Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5050 del 24/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 24/02/2021), n.5050

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23847-2019 proposto da:

COMUNE di NUORO, del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO STARA;

– ricorrente –

contro

D.A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato CINZIA MECO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MARIO ZIZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata

il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Comune di Nuoro ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Sardegna sez. staccata di Sassari n. 103/8/2019 depositata il 18.02.2019, che aveva accolto parzialmente l’appello di D.A.F. in relazione ad un avviso di accertamento ICI, emesso per l’anno d’imposta 2010.

Il Comune aveva negato l’esonero dell’imposta ICI prima casa alla pertinenza di un fabbricato, posto alla via (OMISSIS) in Nuoro, classificato in parte C2 (magazzino) e in parte C6 (garage), distante oltre 2 km dall’abitazione principale del contribuente, nella via (OMISSIS) sempre in Nuoro. L’Amministrazione era pervenuta a tale determinazione sul rilievo della non contiguità spaziale tra i predetti immobili di servizio e in forza del regolamento comunale ICI (L. n. 446 del 1997, art. 52, comma 1) che escludeva il vincolo pertinenziale nel caso in cui tali immobili (principale e di servizio) non fossero ubicati nel medesimo edificio.

Avverso il predetto avviso di accertamento, il contribuente aveva proposto ricorso alla CTP di Nuoro, la quale si era pronunciata escludendo il vincolo di pertinenzialità del fabbricato, sul presupposto che il concetto di pertinenza implica un rapporto di contiguità materiale, mancante nel caso di specie in ragione della distanza (di circa 2 km) tra i due immobili (sulla questione in esame, la medesima commissione tributaria, relativamente agli anni di imposta precedenti, aveva invece riconosciuto la sussistenza del vincolo).

Il contribuente proponeva gravame, affermando l’erroneità della sentenza di primo grado in quanto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che “il collegamento tra i due beni principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma di natura economica e funzionale”, per cui il criterio di contiguità funzionale è rapportabile all’idoneità del bene ad assolvere, una stabile funzione di servizio o di ornamento del bene principale, indipendentemente dalla sua collocazione spaziale. Deduceva di aver utilizzato gli indicati immobili come pertinenze a servizio della propria abitazione principale, per supplire alla mancanza di altri locali idonei ad assolvere alla funzione di cantina e di garage.

Il Comune aveva eccepito l’infondatezza dell’appello, in quanto contrastante con norme di diritto e norme regolamentari dell’Ente, sostenendo che nel caso in esame la relazione pertinenziale manca poichè la distanza tra i fabbricati è tale da non consentire un rapporto di contiguità e prossimità.

La CTR accoglieva parzialmente l’appello del contribuente, riconoscendo la pertinenzialità dell’immobile accatastato C6 (garage) ed escludendo l’immobile accatastato C2 (magazzino) ritenendo che “in via evolutiva, il concetto di contiguità possa essere superato con riferimento all’utilità per il titolare del bene e, in via collegata, con l’utilità pubblica”.

Specificamente la CTR afferma che il progressivo intasamento urbanistico e la difficoltà di trovare parcheggio, comportano che l’acquisizione di un box auto consente al titolare di raggiungere il duplice scopo sia di decongestionamento dell’area urbana che di utilità e asservimento del bene all’abitazione principale, per cui il vincolo di pertinenzialità non può essere ecluso. In sostanza il concetto di utilità di cui all’art. 817 c.c. in termini evolutivi può essere letto “come destinazione favorevole oltre che al proprietario del bene anche come utilità per la collettività”. Analogo discorso non può invece essere esteso per l’immobile accatastato C2 (magazzino), proprio alla luce di quanto sostenuto dal Comune di Nuoro.

D.A.F. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 817 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Il motivo è infondato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata non risulta in contrasto con i principi della giurisprudenza di legittimità.

1.2 Secondo l’insegnamento di questa Corte, “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso” (Cass. n. 13742/2019, Cass. n. 22128/10, 22844/10, 25170/13, 25127/09, secondo Cass. ord. n. 1390/16, ma anche 18470/16, 26077/15). E’ irrilevante il regime di edificabilità attribuito dallo strumento urbanistico all’area pertinenziale, ma è sempre necessaria la verifica non solo del requisito soggettivo, ma anche della rigorosa verifica della sussistenza del profilo oggettivo e fattuale, ossia della destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, sulla base di un vincolo di accessorietà durevole, che non si risolva in un mero collegamento materialerimovibile “ad libitum”.

1.3 Quanto al concetto di contiguità fra il bene principale e la pertinenza è stato altresì statuito (Cass. 15 febbraio 2017, n. 3991), ribadendo un principio consolidato, che il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità fisica tra i due beni, in quanto il collegamento tra il bene principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale, come del resto dimostra il caso delle pertinenze agrarie, vero e proprio archetipo della categoria.

1.4.Si tratta di un criterio, “fattuale” (cfr. ad es. sez. 5, n. 19161 del 2004), che impone una “indagine” che “comporta un apprezzamento dei dati probatori acquisiti”, per cui “deve essere condotta in sede di merito” (v. ad es. sez. 5, n. 6501 del 2005 cit.) accertando “un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze, non può avere valenza tributaria, perchè avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite (Cass. n. 27573/2018; Cass. n. 15668/2017).

1.5. Tanto premesso deve ritenersi che la decisione impugnata, affermando la sussistenza del vincolo pertinenziale, si è posta in linea con la disciplina di diritto come sopra ricostruita di cui all’art. 817 c.c., in quanto la CTR con una corposa motivazione a sostegno della sua decisione, ha ritenuto sussistente il requisito oggettivo della continguità, anche solo di servizio, tra due beni, evidenziando che il bene accessorio reca un’utilità al bene principale e al proprietario e, secondo un’interpretazione evolutiva del concetto di utilità contenuto nell’art. 817 c.c., anche alla collettività, contribuendo positivamente “ad una riduzione dell’intasamento urbanistico della realtà cittadina”.

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 1.400,00 oltre le spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2021

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