Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 5050 del 05/03/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 5050 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA

sul ricorso 10384-2013 proposto da:
MAGISTRATI MARIA LUISA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE AMBROSIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO MARTUCCELLI;
– ricorrente contro

COSMELLI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato
FRANCESCO MARIA FARACI, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente –

avverso la sentenza n. 1147/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 13/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 05/03/2018

consiglio del 12/01/2018 dal Consigliere ANTONELLO

COSENTINO.

R.G. n. 10384-2013

Rilevato:
che nel 2001 l’ing. Francesco Cosmelli, dichiarando di essere proprietario sin
dall’anno 1959 di un villino sito in Ansedonia, Comune di Orbetello, citava in
giudizio la signora Maria Luisa Magistrati, proprietaria del fondo confinante,
esponendo che la vegetazione arborea insistente sulla proprietà della vicina,
cresciuta a dismisura e lasciata incolta, gli impediva la vista verso il mare, in
violazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento edilizio del

l’accertamento del proprio diritto alla libertà di visuale, con condanna della
convenuta alla rimozione degli ostacoli e, in subordine, al risarcimento del
danno per mancato godimento del proprio diritto;
che il Tribunale di Grosseto – Sezione di Orbetello, all’esito di apposita c.t.u.,
rigettava la domanda attorea, qualificandola come actio con fessoria servitutis
e negando che l’attore avesse fornito prova della sussistenza della servitù in
questione, giudicando a tal fine insufficiente il mero richiamo alla
regolamentazione consortile;
che l’ing. Cosmelli proponeva appello avverso la sentenza del tribunale,
lamentando che erroneamente il primo giudice aveva ricercato la fonte del
diritto da lui vantato in un diritto di servitù, laddove la sua azione era diretta a
far valere le norme consortili, richiamate nell’atto di compravendita;
che la corte d’appello di Firenze, riformando integralmente la sentenza di
primo grado, accoglieva il gravame, dichiarando il diritto di veduta
dell’appellante e condannando la sig.ra Magistrati alla rimozione della
vegetazione nonché al risarcimento del danno equitativamente liquidato in
10.000,00;
che avverso la sentenza della corte fiorentina la sig.ra Magistrati ha proposto
ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi;
che l’ing. Cosmelli ha depositato controricorso;
che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 12
gennaio 2018, per la quale solo la ricorrente ha depositato memoria;

considerato:

consorzio di Ansedonia, cui entrambe le parti avevano aderito, e chiedendo

R.G. n. 10384-2013

che con il primo motivo di ricorso la ricorrente impugna la sentenza di
secondo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art.
12 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 1362 c.c., condensando
in un unico motivo due diverse censure, con le quali si deduce, per un verso,
che la corte distrettuale avrebbe errato nel ritenere che l’appellante avesse
lamentato, con riferimento agli alberi di alto fusto della ricorrente, il mancato
rispetto delle distanze dal confine e, per altro verso, che la corte distrettuale

“vista mare” la “visuale” da tali norme tutelata;
che il primo profilo di censura va giudicato inammissibile perché attinge una
affermazione priva di portata decisoria, giacché la decisione della corte
distrettuale si fonda esclusivamente sul pregiudizio arrecato dalla presenza
degli alberi alla visuale goduta dal fondo del Cosmelli e il riferimento alla
irregolare distanza di tali alberi dal confine è presente nella sentenza solo per
completezza di trascrizione delle considerazioni del c.t.u. (che tale irregolare
distanza aveva annotato nella sua relazione);
che il secondo profilo di censura, relativo alla asserita violazione delle norme
sull’interpretazione del contratto, va disatteso perché attinge non il
ragionamento interpretativo della corte territoriale, ma l’esito a cui tale
ragionamento è pervenuto; laddove, come ancora di recente ribadito da
questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di
legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene
all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla
verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità
della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla
ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si
traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi
esaminati (sent. n. 2465/15);
che con il secondo motivo di ricorso la ricorrente si duole dell’omesso esame
dei fatti decisivi rappresentati, il primo, dall’anzianità ultracinquantennale
degli alberi di cui la corte territoriale ha disposto l’abbattimento (anzianità che
dimostrerebbe la preesistenza di tali alberi non solo rispetto all’acquisto del

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avrebbe errato nell’ interpretare le disposizioni consortili intendendo quale

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fondo a valle da parte della odierna ricorrente ma anche rispetto all’acquisto
del fondo a monte da parte dell’ odierno contro-ricorrente) e, il secondo, dai
rilievi del c.t.u. concernenti la difficoltà ed il costo della rimozione degli alberi;
che il primo profilo di doglianza va giudicato inammissibile per difetto di
decisività del fatto, non attingendosi nel ricorso né la statuizione della sentenza
gravata che ha giudicato imprescrittibile l’ obbligazione di evitare danni alla
visuale dei vicini, né il rilievo dell’assenza di prove in ordine alla circostanza

dolersi della presenza degli alberi stessi ” le piante, per la loro conformazione

ed altezza, ostruissero la visuale” (p. 6 sentenza);
che anche il secondo profilo di doglianza va giudicato inammissibile per
difetto di decisività, essendo la difficoltà ed il costo della rimozione degli alberi
irrilevante ai fini dell’affermazione del diritto alla visuale dei vicini pregiudicati
dalla presenza degli stessi;
che con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1226 c.c. in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa
ritenendo di poter liquidare equitativamente il danno asseritamente derivato
all’appellante dalla ostruzione della sua visuale per oltre dieci anni;
che pure il terzo motivo va disatteso, avendo correttamente la corte
territoriale applicato alla determinazione del danno da privazione del diritto al
godimento della visuale panoramica il criterio, fissato da questa Corte in
materia di diritti reali, che il mancato godimento del diritto stesso è un danno

in re ipsa (Cass. 15238/08, Cass. 21835/10);
che quindi in definitiva il ricorso va rigettato in relazione a tutti i motivi in cui
esso si articola;
che le spese seguono la soccombenza.
che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02;

PQM
La Corte rigetta il ricorso.

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D/

che già all’inizio del decennio anteriore al momento in cui il Cusmelli iniziò a

R.G. n. 10384-2013

La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del
giudizio di cassazione, che liquida in C 3.500, oltre C 200 per esborsi ed oltre
accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/02, si dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delfq ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2018
Il Presidente
Lorenzo Orilia

ricorso a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13.

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