Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5051 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5051 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 14977-2013 proposto da:
VERNILE ALESSANDRA MARIA, elettivamente domiciliat in
ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO HINNA DANESI, che layrappresenta e difende;
– ricorrente contro

BONACQUISTO MARIO, BONACQUISTO MARINO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA VAGLIA 59, presso lo studio
dell’avvocato GIACOMO DELLI COLLI, che li rappresenta e
difende;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 5271/2012 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 24/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 05/03/2018

consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere ANTONELLO

COSENTINO.

R.G. n. 14977/2013

Rilevato:
che la corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 5271/2012,
depositata in data 24.10.2012, rigettava integralmente il gravame
proposto dalla sig.ra Alessandra Maria Vernile, odierna ricorrente,

accoglimento della domanda di Mario e Marino Bonacquisto, aveva
condannato la ricorrente e la signora Lucia Bonacquisto all’eliminazione
delle porzioni dei loro manufatti invadenti il terreno degli attori e degli
alberi posti a distanza inferiore a quella legale, nonché alla
realizzazione di gronde e fosse per la raccolta e lo smaltimento delle
acque, con obbligo di impedire il loro scolo nel fondo di proprietà
Bonacquisto, contestualmente respingendo l’eccezione riconvenzionale
di usucapione proposta nei confronti di questi ultimi;
che il tribunale di Cassino, nell’escludere la sussistenza dell’animus
possidendi

necessario ai fini dell’usucapione, aveva ritenuto

determinante un accordo intervenuto tra le parti in data 1.3.1991 non contestato – con il quale le parti avevano stabilito la linea di
confine tra i fondi di proprietà degli attori e quelli di proprietà dei
convenuti;
che tale statuizione era stata censurata dalla sig.ra Vernile con il
secondo e terzo mezzo del suo atto di appello, articolato
complessivamente in quattro motivi, il primo ed il quarto dei quali
relativi a questioni non dedotte nel ricorso per cassazione;
che con i suddetti secondo e terzo motivo di appello la sig.ra Vernile
aveva censurato la sentenza primo grado per la mancata ammissione
della prova testimoniale da lei richiesta e per la inesatta
interpretazione negoziale operata riguardo al suddetto accordo del
1991 (il quale non avrebbe comportato, secondo l’appellante, la

1

avverso la sentenza del tribunale di Cassino che, in parziale

R.G. n. 14977/2013

rinuncia dei contraenti a “confermare i propri diritti di proprietà sui
terreni ritenuti di loro spettanza” e, dunque, sui manufatti);
che la corte capitolina ha giudicato inammissibili i suddetti secondo
e terzo motivo di appello ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., ritenendo

rappresentato dalla presenza nei medesimi, oltre che della
manifestazione della volontà di impugnare, anche di una parte
argomentativa volta ad incrinare il fondamento logico-argomentativo
della sentenza impugnata (cfr., quanto al secondo motivo di appello, la
citazione della massima di Cass. 23299/11 contenuta alla fine di pag. 3
della sentenza gravata e, quanto al terzo motivo di appello, il richiamo
all’articolo 342 c.pc.c. contenuto nel secondo capoverso di pag. 4);
che la sig.ra Vernile ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza di secondo grado per violazione di legge, ex art. 360 n. 3,
c.p.c., sulla scorta di due motivi;
che i sig.ri Mario e Marino Bonacquisto hanno depositato
CO ntroricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del
12 gennaio 2018, per la quale non sono state depositate memorie;

considerato:

che, sebbene il ricorso per cassazione non risulti notificato a Lucia
Bonacquisto (parte del giudizio di appello e litisconsorte necessaria,
in quanto comproprietaria, insieme con la sig.ra Vernile, degli immobili
de quibus) l’integrazione del contraddittorio nei confronti di costei
risulta superflua, in ragione della palese infondatezza del ricorso stesso
(Cass. 2723/10, Cass. 15106/13);

2

insoddisfatto il requisito di specificità dei motivi di appello

R.G. n. 14977/2013

che con i due motivi di ricorso si lamenta – in relazione all’art. 360,
n. 3 c.p.c. – la violazione o falsa applicazione, rispettivamente, degli
artt. 2697, 2729, 1322, 1323, 1362, 1363 c.c., in relazione all’art.
1158 c.c. f (primo motivo) e degli artt. 2697 e 1158 c.c., in relazione

che in sostanza la ricorrente si duole della mancata ammissione
della prova testimoniale, della interpretazione fornita in primo e
secondo grado della scrittura privata del 1.03.1991, nonché del
mancato rilievo della usucapione asseritamente intervenuta;
che i motivi vanno giudicati inammissibili perché non sono
pertinenti alla ratio decidendi della sentenza impugnata, in quanto non
contengono alcuna specifica censura – deducibile come

error in

judicando de jure procedendi – della statuizione di inammissibilità
dell’appello pronunciata dalla corte territoriale;
che peraltro – giova aggiungere – detti motivi presentano un
ulteriore profilo di inammissibilità, in quanto, pur essendo rubricati
come vizi di violazione di legge, in effetti pretendono, da un lato, di
censurare i giudizi di fatto formulati dalla corte di appello in ordine
all’apprezzamento del materiale istruttorio ed alla rilevanza della
prova orale richiesta dall’odierna ricorrente (senza tuttavia formulare
alcuna specifica censura di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360
n. 5 c.p.c.) e, d’altro lato, di censurare l’ interpretazione offerta dal
giudice di merito in ordine alla scrittura contrattuale dell’1.3.91
(tuttavia limitandosi ad argomentazioni che riportano semplicemente al
merito della controversia, mediante l’ apodittica contrapposizione della
interpretazione ritenuta corretta dalla ricorrente alla interpretazione
offerta della corte territoriale, cfr. Cass. n. 2465/15);
che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi
i motivi in cui esso si articola;

3

all’art. 908 c.c. (secondo motivo);

R.G. n. 14977/2013

che le spese seguono la soccombenza.
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo

PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere ai contro ricorrenti le spese
del giudizio di cassazione, che liquida in C 3.500, oltre C 200 per
esborsi ed oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2018
Il Presidente

l. orenzo Orilia
o

ELLERIA
DEPOSOM I”
turil 2518
Roma, 05.

unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02.

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