 203, che ha sostituito la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, (requisiti previsti per ritenere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali), lo svolgimento di un’attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte del giudice di merito supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi.

5. E’ stato accertato che la sas di cui la controricorrente era socia non svolgeva alcuna attività diretta all’acquisto ed alla gestione di beni immobili e non svolgeva attività diverse da quella limitata alla mera riscossione del canone di locazione dell’immobile di cui era proprietaria, e pertanto non rileva la mancanza di prova che altri soci fossero impegnati negli atti di gestione ordinaria e straordinaria della società, nè può invocarsi la presunzione normativa di esercizio di attività imprenditoriale ricollegabile, secondo l’assunto dell’istituto, alla circostanza che la società fosse costituita in forma diversa da quella semplice.

6. Tale decisione è in linea con il principio già espresso da questa Corte secondo cui la società di persone che svolga una attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà e si limiti a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013).

7. Parimenti, dovendo considerarsi in concreto lo svolgimento di una attività commerciale, non rileva il contenuto dell’oggetto sociale.

8. Proprio con riferimento alle società in accomandita semplice, in sede di legittimità è stato affermato il principio (Cass. n. 3835 del 2016) secondo cui, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29, e della L. n. 45 del 1986, art. 3, in tali società la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza, con onere probatorio a carico dell’istituto, è stata esclusa dall’accertamento della Corte di merito.

9. L’orientamento espresso ha ricevuto l’avallo di ulteriore pronuncia di questa Corte che confermato i principi enunciati (Cass. n. 17643 del 2016).

10. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

11. Alla declaratoria di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2020

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