Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5050 del 28/02/2017


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Cassazione civile, sez. III, 28/02/2017, (ud. 26/01/2017, dep.28/02/2017),  n. 5050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – rel. Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 17993-2015 proposto da:

GARDENIA SRL, SELENE SRL in persona dell’amministratore unico delle

società R.F., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentate e difese dall’avvocato MARIA GRAZIOSI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 126, presso lo studio

dell’avvocato GIORGIO STELLA RICHTER, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIULIA CARESTIA BASSI, ANTONELLA TODDE

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2461/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per la riunione;

udito l’Avvocato MARIA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato GIORGIO STELLA RICHTER.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letti gli atti del giudizio iscritto al R.G. 17993/2015.

Rilevato che il ricorso de quo ha ad oggetto la sentenza della Corte di Appello di Bologna n.2461/2014 resa in sede di giudizio di revocazione avverso la sentenza n. 133/2014 della medesima A.G.;

Rilevato che avverso altra sentenza della Corte di Appello di Bologna – n. 133/2014 – resa tra le stesse parti gli odierni impugnanti hanno proposto ricorso per cassazione iscritto al R.G. 22285/2014 e pendente innanzi questa sezione, la cui decisione involge la risoluzione di questioni, in punto di fatto e di diritto, parzialmente identiche o comunque correlate a quelle sottese ai motivi di questo ricorso;

Ravvisata pertanto l’opportunità della trattazione congiunta del presente ricorso a quello iscritto al R.G. 22285/2014.

PQM

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta del presente ricorso e del ricorso iscritto al R.G. 22285/2014.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2017

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